REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2006, n. 739

Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2006-07

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 50 del 24 dicembre 1996 "Disciplina per il diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende regionali per il DSU
(ARDSU) quali organismi di gestione degli interventi per il diritto
allo studio universitario sul territorio della regione
Emilia-Romagna;
- la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati";
- la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al
Titolo V della Parte seconda della Costituzione", ed in particolare
l'art. 3;
- la L.R. 3 aprile 2002, n. 6 "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996,
n. 50 'Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione
della L.R. 19 ottobre 1991, n. 20 e alla L.R. 14 giugno 1996, n.18
'Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario'";
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 544 del 3 febbraio 2004
avente per oggetto "Approvazione del Programma regionale per il
diritto allo studio universitario ai sensi della L.R. 50/96";
richiamato l'art. 4 della citata L.R. n. 50 del 1996 e successive
modificazioni, che prevede che la Giunta regionale impartisca agli
organismi di gestione direttive relativamente:
a) ai criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle
condizioni economiche per l'accesso agli interventi ed ai servizi
attribuibili per concorso;
b) ai limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 930 del 3 giugno 2002, avente per oggetto "Direttive in materia
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2002/2003";
- n. 888 del 20 maggio 2003, avente per oggetto "Direttive in materia
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2003/2004";
- n. 1034 del 31 maggio 2004, avente per oggetto "Direttive in materia
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2004/2005";
- n. 1397 del 12 luglio 2004, avente per oggetto "Integrazione alle
Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio
universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario per l'anno accademico 2004/2005 di cui alla delibera
G.R. 1034/04";
- n. 809 del 30 maggio 2005, avente per oggetto "Direttive in materia
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2005/2006";
ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione delle direttive
alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per
l'anno accademico 2006/2007, al fine di consentire lo svolgimento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per il
diritto allo studio universitario relativamente all'anno accademico
sopracitato;
valutato opportuno, nelle more dell'applicazione della citata Legge
costituzionale n. 3 del 2001 per quanto attiene alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e
sociali relativamente all'ambito del diritto allo studio
universitario, confermare i criteri per la definizione dei requisiti
di merito e delle condizioni economiche contenuti nel DPCM 9 aprile
2001, attuativo dell'art. 4 della Legge 390/91, confermando altresi'
le direttive regionali approvate con le sopracitate deliberazioni
930/02, 888/03, 1034/04, 1397/04 e 809/05, nonche' gli importi minimi
delle borse di studio e i limiti massimi degli Indicatori della
situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale
equivalente approvati rispettivamente con le suddette delibere 888/03
e 1397/04;
rilevata inoltre l'esigenza di procedere con urgenza ad emanare le
direttive affinche' le Aziende regionali per il DSU, preventivamente
informate e consultate, possano predisporre ed emanare i bandi di
concorso per l'a.a. 2006/2007 in tempo utile per assicurarne la
conoscenza e l'accesso da parte degli studenti interessati agli
interventi previsti dalla legge;
considerato che i criteri e le indicazioni di cui trattasi sono
emanati con il fine principale di assicurare che i bandi di concorso
delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
rispettino principi di omogeneita', equita' e coerenza a favore degli
studenti iscritti alle varie sedi universitarie del territorio
regionale;
valutata a tal fine la necessita' di evidenziare alcuni aspetti
particolari, introducendo modifiche ai paragrafi E) "Benefici" ed F)
"Interventi prioritari" dell'Allegato 1 alla richiamata delibera
930/02;
ritenuto opportuno ribadire che le Aziende devono operare in direzione
di una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno dei capaci,
meritevoli e privi di mezzi, nonche' svolgere le azioni necessarie ad
assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari in
situazione di handicap;
rilevata la necessita' che le Aziende perseguano gli obiettivi di
contenimento dei costi di gestione e di razionalizzazione della spesa,
attenendosi alle disposizioni contenute nella L.R. 11/04 sopracitata,
in particolare agli artt. 19 e 21;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente
ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modifiche ed integrazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro" dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di confermare per l'anno accademico 2006/2007 le direttive per
l'elaborazione dei bandi di concorso per borse di studio e
posti-alloggio e le indicazioni sul sistema tariffario dei servizi,
contenute negli Allegati 1 e 2 approvati con propria deliberazione
930/02 avente per oggetto "Direttive in materia di interventi per il
diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il
diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2002/03",
cosi' come modificate dalle proprie deliberazioni 888/03, 1034/04,
1397/04 e 809/05, fatte salve le modifiche di cui al successivo punto
2);
2) di approvare l'Allegato a), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, contenente le modifiche apportate ai paragrafi
E) ed F) dell'Allegato 1 della propria deliberazione 930/02;
3) di ribadire che le Aziende devono operare in direzione di una
progressiva concentrazione delle risorse a sostegno dei capaci,
meritevoli e privi di mezzi, nonche' svolgere le azioni necessarie ad
assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari in
situazione di handicap;
4) di stabilire che le Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario, in considerazione dell'eventuale utilizzo di risorse
del FSE, dovranno rispettare la normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia, con particolare riferimento, nell'elaborazione
dei bandi e della modulistica attinente, a quella relativa ad
informazione e pubblicita';
5) di stabilire altresi' che le Aziende perseguano gli obiettivi di
contenimento dei costi di gestione e di razionalizzazione della spesa,
attenendosi alle disposizioni contenute nella L.R. 11/04 sopracitata,
in particolare agli artt. 19 e 21;
6) di ribadire che le Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario si attengano ai criteri per l'elaborazione dei bandi di
concorso di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4);
7) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO a)
Modifiche all'Allegato 1, parte integrante della delibera G.R. 930/02
E) Benefici
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di
ciascuno dei livelli di corsi sottoelencati con le modalita' indicate
ai commi da 1 a 6 dell'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001.
Si specifica che in caso di reiscrizione agli studi a seguito di
formale rinuncia, lo studente ha titolo per concorrere alla
concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa
precedentemente percepita e che sia in possesso dei requisiti
richiesti.
Al fine di raggiungere l'obiettivo della piu' ampia copertura
finanziaria a favore degli studenti idonei, le Aziende procedono,
compatibilmente con le risorse disponibili (calcolate sommando la
previsione del gettito della tassa regionale, la previsione della
quota del Fondo integrativo nazionale, eventuali fondi propri, ivi
compresi quelli messi a disposizione da altri soggetti), alla
individuazione di budgets o alla determinazione del numero dei
benefici da attribuire, per ciascuna delle seguenti tipologie:
- laurea triennale;
- laurea specialistica a ciclo unico;
- laurea del vecchio ordinamento;
- laurea specialistica;
- corsi di specializzazione;
- studenti stranieri;
- matricole.
In particolare, si precisa che agli studenti stranieri che
percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede e
percepisce redditi in Italia si applicano le stesse condizioni
previste per i cittadini italiani.
E' evidente che, nell'obiettivo di ampliare il  numero  degli idonei
beneficiari e a fronte di eventuale successiva disponibilita' di
risorse, si procedera' allo scorrimento delle graduatorie.
Qualora Fondazioni, Enti locali o altri soggetti del territorio
mettano a disposizione delle Aziende risorse per finanziare borse di
studio a favore degli studenti universitari capaci, meritevoli e in
disagiate condizioni economiche, tali risorse saranno utilizzate dalle
Aziende per la concessione di borse di studio secondo i requisiti
previsti dal DPCM 2001 e nel rispetto delle condizioni stabilite dai
soggetti finanziatori.
Il possesso dei requisiti di reddito e di merito sopraelencati e'
condizione per la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici
previsti per il DSU.
L'assegnazione avviene a seguito dello scorrimento delle rispettive
graduatorie nei limiti del budget o del numero dei benefici
evidenziati nei bandi di concorso. L'elaborazione di graduatorie di
merito tiene conto, a parita' di crediti, in via subordinata anche del
numero di bonus utilizzati. In via ancora subordinata, in caso di
parita' di merito, la posizione in graduatoria e' determinata con
riferimento alla condizione economica.
Nella determinazione dei budgets o delle quote, da stabilire con
attenta valutazione della disponibilita' finanziaria delle Aziende, si
reputa altresi' opportuno non privilegiare la quota a disposizione
delle matricole rispetto alle quote destinate al completamento dei
cicli di studio da parte studenti che gia' hanno beneficiato delle
provvidenze del DSU.
In considerazione del fatto che la corresponsione dei servizi agli
studenti idonei rappresenta parte costitutiva del beneficio, si
richiede alle ARDSU di evidenziare che alla definizione dell'importo
delle varie tipologie di borsa concorre la quota relativa ai benefici
erogati sotto forma di servizi.
Le ARDSU possono individuare tre fasce di condizione economica, di cui
una soggetta alla concessione delle borse di importo massimo, una
intermedia ed una cui corrispondera' un valore pari alla meta'
dell'importo massimo.
I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi, devono essere
pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva
scadenza.
Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi, corredate dalle
informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonche'
all'alloggio per gli studenti fuori sede, sono presentate dagli
studenti avvalendosi della facolta' di autocertificazione ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Le Aziende controllano la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione
economica. A tal fine, le Aziende possono usare il metodo della
verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno
il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli
interventi non destinati alla generalita' degli studenti.
Nell'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni, le ARDSU
possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della
correzione di errori materiali o di modesta entita'.
Per la definizione di tali errori materiali o di modesta entita' si fa
riferimento all'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";
pertanto tali errori materiali o di modesta entita' non devono
incidere sull'accesso al beneficio e sull'entita' dello stesso.
I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi
abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per
gli iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti ad anni
successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative
siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima
dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei
corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di graduatorie
redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
La scadenza della presentazione delle domande per la concessione della
borsa di studio non deve avvenire prima del 15 settembre, al fine di
garantire sul territorio regionale una maggiore omogeneita' dell'arco
temporale di apertura dei bandi.
Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro
e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti beneficiari la
prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di
laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della
borsa e' erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e' garantito il
servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo
degli alloggi effettivamente a disposizione delle Aziende, anche
avvalendosi di convenzioni, a carattere provvisorio sino alla
fruibilita' di tali alloggi, con strutture private.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui sopra, i
controlli e le verifiche sulla veridicita' delle autocertificazioni
degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla
erogazione dei benefici.
Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei
prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle
condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per
l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, sono ammessi a fruire
gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione
degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica
l'importo piu' basso delle tariffe.
F) Interventi prioritari
Le ARDSU concedono le borse di studio prioritariamente agli studenti
iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo
unico e di laurea del vecchio ordinamento. Qualora vi sia
disponibilita' finanziaria, concedono altresi' borse di studio ai
corsi di laurea specialistica e di specializzazione obbligatori per
l'esercizio delle professioni, nei limiti del numero prefissato dal
bando di concorso.
Qualora venga garantita la concessione delle borse di studio a tutti
gli idonei, eventuali ulteriori risorse disponibili potranno essere
destinate alla concessione delle integrazioni delle borse a favore
degli studenti che conseguano il titolo di studio di laurea e di
laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici.
Le ARDSU possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi
abitativi, anche per un ulteriore semestre o per un ulteriore anno,
come previsto dall'art. 3, comma 4, rispettivamente alle lett. a), b),
c) e d) del DPCM.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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