REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2081

Conferimento alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della lista dei lavoratori di cui all'art. 6 della Legge 223/91

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni,
che conferisce alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15
marzo 1997, n. 59;
vista la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 contenente "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro",
ed in particolare:
- l'art. 5, comma 4, secondo cui "Le Province, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 3, comma 6, lettera b), esercitano altresi' le
funzioni amministrative di cui all'art. 53, comma 3, della L.R. 30
giugno 2003, n. 12";
- l'art. 3, comma 6, lettera b), che conferisce alla Giunta regionale
l'adozione di provvedimenti amministrativi relativi alla
"programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente
svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale";
richiamato, in particolare, l'art. 6 della Legge  23 luglio 1991, n.
223, che disciplina la formazione e l'approvazione della lista
regionale dei lavoratori in mobilita';
dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge
regionale, le  Province hanno approvato le liste di mobilita' per il
loro ambito di riferimento;
tenuto conto:
- della esigenza di garantire l'omogeneita', a livello regionale,
della predetta attivita' di formazione ed approvazione della lista, in
quanto e' necessario garantire una omogenea valutazione delle diverse
casistiche concernenti i licenziamenti che danno luogo all'inserimento
nella suddetta lista;
- della necessita' di garantire ai lavoratori  interessati  le
medesime opportunita' di rioccupazione in ambito regionale,
garantendo, quindi, tempi omogenei di approvazione della lista in
ambito regionale, elemento assicurato solo dalla assunzione di
provvedimenti da un unico organo a livello regionale;
- della richiesta avanzata dall'INPS - sede regionale - di acquisire
direttamente dalla Regione Emilia-Romagna i nominativi dei lavoratori
in mobilita';
atteso che:
- la Regione Emilia-Romagna e' l'Ente che maggiormente puo' garantire,
per ambito territoriale di riferimento, specializzazione e bacino
d'utenza, condizioni di omogeneita' ai lavoratori interessati;
- la Commissione regionale Tripartita, nell'ambito delle proprie
competenze conferitele dalla normativa nazionale e regionale, e'
l'organismo al quale sono affidate funzioni consultive, propositive e
concertative per la realizzazione delle finalita' istituzionali in
materia di lavoro;
ritenuto opportuno, in base alle considerazioni sopra illustrate, 
autorizzare il Responsabile del Servizio Lavoro ad adottare i
provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione della lista
regionale dei lavoratori di cui all'art. 6 della Legge 223/91, previo
parere della suddetta Commissione;
acquisito il parere della Commissione regionale Tripartita in data
10/11/2005;
sentite le Province nella riunione del 10/11/2005;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia Romagna" e della propria deliberazione 447/03, del
parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
alla Cultura, Formazione e Lavoro, d.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di autorizzare, per le motivazioni in normativa indicate e qui
integralmente richiamate, il Responsabile del Servizio Lavoro ad
adottare i provvedimenti amministrativi di approvazione della lista
dei lavoratori di cui all'art. 6 della Legge 223/91, previo parere
della Commissione regionale Tripartita;
2) di stabilire che i provvedimenti di approvazione delle liste dei
lavoratori in mobilita', adottati in sede provinciale fino alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, mantengono la loro
validita' a tutti gli effetti di legge;
3) di fissare nel 2 gennaio 2006 la decorrenza per l'entrata in vigore
del presente atto;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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