COMUNE DI CESENA (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Statuto comunale: integrazione e modifica

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 4/5/2006,
pubblicata all'Albo pretorio in data 5/5/2006 e divenuta esecutiva dal
5/6/2006, e' stata approvata una modifica al comma 2 dell'art. 32
dello Statuto comunale ed e' stato inserito un nuovo articolo, il 34
bis (Nomina dei rappresentanti del comune), come di seguito
specificato.
"comma 2) Art. 32 - Statuto comunale
2) Possono essere nominati assessori cittadini e cittadine in possesso
dei requisiti di eleggibilita' e compatibilita' alla carica di
consigliere, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal
presente Statuto comunale. Essi non possono far parte del Consiglio
comunale.
Art. 34 bis
Nomine dei rappresentanti del Comune
1) Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Istituzioni e Aziende e Societa' spettano al Sindaco, che vi provvede
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2) Il Consiglio comunale delibera sulle nomine attribuite dalla legge
alla propria competenza.
3) Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e
pubblicita' delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati,
nonche' di garanzia della rappresentanza degli interessi della
Citta'.
4) Il Consiglio comunale nel deliberare sugli indirizzi per le nomine
e per la revoca prevede strumenti e procedure idonei ad assicurare il
rispetto e l'osservanza di principi e criteri di cui sopra.
5) I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e
Societa' esercitano il proprio mandato in coscienza ed in autonomia da
ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad
associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della nomina e
annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico.
Copia di tali dichiarazioni e' trasmessa al Presidente del Consiglio
comunale, il quale e' tenuto al rispetto della normativa in materia di
tutela della riservatezza dei dati personali.
6) Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o
concorra ad istituirle, non costituisce causa di ineleggibilita' e di
incompatibilita' l'attribuzione, in relazione al mandato elettivo, al
Sindaco o all'Assessore competente per materia, della carica di
Presidente o Amministratore, purche' previsto espressamente dallo
statuto dell'associazione.
7) Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni,
fondazioni, istituzioni, agenzie per la gestione di iniziative o di
servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o
atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano
all'Amministrazione comunale l'effettivo esercizio dei poteri di
indirizzo e di controllo sull'attivita' esplicata. Ai rappresentanti
del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, istituzioni e
agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.".
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
I. Fusaroli

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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