REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2006, n. 761

Determinazione del calendario per l'anno scolastico 2006-2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l'art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e
grado - del DLgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e
integrazioni;
- l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
- l'art. 138, comma 1, lettera d), del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- l'art. 44 comma 5 della L.R. 12/03;
rilevata l'esigenza di provvedere all'emanazione del calendario
scolastico per l'a.s. 2006-2007, al fine di garantire lo svolgimento
della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, relativa
al citato anno scolastico, nei tempi e nei modi piu' adeguati a darne
informazione alle famiglie, nonche' per consentire agli Enti locali di
organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza
con tale programmazione;
vista la proposta dell'Assessore competente per materia in merito alla
quale sono stati acquisiti:
- il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo
costituita ai sensi dell'art. 49 della L.R. 12/03 con decreto del
Presidente della Giunta regionale 2/05;
- il parere della Commissione regionale tripartita, costituita ai
sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03, del parere favorevole espresso dalla
Direttrice generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
Cristina Balboni, in merito alla regolarita' amministrativa della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore competente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) nel territorio della regione Emilia-Romagna il calendario per
l'anno scolastico 2006-2007 e' articolato come segue:
a -  inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado: martedi' 19 settembre 2006;
b -  festivita' di rilevanza nazionale:
- tutte le domeniche;
- l'1 novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, S. Natale;
- il 26 dicembre;
- l'1 gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il 9 aprile, lunedi' dell'Angelo;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- l'1 maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono;
c -  sospensione delle lezioni:
- il 2 novembre 2006, giornata di commemorazione dei defunti;
- vacanze natalizie: 27, 28, 29, 30 dicembre 2006 e 2, 3, 4, 5 gennaio
2007;
- vacanze pasquali: 5, 6, 7 e 10 aprile 2007;
2) nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado
le lezioni hanno termine sabato 9 giugno 2007.
3) Nell'anno scolastico 2006-2007, sulla base di quanto indicato nei
punti precedenti, sono previsti complessivamente 204 giorni di
lezione.
4) Le attivita' educative nella scuola dell'infanzia e le attivita'
didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola
primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado hanno termine il
30 giugno 2007.
5) Presso le scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno
e sino al 30 giugno, termine delle attivita' educative, puo' essere
previsto che, d'intesa con il competente Comune funzionino - sulla
base delle effettive esigenze delle famiglie e nell'ambito delle
attivita' individuate dal piano dell'offerta formativa - le sole
sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini
frequentanti.
6) Possono terminare in data successiva al 30 giugno 2007 le attivita'
svolte:
a - nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria di 2° grado;
b - nelle classi degli istituti professionali che svolgono attivita'
programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
c - nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono
percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
d - nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione degli
adulti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati
dai Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti;
e - nell'ambito di attivita' formative integrate tra istruzione e
formazione, ai sensi della L.R. 12/03.
7) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole
istituzioni scolastiche hanno facolta' - in relazione alle esigenze
derivanti dai piani dell'offerta formativa ed attivati (come previsto
dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto) i necessari rapporti con
gli Enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio - di procedere ad
adattamenti del calendario scolastico determinato con il presente atto
che, nel rispetto dello svolgimento complessivo di 204 giorni di
lezione, possono riguardare:
a - la data di inizio delle lezioni;
b - una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;
c - la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attivita'
educative o didattiche per ragioni esclusivamente correlate al
migliore svolgimento dell'offerta formativa, stabilendo peraltro
modalita' e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso delle
attivita' educative o delle ore di lezione non svolte, al fine di
assicurare la compensazione delle attivita' non effettuate.
8) Al fine di contemperare le esigenze delle famiglie e degli Enti
locali con quelle delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della
reciproca autonomia, e' necessario che tali adattamenti vengano
programmati, con riferimento ai diversi gradi e ordini di scuola,
nell'ambito delle Conferenze provinciali di coordinamento per
assicurare la piu' ampia omogeneita' territoriale, a livello comunale,
intercomunale o provinciale in modo tale da non far gravare sulle
famiglie e sugli studenti i disagi derivanti da scelte che sono
espressione dell'esercizio legittimo dell'autonomia. Gli adattamenti
del calendario regionale, operati dalle istituzioni scolastiche ai
sensi del presente atto deliberativo, devono essere comunicati agli
Enti locali tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto, alle
famiglie degli alunni ed al competente servizio regionale entro il 30
giugno 2006.
9) Gli adattamenti di cui al precedente punto 7 vanno stabiliti nel
rispetto di quanto disposto al punto 3 del presente atto e, in caso di
organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di
quello destinato alle singole discipline ed attivita', di quanto
disposto dall'art. 5 del DPR 275/99 in merito all'articolazione delle
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline e attivita' obbligatorie nonche', nell'una o nell'altra
ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola.
10) La presente deliberazione verra' integralmente pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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