REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 28 febbraio 2006, n. 2562

Autorizzazione preventiva ai sensi art. 60 DPR 753/80 per ristrutturazione di basso servizio e manutenzione recinzione in comune di Boretto, Vie Tre Ponti n. 40/a a distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 DPR 753/80 dalla linea PR-Suzzara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali l'intervento di ristrutturazione del basso servizio
e relativa manutenzione della recinzione dell'edificio residenziale
ubicato in comune di Boretto, Via Tre Ponti n. 40, presentato nei modi
e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati
allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia
Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione, dovra' ottemperare alla seguente prescrizione:
3.a) dovra' essere arretrata almeno a 5 m dalla rotaia piu' vicina la
nuova recinzione da realizzare, mantenendo l'altezza massima di 1,5 m
ai sensi dell'art. 52 del DPR 753/80;
4) di stabilire quanto segue:
4.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente
autorizzazione, il richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia d'inizio attivita', scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validita';
4.b) qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
4.c) qualora l'opera in questione sia soggetta a denuncia d'inizio
attivita' (DIA), e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
4.d) il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda
concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in
oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
4.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
4.f) la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla
proprieta' attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di
presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza della linea ferroviaria in oggetto;
4.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la
decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa
Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
4.h) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari, conseguentemente sono
fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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