REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2006, n. 695

Piano dell'arenile del Comune di Comacchio, parere in ordine alla conformita' alle direttive di cui alla delibera del Consiglio regionale 468/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale" e successive modifiche, con la quale sono state
attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio,
rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime
a finalita' turistico-ricreative;
premesso che:
- con delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 sono
state approvate le Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui
all'art. 2 comma 2 della suddetta legge;
- le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di utilizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- il paragrafo 6.1.3 del Capo VI della sopracitata delibera consiliare
prevede che il Piano dell'arenile di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2
adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso, contestualmente
al deposito presso la Segreteria del Comune, alla Regione ai fini
della valutazione in ordine alla conformita' dello stesso alle
Direttive regionali;
- sono sottoposte alle medesime modalita' di verifica anche eventuali
successive varianti dei Piani gia' approvati;
- la valutazione di conformita' e' espressa con parere vincolante reso
dalla Giunta regionale, nei termini previsti per l'espressione delle
osservazioni, sentita una apposita Commissione nominata con atto del
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo che
ne definisce altresi' la composizione e le modalita' di funzionamento
e presieduta dal Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche;
- con determinazioni del Direttore generale alle Attivita' produttive,
Commercio, Turismo del 20 marzo 2003, n. 3093, del 19 luglio 2004, n.
10068 e del 20 marzo 2006, n. 3825 si e' provveduto alla nomina dei
componenti ed alla sostituzione di componenti della Commissione di cui
sopra;
visto il Piano dell'arenile trasmesso dal Comune di Comacchio ed
assunto a Prot. n. 24191 del 12/8/2005;
constatato che:
- il suddetto Piano e' stato adottato e trasmesso alla Regione
Emilia-Romagna in conformita' a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1,
6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali;
- il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero
territorio comunale destinati ad attivita' turistico-ricreative;
acquisiti agli atti del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche i
verbali delle sedute della Commissione di cui sopra in data 14/9/2005,
21/3/2006 e 30/3/2006; nonche' la nota della Provincia di Ferrara,
assunta a Prot. n. 26752 del 21/9/2005, con la quale si esprime parere
favorevole in merito alla conformita' del Piano;
dato atto che la suddetta Commissione nella seduta del 30 marzo 2006
ha espresso valutazione favorevole di conformita' del Piano
dell'arenile del Comune di Comacchio alle Direttive con le
prescrizioni di seguito riportate:
1. devono essere differenziati chiaramente gli ambiti del Piano
dell'arenile relativi alle aree demaniali, e gli ambiti in attuazione
del Piano regolatore generale vigente, che possono essere definiti
"Piano di spiaggia"; tale differenziazione deve risultare dalla
cartografia di progetto, nella quale deve essere riportata la
dividente demaniale, e deve essere regolamentata nelle Norme di
attuazione;
2. devono essere eliminati i punti C1 e C2 dall'art. 4 delle Norme di
attuazione;
3. devono essere corrette le cartografie di progetto togliendo la
simbologia che indica la previsione di nuove concessioni, in quanto in
alcuni casi risultano corrispondenti ad aree gia' in concessione
(Unita' speciale 3, Unita' speciale 18 e Unita' speciale 20) ed in
altri risultano non appartenenti al demanio marittimo (Unita' speciale
1);
4. devono essere integrate le Norme di attuazione prevedendo che, per
la messa in attuazione delle previsioni relative al Piano
dell'arenile, debba essere preliminarmente acquisita la concessione
demaniale marittima;
5. devono essere integrate le Norme di attuazione con l'indicazione
della disciplina delle modalita' di presentazione delle domande di
concessione;
6. con riferimento alle spiagge libere devono essere definiti i
servizi e le attrezzature ammesse nonche' la dotazione minima dei
servizi igienici;
7. devono essere integrate le cartografie di progetto con le
indicazioni relative all'accessibilita' delle aree demaniali
marittime, sia pedonale che ciclabile che dei mezzi motorizzati, con
particolare riferimento agli accessi idonei per i disabili, per i
mezzi di soccorso e per i mezzi che accedono alla spiaggia per la
pulizia e manutenzione;
8. devono essere indicate nelle Norme di attuazione le attrezzature in
precario installabili all'interno delle aree polifunzionali;
9. devono essere integrate le cartografie di progetto con
l'indicazione delle postazioni di pronto soccorso;
10. dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni del Piano
della portualita' turistica, allegato parte integrante del Piano
regionale integrato dei trasporti, in merito alle distanze minime
previste tra i diversi pontili da realizzare (1.5 - 2 Km);
11. deve essere riportato in cartografia il pontile gia' esistente in
localita' Lido di Volano;
12. deve essere precisato nelle Norme di attuazione che tutti i
pontili di attracco, sia quelli gia' esistenti che quelli di nuova
realizzazione, dovranno conformarsi alle disposizioni dell'Allegato 13
- Piano della portualita' turistica, allegato parte integrante del
Piano regionale integrato dei trasporti;
13. deve essere eliminato dall'art. 15 C2 delle Norme di attuazione la
parte relativa alla possibilita' di prevedere ulteriori pontili con i
Piani urbanistici esecutivi;
14. devono essere regolamentate le modalita' di tutela, gestione e
valorizzazione delle aree ad elevato valore naturalistico destinate
alla conservazione degli habitat e specie costieri, con particolare
riferimento alle aree dei Siti di importanza comunitaria, delle Zone
di protezione speciale e ai taxa protetti dalle Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE (DPR 357/97);
15. qualora il Comune intenda concedere, quale ampliamento delle
concessioni esistenti, le aree createsi a seguito di fenomeni di
ripascimento naturale o artificiale verso il mare che abbiano
acquisito carattere di stabilita', escluso il caso in cui ricadano in
Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale, devono
essere definite le modalita' di concessione;
16. devono essere modificate in aree di "arenile naturale" le
previsioni relative alle zone interessate dalla Unita' speciale 1 e
Unita' speciale 6;
17. deve essere integrato l'art. 8 C13 delle Norme di attuazione in
modo tale da chiarire se e' possibile autorizzare manifestazioni
temporanee anche su spiagge libere, escludendo espressamente le aree
in cui sono presenti apparati dunosi, come previsto dalle Direttive
regionali (punto 6.2.6.2);
18. devono essere integrate le cartografie di progetto con
l'indicazione di appositi spazi per l'arrivo e la sosta dei mezzi di
soccorso, ivi compresa l'eliambulanza, garantendo l'accessibilita'
dell'area ed il piu' rapido collegamento con le strutture
ospedaliere;
19. deve essere modificato l'art. 14 C2 delle Norme di attuazione,
rinviando a quanto stabilito dall'Ordinanza balneare emanata
annualmente dalla Regione;
20. devono essere definite quantificazione e collocazione delle
piscine di cui all'art. 17 delle Norme di attuazione;
21. devono essere integrate le Norme di attuazione prevedendo che,
nelle aree attrezzate di cui all'art. 8 C8 delle Norme di attuazione,
la nuova edificazione non possa superare, verso mare, il limite degli
edifici esistenti senza il parere favorevole del Servizio Tecnico di
Bacino competente per territorio della Regione Emilia-Romagna;
22. all'art. 12 C2 delle Norme di attuazione le parole "dotazioni di
parcheggi" devono essere sostituite "aree di sosta a servizio
dell'arenile, senza impermeabilizzazione dei suoli e, quando
possibile, con la ricostruzione delle dune";
dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche, sulla base della
documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 31
Gennaio 2006 che conferisce l'incarico di Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo nonche' gli incarichi
connessi al medesimo ruolo alla dott.ssa Morena Diazzi;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03 dal Direttore generale alle Attivita'
produttive, Commercio, Turismo, dott.ssa Morena Diazzi;
su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio dott. Guido Pasi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di esprimere parere favorevole, subordinato al recepimento delle
prescrizioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente
richiamate, in ordine alla conformita' del Piano dell'arenile del
Comune di Comacchio alle Direttive di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468;
B) di disporre che, come previsto al punto 6.1.5. delle Direttive, il
Piano dell'arenile approvato sia trasmesso alla Regione entro i
successivi 30 giorni;
C) di ribadire che, come previsto dal punto 6.1.4 del Capo VI delle
Direttive, eventuali successive varianti dovranno essere sottoposte
alla verifica di conformita' della Regione;
D) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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