REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2026

Approvazione accordo tra Regione Emilia-Romagna e Universita' Studi di Modena e Reggio Emilia ai sensi art. 9 comma 5 L.R. 23/12/2004, n. 29 e art. 14 Protocollo d'intesa Regione - Universita' del 14/2/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la L.R. 23 dicembre 2004 n. 29 "Norme generali sull'organizzazione e
il funzionamento del Servizio sanitario regionale" disciplina, tra
l'altro, le relazioni tra Servizio sanitario regionale e Universita',
individuando in particolare le materie che formano oggetto di
Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita' (di seguito
denominato, Protocollo d'intesa);
- la  medesima Legge 29/04:
- all'art. 9, comma 4, prevede che la collaborazione tra Servizio
sanitario regionale e Universita' si realizza attraverso le Aziende
Ospedaliero-Universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e Parma,
che costituiscono le Aziende di riferimento rispettivamente per le
Universita' di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma
per le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facolta' di
Medicina;
- all'articolo 9, comma 5, dispone altresi' che la programmazione
sanitaria regionale, fermo restando quanto stabilito al punto
precedente, individua eventuali ulteriori sedi nelle quali si realizza
la collaborazione tra la Regione e le Universita', da disciplinarsi
attraverso specifici accordi integrativi del Protocollo d'intesa e
stipulati tra la Regione e l'Universita' interessata in coerenza con
la programmazione attuativa locale;
considerato che:
- Regione e Universita', in data 14 febbraio 2005, hanno sottoscritto
il Protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art. 9 della L.R. 29/04,
per l'individuazione dell'attivita' assistenziale necessaria allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle Universita', determinata
nel quadro della programmazione nazionale e regionale;
- per la coerente attuazione del disposto normativo di cui all'art. 9,
comma 5 sopra richiamato, il suddetto Protocollo d'intesa,
all'articolo 14:
- ribadisce che spetta alla programmazione sanitaria regionale
individuare le eventuali ulteriori sedi, rispetto all'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di riferimento, nelle quali si realizza la
collaborazione tra Regione e Universita';
- dispone che lo stesso Protocollo d'intesa venga affiancato da
specifici accordi da stipularsi tra la Regione e l'Universita'
interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la
programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle
attivita' assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca;
- prevede che tali accordi debbano definire, tra l'altro, l'incremento
del corrispettivo delle attivita' di ricovero in relazione ai maggiori
costi indotti dall'attivita' di didattica e di ricerca;
dato atto, alla luce di disposto dalla L.R. 29/04, che:
- la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Universita' si
realizza, ai sensi di legge, nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie
di Bologna, di Ferrara, di Modena e Parma, nonche' - secondo le
indicazioni dell'articolo 10 della medesima L.R. 29/04 - attraverso
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cui competono
funzioni di alta qualificazione relativamente alle attivita'
assistenziali, di ricerca e di formazione;
- gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna costituiscono pertanto
un'ulteriore sede istituzionale individuata dalla legge per la
collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l'Universita' e
che dunque si configurano quale Istituto di riferimento per la
collaborazione con l'Universita' di Bologna, secondo i parametri e le
modalita' consolidatisi nel tempo nei settori della ricerca
scientifica, della didattica e dell'assistenza ortopedica;
dato altresi' atto, secondo quanto sopra esposto, che la
collaborazione tra Ssr ed Universita' si realizza anche nelle altre
sedi individuate dalla programmazione sanitaria regionale e in
coerenza con i piani attuativi locali e che:
- tali ed ulteriori sedi rappresentano forme stabili e permanenti di
svolgimento dell'attivita' assistenziale essenziale alle funzioni di
didattica e di ricerca delle Universita' interessate;
- esse rispondono alle necessita' delle Facolta' di Medicina che,
sempre piu' articolate e complesse, non possono esaurirsi nelle sole
Aziende Ospedaliero-Universitarie od Istituti di riferimento;
considerato che:
- la programmazione sanitaria regionale e locale hanno gia' provveduto
da tempo, in diverse forme, ad individuare e sviluppare le ulteriori
sedi di collaborazione tra Ssr ed Universita' e che in particolare,
sulla base degli indirizzi regionali in materia di riorganizzazione
della rete ospedaliera secondo il modello "hub & spoke":
- in data 7 luglio 2003 e' stato sottoscritto - tra Regione
Emilia-Romagna, Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Modena,
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di
Modena, Azienda Ospedaliera di Modena - il Progetto attuativo del
programma di integrazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e dello stabilimento ospedaliero di Baggiovara nell'ambito
della rete ospedaliera provinciale;
- in data 13 febbraio 2004 e' stato sottoscritto l'Accordo di
programma tra Regione Emilia-Romagna, Universita' di Bologna e Azienda
Usl di Bologna per la realizzazione del Polo delle Scienze
Neurologiche presso l'Ospedale Bellaria, finalizzato all'integrazione
delle attivita' cliniche di assistenza, di didattica e di ricerca del
Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Universita' con l'Area
omogenea delle Neuroscienze dell'Ospedale Bellaria, in un centro
clinico integrato di Neurologia, Neurochirurgia e Neuroradiologia;
vista la nota dell'Assessore alle Politiche della Salute dell'1 agosto
2005, prot. ASS/SAS/05/27465, indirizzata ai Rettori delle Universita'
dell'Emilia-Romagna, con la quale:
- si e' dato atto che gli stabilimenti ospedalieri di Baggiovara e
Bellaria, appartenenti rispettivamente alle Aziende Usl di Modena e di
Bologna, costituissero, relativamente all'attivita' delle strutture a
direzione universitaria di cui agli atti ed accordi sopra richiamati,
le ulteriori sedi di collaborazione tra il Servizio sanitario
regionale e le Universita', ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della
L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 e dell'articolo 14 del Protocollo
d'intesa;
- e' stata sottoposta alle Universita' interessate la proposta
dell'accordo specifico di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 9
della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 e dell'articolo 14 del Protocollo
d'intesa, sulla base del quale le Aziende Usl di Bologna e di Modena
e, rispettivamente, le Universita' di Bologna e di Modena potessero
procedere alla definizione degli accordi attuativi locali;
preso atto del consenso espresso dal Rettore dell'Universita' degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, con lettera prot. n. 22300 del 16
settembre 2005, in merito alla proposta di accordo, per l'utilizzo del
presidio ospedaliero di Baggiovara;
vista la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente per
oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
sopraccitata deliberazione 447/03 del parere di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali dott. Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore per le Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare atto che, secondo quanto individuato e disposto nella
programmazione sanitaria regionale, gli stabilimenti ospedalieri
"Bellaria", dell'Azienda Usl di Bologna e "Baggiovara" dell'Azienda
Usl di Modena, costituiscono, per le motivazioni in premessa indicate,
le ulteriori sedi per la collaborazione tra il Servizio sanitario
regionale e rispettivamente l'Universita' degli Studi di Bologna e
l'Universita' di Modena e Reggio Emilia;
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9,
comma 5, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, l'accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
per la disciplina delle forme di integrazione delle attivita'
assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca presso lo
stabilimento di "Baggiovara", nel testo allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di riservarsi di provvedere con separato e successivo atto
all'approvazione dell'accordo con l'Universita' degli Studi di Bologna
per lo stabilimento "Bellaria";
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 14 del Protocollo
d'intesa Regione-Universita' del 14 febbraio 2005
Premessa
In data 14 febbraio 2005, e' stato sottoscritto da Regione ed
Universita' il Protocollo d'intesa di cui all'articolo 9 della L.R.
29/04.
La collaborazione tra Servizio sanitario regionale ed Universita' per
l'integrazione tra le attivita' assistenziali e le attivita' di
didattica e di ricerca, si realizza nelle Aziende
Ospedaliero-Universitarie di Bologna, Ferrara,  Modena e Parma che
costituiscono le Aziende di riferimento rispettivamente per le
Universita' di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia e di
Parma.
L'articolo 14 del medesimo Protocollo prevede che la collaborazione
possa  realizzarsi anche in altre sedi individuate dalla
programmazione sanitaria regionale, in coerenza con la programmazione
locale.
Tali ulteriori sedi sono individuate dagli atti di programmazione
regionale ed attuativa locale nello stabilimento ospedaliero 
"Bellaria" dell'Azienda Usl di Bologna per l'Universita' degli Studi
di Bologna e nello stabilimento ospedaliero "Baggiovara" dell'Azienda
Usl di Modena per l'Universita' degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
Tali stabilimenti costituiscono le ulteriori sedi di svolgimento di
attivita' assistenziale essenziale per la collaborazione tra Servizio
sanitario regionale e Universita', ai sensi dell'art. 9 della L.R.
29/04.
In particolare, per quanto riguarda:
a) Bellaria, in data 13 febbraio 2004 e' stato sottoscritto l'Accordo
di programma tra Regione Emilia-Romagna, Universita' di Bologna e
Azienda Usl di Bologna per la realizzazione del Polo delle Scienze
Neurologiche, comprendente Neurologia, Neurochirurgia e
Neuroradiologia, prevedendo l'integrazione delle attivita' del
Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Universita' con l'Area
omogenea delle Neuroscienze dell'Ospedale Bellaria;
b)
Baggiovara, in data 7 luglio 2003 e' stato sottoscritto da Regione
Emilia-Romagna, Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Modena,
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di
Modena, Azienda Ospedaliera di Modena il Progetto attuativo del
programma di integrazione di Baggiovara nell'ambito della rete
ospedaliera provinciale, di cui alla delibera di Giunta regionale n.
1760 del 30 settembre 2002.
Dato atto che, al fine di disciplinare le forme di integrazione delle
attivita' assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca,
attribuite a tali ulteriori sedi, il Protocollo d'intesa del 14
febbraio 2005, all'articolo 14, prevede la stipula di specifici
accordi tra la Regione e l'Universita' interessata,
tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
si conviene quanto segue
1. Strutture assistenziali. Gli accordi attuativi locali, di cui
all'art. 9, comma 3, della L.R. 29/04, tra  l'Universita' degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e l'Azienda Usl di Modena  individuano, nel rispetto dei
criteri e delle modalita' stabilite agli articoli 5, 6 e 7 del
Protocollo d'intesa del 14 febbraio 2005, le strutture assistenziali
essenziali alla didattica e alla ricerca presenti nello stabilimento
di Baggiovara, sede ulteriore della collaborazione tra Regione ed
Universita' relativamente alle attivita'  di cui agli atti e ai
programmi in premessa richiamati.
In sede di accordo attuativo locale verra' altresi' definita
l'afferenza alle suddette strutture dei professori e ricercatori
universitari, nonche' delle figure equiparate.
2. Personale. L'accordo attuativo locale definira' l'impegno orario
minimo di presenza del personale universitario nelle strutture
aziendali, secondo quanto previsto all'articolo 8 del Protocollo
d'intesa. L'accordo, per le finalita' di cui all'articolo 7 del
medesimo Protocollo d'intesa,  individua dipartimenti ad attivita'
integrata, loro organizzazione e funzionamento. Esso definisce, in
applicazione del succitato articolo 8, le modalita' di attribuzione e
revoca degli incarichi, nonche' del trattamento economico aggiuntivo
da riconoscersi al personale universitario assegnato alla sede
ulteriore rispetto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
riferimento, nel limite delle risorse complessive da definirsi per
tutto il personale universitario afferente al medesimo Ateneo,
integrato nelle attivita' assistenziali.
3. Finanziamento. Per le prestazioni prodotte dalle unita' operative a
direzione universitaria individuate dagli accordi attuativi locali, ai
sensi del punto 1 del presente accordo, viene riconosciuto un
incremento al corrispettivo nella misura dell'8%, secondo quanto
previsto  dall'articolo 9 del Protocollo d'intesa. I relativi volumi
di attivita' vengono quantificati sulla base delle rilevazioni dei
dimessi dalle strutture individuate dall'accordo gia' richiamato,
secondo le specifiche indicazioni emanate dalla Regione, in relazione
ai ricoveri per i quali la maggior parte della degenza si e'
verificata nei reparti individuati dall'accordo attuativo locale.
Bologna,
IL PRESIDENTE DELLA	IL RETTORE DELLA
GIUNTA DELLA REGIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI
EMILIA-ROMAGNA	DI MODENA E REGGIO EMILIA

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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