REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2318

L.R. 31/96 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Prime disposizioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che
ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti prevedendo anche la possibilita' del pagamento in misura
ridotta, pari al venti per cento;
- la L.R. 19 agosto 1996 n. 31 "Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi", con la quale si e' data
attuazione e specificazione alla Legge 549/95;
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156
CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di
imballaggio";
- la circolare n. 190/E del 24 luglio 1996 del Ministero delle
Finanze, avente per oggetto "Tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (articolo 3,commi da 24 a 40, della Legge
28 dicembre 1995, n. 549). Criteri applicativi";
- le risoluzioni n. 62 del 15 aprile 1997 e n. 111 del 9 maggio 1997
del Ministero delle Finanze, con le quali sono stati forniti ulteriori
chiarimenti applicativi;
dato atto in particolare che la risoluzione n. 111 del 9 maggio 1997
del Ministero delle Finanze ha chiarito che la riduzione del tributo
non possa essere applicata ai materiali di risulta derivanti da
attivita' di cernita manuale e riduzione volumetrica dei rifiuti;
considerato che la L.R. 31/96 stabilisce all'articolo 13:
- al comma 6 bis:
"- che gli scarti e sovvalli derivanti da operazioni di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti al momento del loro
conferimento in discarica sono soggetti al pagamento del tributo in
misura ridotta, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle
operazioni suddette siano effettivamente ed oggettivamente destinati
al recupero di materia o di energia;
- che spetta alla Giunta regionale individuare la percentuale minima
di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio,
recupero o compostaggio devono raggiungere, le caratteristiche
qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter
usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta e stabilire le
modalita' di verifica, prevedendo altresi' la tempistica di
adeguamento";
- al comma 6 ter, "che sono soggetti al pagamento del tributo in
misura ridotta gli scarti e i sovvalli provenienti da attivita' di
recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non
necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti";
ritenuto pertanto di dover procedere ad una prima regolamentazione
della materia in esame individuando la percentuale minima di recupero
che gli impianti di cui sopra devono raggiungere per il pagamento del
tributo in misura ridotta, le modalita' di verifica e le iniziative
per la graduale messa a regime dell'istituto;
considerato che:
- la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
di rifiuti e' incentrata sul principio di un elevato recupero di
materia e di energia dagli stessi, finalizzato al risparmio delle
risorse naturali;
- la normativa comunitaria prevede che i rifiuti siano trattati
secondo un ordine gerarchico che prevede prioritariamente la
destinazione al riutilizzo, poi al riciclo, poi alla valorizzazione
energetica, infine allo smaltimento;
- la primaria modalita' di gestione del rifiuto ai fini del rispetto
della richiamata gerarchia di trattamento e' rappresentata dalla
raccolta differenziata che consente di ottenere frazioni merceologiche
omogenee dei rifiuti urbani avviabili direttamente a recupero;
- gli impianti di recupero di rifiuti rivestono un ruolo determinante
nell'organizzazione dei servizi e delle strutture facenti parte dei
sistemi integrati di gestione, in quanto consentono di trattare buona
parte delle varie tipologie di rifiuto attualmente prodotte, con un
significativo recupero di risorse ed una sensibile riduzione dei
quantitativi dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica;
ritenuto che:
- per quanto concerne le possibili attivita' di recupero connesse alle
diverse tipologie di rifiuto occorra fare riferimento alle norme
tecniche specifiche  di cui alla disciplina vigente dando atto che
qualora le medesime siano previste per le attivita' ammesse a
procedura semplificata le stesse debbano costituire riferimento anche
per le attivita' in regime ordinario;
- ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta occorra che
il recupero sia certo ed effettivo cioe' che sia realmente avvenuto e
non soltanto teoricamente realizzabile in base alle caratteristiche
del rifiuto o materiale;
- in prima applicazione sia opportuno individuare una percentuale
minima di recupero comune alle diverse tipologie di impianti
stabilendo che le diverse percentuali minime di recupero da
raggiungere a regime saranno individuate a seguito di analisi tecniche
e di processo effettuate in collaborazione con gli operatori di
settore, con il mondo scientifico e con i soggetti chiamati a svolgere
attivita' di vigilanza e controllo, da avviarsi a decorrere da un anno
dall'applicazione del presente atto;
ritenuto di fissare a far tempo dall'1 gennaio 2006, sulla base del
livello medio di sviluppo tecnologico attualmente presente negli
impianti esistenti, la percentuale minima di recupero nella misura del
40% che deve essere raggiunta ai fini dell'applicazione del tributo in
misura ridotta;
ritenuto altresi' che detta percentuale debba essere determinata con
riferimento al quantitativo di rifiuti in ingresso all'impianto di
recupero finale e calcolata su base trimestrale di modo che il
conferitore possa pagare il tributo in misura ridotta per ogni
trimestre in cui e' stata raggiunta tale percentuale di recupero;
considerato che in applicazione di quanto previsto al comma 6 ter
dell'art. 13 della L.R. 31/96 gli scarti e i sovvalli derivanti dagli
impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono
ammessi al pagamento in misura ridotta del tributo in discarica
solamente nel caso in cui le operazioni svolte da detti impianti
permettano di ottenere frazioni di rifiuto o materiali direttamente
utilizzabili senza ulteriori trattamenti per il loro recupero. A
titolo esemplificativo se da una raccolta indifferenziata si separa
una quota A di rifiuti che vengono avviati a recupero richiedendo
ulteriori trattamenti dedicati, saranno solo gli scarti e sovvalli
derivanti dalla lavorazione della quota A che potranno essere
conferiti in discarica pagando il tributo in misura ridotta, la
restante quota B del rifiuto inizialmente raccolto se conferito in
discarica sara' soggetto al pagamento del tributo nella misura intera.
Va da se' che il soggetto ammesso a pagare in misura ridotta per gli
scarti ed i sovvalli e' solo quello che ha effettuato le operazioni
finali di recupero effettivo della quota A di rifiuto inizialmente
raccolto a condizione che abbia raggiunto la percentuale di recupero
del 40%;
ritenuto che quanto stabilito al punto che precede trovi applicazione
a prescindere dall'ubicazione e collegamento funzionale fra gli
impianti di selezione automatica e quelli di recupero finale;
ritenuto inoltre di stabilire che in prima applicazione:
- i gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e
compostaggio - di seguito denominati conferitori - debbano presentare
annualmente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
articolata per trimestri, attestando il raggiungimento della
percentuale minima di recupero del 40%, come sopra definita, per ogni
trimestre di attivita' al fine dell'applicazione del tributo in misura
ridotta;
- la percentuale di recupero raggiunta dovra' trovare riscontro nei
seguenti documenti:
- comunicazione annuale di cui all'art. 11 del DLgs 22/97;
- registro di carico/scarico di cui all'art.12 del DLgs 22/97;
- formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui
all'art.15 del DLgs 22/97;
- documenti di trasporto merci;
- accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra
eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale;
- venga predisposto un primo elenco degli impianti che raggiungono la
percentuale di cui al precedente punto 1 e che si avvalgono di
processi tecnologici automatici o semi automatici che consentano di
non fare esclusivo ricorso ad operazioni di cernita manuale e di
riduzione volumetrica dei rifiuti, fermo restando il rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. 31/96
nonche' del presente atto;
- vengano dichiarati decaduti, dalla data del 31 dicembre 2005, ogni
parere ed assenso a vario titolo in possesso dei conferitori nonche'
ogni attivita' in regime di comunicazione ai fini dell'applicazione
del tributo in misura ridotta;
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita'
amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 447/03 e successive modificazioni ed integrazioni, espresso
dal Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica siti dott.ssa
Francesca Piazza, in sostituzione del Direttore generale all'Ambiente,
Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi
della nota n. AMB/DAM/05/49790 del 14 giugno 2005 avente per oggetto
"Incarichi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa";
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
delibera:
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate:
1) di stabilire che per quanto concerne le possibili attivita' di
recupero connesse alle diverse tipologie di rifiuto occorra fare
riferimento alle norme tecniche specifiche di cui alla disciplina
vigente dando atto che qualora le medesime siano previste per le
attivita' ammesse a procedura semplificata le stesse debbano
costituire riferimento anche per le attivita' in regime ordinario;
2) di stabilire altresi' che ai fini dell'applicazione del tributo in
misura ridotta il recupero deve essere certo ed effettivo cioe' che
sia realmente avvenuto e non soltanto teoricamente realizzabile in
base alle caratteristiche del rifiuto o materiale;
3) di individuare in prima applicazione una percentuale minima di
recupero comune alle diverse tipologie di impianti stabilendo che le
diverse percentuali minime di recupero da raggiungere a regime saranno
individuate a seguito di analisi tecniche e di processo effettuate in
collaborazione con gli operatori di settore, con il mondo scientifico
e con i soggetti chiamati a svolgere attivita' di vigilanza e
controllo da avviarsi a decorrere da un anno dall'applicazione del
presente atto;
4) di fissare a far tempo dall'1 gennaio 2006, sulla base del livello
medio di sviluppo tecnologico attualmente presente negli impianti
esistenti, la percentuale minima che deve essere raggiunta ai fini
dell'applicazione del tributo in misura ridotta nella misura del 40%;
5) di stabilire che detta percentuale debba essere determinata con
riferimento al quantitativo di rifiuti in ingresso all'impianto di
recupero finale e calcolata su base trimestrale di modo che il
conferitore possa pagare il tributo in misura ridotta per ogni
trimestre in cui e' stata raggiunta tale percentuale di recupero;
6) di stabilire che i conferitori che intendano fruire della riduzione
del tributo inviino al Servizio Rifiuti e Bonifica siti la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'Allegato 1,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
richiedendo al contempo di essere inseriti nell'elenco di cui al
successivo punto 7;
7) di disporre che, sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi
del punto 6, con determinazione della competente struttura regionale
in materia di rifiuti venga approvato l'elenco degli impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che si avvalgono di
processi tecnologici automatici o semiautomatici che consentono di non
fare esclusivo ricorso ad operazioni di cernita manuale e di riduzione
volumetrica dei rifiuti, fermo restando il raggiungimento della
percentuale di cui al precedente punto 4, il rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. 31/96
nonche' del presente atto;
8) di determinare che i conferitori potranno pagare il tributo in
misura ridotta a decorrere dalla data di invio della documentazione di
cui al precedente punto 6, salvo conguaglio nel caso in cui l'impianto
non venga inserito nel sopracitato elenco oppure non venga raggiunta
la percentuale di recupero di cui al punto 4 o non siano soddisfatte
le condizioni previste dall'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R.
31/96 nonche' del presente atto;
9) di disporre che, in fase di prima applicazione, i conferitori
debbano presentare, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto, richiesta
d'inserimento nell'elenco di cui al precedente punto 7, secondo la
procedura di cui al punto 6, al fine di poter beneficiare
dell'applicazione del tributo in misura ridotta a decorrere dall'1
gennaio 2006;
10) di disporre, ai fini della verifica del raggiungimento della
percentuale minima di recupero di cui al precedente punto 4, che entro
il 31 gennaio di ogni anno i conferitori, i cui impianti siano
iscritti nell'elenco di cui al precedente punto 7, presentino al
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie - Settore Tributi
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per ogni trimestre di
attivita' dell'anno precedente secondo il modello contenuto
nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
11) di incaricare il Responsabile della struttura regionale competente
in materia di tributi di modificare, con proprio atto, il modello di
dichiarazione annuale, di cui all'art. 3 della L.R. 31/96, con
l'indicazione dei conferitori dei fanghi palabili e degli scarti e
sovvalli assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta, e
delle relative quantita' e tipologie conferite;
12) di incaricare il Responsabile della struttura regionale competente
in materia di rifiuti di attivare gli opportuni controlli nonche'
l'attivita' di vigilanza per il rispetto delle disposizioni di cui al
presente atto e la veridicita' delle dichiarazioni fornite dai
conferitori;
13) di dichiarare decaduti dalla data del 31 dicembre 2005 ogni parere
ed assenso a vario titolo in possesso dei conferitori nonche' ogni
attivita' in regime di comunicazione ai fini dell'applicazione del
tributo in misura ridotta;
14) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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