REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2006, n. 652

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica e potenziamento dell'impianto per la produzione di additivi fluidificanti per calcestruzzi nello stabilimento Vinavil, comune di Ravenna (Titolo II, L.R. 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli interventi previsti, e dei conseguenti
impatti ambientali, del progetto "Modifica e potenziamento
dell'impianto per la produzione di additivi fluidificanti per
calcestruzzi dello stabilimento Vinavil sito in Via Baiona n. 107 a
Ravenna (RA)" presentato dalla Vinavil SpA dalla ulteriore procedura
di VIA con le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio,
mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto;
2. come gia' descritto nel progetto si sottolinea che per limitare, in
fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e puntuali di polveri
derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione,
dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi si
ritiene necessario:
- prevedere in caso di depositi temporanei di terre e di depositi di
materie prime ed inerti la loro umidificazione;
- acquisire le autorizzazioni necessarie per eventuali emissioni di
inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti normative;
- adottare tutte le cautele necessarie per limitare inquinamento
acustico e comunque secondo quanto indicato nella DGR 45/02;
3. qualora vengano individuate zone di depositi di sostanze o
preparati pericolosi (carburanti, lubrificanti, rifiuti industriali,
oli esausti ecc.) poste all'aperto, durante la fase di cantiere e di
esercizio, esse devono essere:
- sistemate in modo da evitare l'afflusso delle acque piovane in tali
zone;
- previste perimetralmente adeguate arginature, quali fossi di guardia
e cordoli di contenimento adeguatamente impermeabilizzati;
4. al fine di compensare gli impatti dovuti al potenziamento
dell'impianto sull'ambiente circostante ed in particolare sulla
qualita' dell'aria, per tutti gli sfiati compresi quelli di emergenza
che erano collettati al E 60-1 dovra' essere presentato alla Provincia
di Ravenna e all'ARPA in sede di progetto definitivo uno studio di
fattibilita' per il loro convogliamento al FIS;
5. si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora previsti
dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n.
447 e dai limiti previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche,
sia durante la fase di esercizio sia in quella di cantiere;
6. durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovranno
essere comunque adottate tutte le misure per impedire sversamenti a
terra di sostanze inquinanti e quindi inquinamento del sottosuolo e
delle falde sottostanti;
7. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Vinavil SpA di
Ravenna, alla Provincia di Ravenna - Assessorato Ambiente, allo
Sportello Unico per le Attivita' produttive del Comune di Ravenna,
all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna e all'AUSL - Dipartimento
Sanita' pubblica di Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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