REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2198

Integrazione della delibera della Giunta regionale n. 1705 del 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata:
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 avente ad oggetto "Norme per la
disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo
1998, n. 114" e, in particolare, l'art. 11 recante "Procedimento di
rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.
Concessione edilizia";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999 in materia
di urbanistica commerciale che contiene al p. 1.7 la definizione di
centro commerciale inteso quale media o grande struttura di vendita
nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a
destinazione specifica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 2000 con la
quale e' stata approvata, fra l'altro, la modulistica da utilizzare
per la presentazione delle domande relative alle grandi strutture di
vendita;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 2003 con la quale
si e' provveduto ad integrare la premessa all'Allegato 1 della
deliberazione di Giunta regionale n. 1705 del 2000, introducendo
disposizioni di semplificazione al procedimento di rilascio delle
autorizzazioni per le grandi strutture di vendita;
ravvisata l'opportunita', in considerazione della finalita' di
garantire nell'ambito del procedimento funzionalmente preordinato al
rilascio dell'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, una
efficace valutazione di tutti gli aspetti oggetto di esame, senza
tuttavia produrre aggravio ingiustificato ai richiedenti;
considerato che ai sensi delle norme sopracitate e specificatamente al
p. 1 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 24
marzo 2003, n. 480 si dispone che: "L'autorizzazione rilasciata al
centro commerciale nel suo insieme ha valore di consenso complessivo
alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di
vendita, suddivisa tra settori merceologici e tipologie di esercizi.
Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzate le medie
o grandi strutture presenti all'interno del centro, mentre agli
esercizi di vicinato si applica il procedimento di cui al DLgs n. 114
del 1998.
La domanda di autorizzazione puo' essere presentata da un unico
promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda e'
presentata tramite un rappresentante degli stessi, nominato per i
rapporti giuridici con i terzi.
Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del
centro commerciale puo' non essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 5 del DLgs 114/98, che devono comunque
essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al
centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne
assuma la titolarita'. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal
promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri
requisiti previsti dall'art. 5 del DLgs 114/98, non costituisce
ipotesi di subingresso.";
rilevato pertanto che ai sensi del predetto punto e' stabilito che le
autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita (cosi' come
definite dal DLgs 114/98) facenti parte del centro commerciale vengono
rilasciate contestualmente o successivamente alla determinazione della
Conferenza dei Servizi di cui all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1999
mentre per gli esercizi di vicinato e' prevista l'applicazione del
procedimento di cui al DLgs n. 114 del 1998 che stabilisce che le
attivita' di vicinato possono essere avviate decorsi 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
ritenuto ingiustificata una differenziazione dei termini di avvio
delle attivita' degli esercizi di vicinato, delle medie e delle grandi
strutture nell'ambito di un centro commerciale per il quale risulta
gia' svolta con esito positivo la Conferenza dei Servizi ex art. 11
della L.R. 14/99;
valutata pertanto l'opportunita' di precisare che nel caso il titolare
dell'attivita' di vicinato risulti lo stesso soggetto che ha
presentato la domanda di rilascio dell'autorizzazione complessiva non
si debba applicare il termine dei 30 giorni di cui all'art. 7, comma
1, del DLgs n. 114 del 1998, in quanto trattasi di esercizi di
vicinato compresi nell'ambito di una grande struttura di vendita che
risulta autorizzata in quanto tale. Le comunicazioni verranno comunque
effettuate solo ai fini di rilevazione della effettiva consistenza
della attivita'. Nel caso il titolare degli esercizi di vicinato sia
soggetto diverso dal richiedente, il decorso dei 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione prima che possa darsi avvio
all'attivita' deve intendersi applicabile per consentire al Comune
l'espletamento dell'istruttoria in merito alla verifica dei requisiti
previsti;
richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1073 del 4 luglio
2005 che conferisce ad interim l'incarico di Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo nonche' gli incarichi
connessi al medesimo ruolo al dott. Gaudenzio Garavini, Direttore
generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica a
decorrere dal 4 luglio 2005;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr.
Gaudenzio Garavini, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore regionale Turismo, Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di disporre, in riferimento a quanto sancito al p.1 del dispositivo
della deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 480 ed in
ragione delle motivazioni esplicitate nel preambolo della presente
deliberazione e che qui s'intendono integralmente assunte quanto
segue:
- nel caso il titolare delle attivita' di vicinato comprese
nell'ambito di un centro commerciale, per il quale sia gia' stata
svolta con esito favorevole la Conferenza dei Servizi ex art. 11 della
L.R. 14/99, risulti essere lo stesso soggetto che ha presentato la
domanda di rilascio dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'art.
11 della L.R. 14/99, non si applica il decorso dei 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione al Comune (art. 7, comma 1, DLgs
114/98) effettuata successivamente all'esito favorevole della
Conferenza dei Servizi di che trattasi. In tale caso le comunicazioni
ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 114 del 1998 vanno comunque
effettuate, successivamente all'esito favorevole della Conferenza dei
Servizi di cui sopra, ai soli fini della rilevazione della effettiva
consistenza delle attivita';
- diversamente, nel caso il titolare delle attivita' di vicinato
comprese nell'ambito del centro commerciale sia soggetto diverso da
colui che ha presentato la domanda di autorizzazione relativa al
centro, il disposto dell'art. 7, comma 1 del DLgs 114/98 deve
intendersi applicabile, cio' al fine di consentire al Comune
l'espletamento dell'istruttoria in merito alla verifica del possesso
dei requisiti prescritti;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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