REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2006, n. 289

Focolaio di malattia vescicolare dei suini in Emilia-Romagna. Zona di protezione e zona di sorveglianza

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 320/54 concernente il
Regolamento di Polizia veterinaria;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362
che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a "Misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317
Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- il DLgs 196/99 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di Polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina";
- vista l'ordinanza del Ministero della Salute relativa alle nuove
norme sullo spostamento dei suini del 23 febbraio 2006;
- vista l'ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001 relativa
al Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e
sorveglianza della peste suina classica;
- vista la Decisione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 che introduce
nuove norme in tema di misure sanitarie di protezione contro la
malattia vescicolare del suino in Italia, modificata dal documento
SANCO 10616/2006 - Rev 1 approvato nello SCOFCAH dell'8 novembre
2006;
- visto il disposto del Ministero della Salute protocollo DGVA
VIII/43436/P-I..8.d/38 del 19 dicembre 2006 riguardanti misure
sanitarie urgenti in materia di prevenzione nella diffusione della
malattia vescicolare del suino (MVS);
preso atto della comunicazione effettuata dal Centro di referenza per
le malattie vescicolari dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, riferimento registro di
referenza R1528/310976 del 22/12/2006, relativo all'accertamento di n.
1 focolaio di malattia vescicolare da enterovirus dei suini
nell'azienda suinicola con codice identificativo aziendale 032RE082
sito nella provincia di Reggio Emilia, comune di Reggiolo;
ritenuto urgente a seguito dell'insorgenza di tale focolaio:
- istituire con proprio atto le zone di protezione e sorveglianza che
risultano estese a territori delle province di Reggio Emilia e
Modena;
- adottare immediatamente misure sanitarie per evitare l'ulteriore
diffusione dell'infezione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 34, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
ordina:
Art. 1
1. Sono dichiarati "zona di protezione" per malattia vescicolare da
enterovirus del suino i territori compresi nel raggio minimo di 3 Km.
dall'azienda suinicola con codice identificativo aziendale 032RE082
(coordinate geografiche WGS84 Long 10.8586 Lat 44.915 - UTM fuso 32 X
646707.01 Y4975281.02) dichiarata infetta ai sensi dell'Allegato II
punto 4, del DPR 17 maggio 1996, n. 362. In Allegato I, che e' parte
integrante della presente ordinanza, sono riportate le delimitazioni
della zona di protezione relativa al focolaio attivo sul territorio
regionale alla data della presente ordinanza.
2. Nella zona di protezione si applicano le misure restrittive
sanitarie previste all'Allegato II del DPR 17 maggio 1996, n. 362.
3. Gli esami e i prelievi per la revoca delle misure sanitarie per la
zona di protezione, non possono essere effettuati prima che scadano i
28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di
pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.
4. Alla scadenza del periodo di cui al punto 7.3 del citato Allegato
II del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, le norme applicate alla zona di
sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione.
Art. 2
1. Sono dichiarati "zona di sorveglianza" per malattia vescicolare da
enterovirus del suino i territori nel raggio minimo di 10 Km.
dall'azienda infetta. In allegato I, che e' parte integrante della
presente ordinanza, sono riportate le delimitazioni della zona di
sorveglianza relative al focolaio attivo di cui all'articolo 1.
2. Nella zona di sorveglianza si applicano le misure restrittive
sanitarie previste all'Allegato II del DPR 17 maggio 1996, n. 362.
Le misure di cui sopra restano in vigore almeno fino a quando siano
state condotte a termine tutte le misure previste dall'articolo 4 del
DPR 362/96, e tutte le misure sanitarie previste nella zona di
protezione.
Art. 3
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,
n. 320.
Art. 4
I sigg. Sindaci dei Comuni delle Province di Reggio Emilia e Modena di
cui all'Allegato I, i Direttori generali e i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali di Reggio Emilia e
Modena, il personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della
Legge 4 maggio 1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica,
sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione
della presente ordinanza che sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente eseguibile per le
ragioni in premessa evidenziate.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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