COMUNICATO
Modifica allo Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone
Si pubblicano l'art. 8 bis, introdotto ex novo, e l'art. 14, al quale
sono stati aggiunti i commi 3 e 4, dello Statuto "Unione dei Comuni
del Rubicone" modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 11
del 20/3/2006.
"Art. 8 bis - Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio dell'Unione elegge nel proprio seno il Presidente e il
Vice Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta con le medesime modalita', nella
seduta successiva. Nel caso di esito negativo si procede a
ballottaggio fra i due candidati piu' votati nel secondo scrutinio e
risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior
numero di voti o il piu' anziano di eta' in caso di parita'.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne
dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei
Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni.".
Art. 14
"Comma 3: Il Presidente dell'Unione nomina tra i componenti della
Giunta un Vice Presidente.
Comma 4: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione
dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.".
IL RESPONSABILE
Isabella Carega