REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2006, n. 752

Art. 1, comma 5 ter del DLgs 99/04 e successive modifiche. Definizione del termine entro cui risultare in possesso dei requisiti previsti per la figura di imprenditore agricolo professionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 22 aprile 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e
attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),
ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" che ha tra l'altro definito la
figura di imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP), e le
modalita' di riconoscimento della medesima;
- il DLgs 27 maggio 2005, n. 101 "Ulteriori disposizioni per la
modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38" che ha tra
l'altro apportato modifiche al citato DLgs 99/04;
- l'art. 1, comma 5-ter del citato DLgs 99/04, cosi' come modificato
dal DLgs 101/05, che ha previsto il riconoscimento della qualifica di
IAP anche a soggetti persone fisiche o societa' che, pur non essendo
in possesso dei requisiti previsti dalla norma, abbiano presentato
istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente,
purche' entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa in argomento;
visti altresi':
- l'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 che
attribuisce alla Regione la formulazione degli indirizzi programmatici
generali e settoriali a scala regionale;
- l'art. 3, comma 1 della  citata L.R. 15/97 che attribuisce alle
Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia di
agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base
della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della citata L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
preso atto che la normativa comunitaria e nazionale correlata alla
figura di IAP, per specifici procedimenti da essa trattata, fa
riferimento a termini triennali, ed in particolare:
- l'art. 1 della Tariffa parte 1 del DPR 26/4/1986, n. 131 prevede,
per potere beneficiare dei benefici fiscali stabiliti dalla norma, la
produzione al pubblico ufficiale rogante della certificazione di
sussistenza  dei requisiti previsti per la figura di IAP al momento
della stipula, ovvero la dichiarazione nell'atto di trasferimento di
volere conseguire i predetti requisiti, producendo entro il triennio
la medesima certificazione;
- il Reg. (CE) 26/2/2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale, ha disposto, all'art. 4 "Insediamento dei giovani
agricoltori" - comma 2, la possibilita' di raggiungere i requisiti
previsti per la concessione del premio di primo insediamento entro un
termine non superiore a tre anni dell'insediamento;
- la deliberazione di Giunta regionale 20 maggio 2002, n. 815, che ha
approvato il Programma operativo di misura 2003-2004 per la misura 1.b
"Insediamento dei giovani agricoltori", ha stabilito, al paragrafo
4.2, che i requisiti previsti per il riconoscimento del premio devono
essere posseduti al momento della conferma di insediamento, ovvero, ai
sensi del citato Reg. (CE) 445/2002, devono essere raggiunti entro un
termine di tre anni dalla data dell'insediamento;
ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di individuare una maggiore
omogeneita' di scadenze, in applicazione dell'art. 1, comma 5-ter del
citato DLgs 99/04, definire in tre anni il termine entro cui il
soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti fissati
per il riconoscimento dello IAP, pena la decadenza degli eventuali
benefici conseguiti;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive
modifiche;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito alla
presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della
L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per quanto gia' richiamato in premessa, in 3 anni il
termine entro cui, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter del DLgs 99/04,
cosi' come modificato dal DLgs 101/05, i soggetti persone fisiche e
societa' devono risultare in possesso dei requisiti previsti dalla
norma in argomento, pena la decadenza degli eventuali benefici
conseguiti;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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