COMUNE DI MONTERENZIO (Bologna)

COMUNICATO

Modifiche allo Statuto comunale

Si pubblicano gli articoli 41 e 43 dello Statuto comunale, cosi' come
modificati dal Consiglio comunale con atto n. 14 in data 20/4/2006.
"Art. 41 - I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle
funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali ed a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalita' che
promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
3. Il Comune puo' gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche;
b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di
opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali, culturali, scolastici
ed educativi, del tempo libero e per tutti i servizi alla persona,
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, a
prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta'
pubblica maggioritaria.".
"Art. 43 - Istituzione
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, scolastici ed
educativi, del tempo libero e per tutti i servizi alla persona, senza
rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale puo' costituire
istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola
autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il
Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio
d'amministrazione e' stabilito dal relativo regolamento.
3. Il Sindaco nomina e puo' revocare il Presidente ed il Consiglio
d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i
nominati.
4. Il Direttore e' l'organo al quale compete la direzione e gestione
dell'istituzione. E' incaricato dal Sindaco tra i dirigenti del Comune
ovvero e' nominato a tempo determinato tra persone esterne anche con
contratto di diritto privato, fermo restando i requisiti
tecnico-professionali previsti dal regolamento e il trattamento
economico che non puo' essere superiore a quello spettante ad un
Dirigente apicale del Comune.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni e' stabilito
dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni
perseguono, nella loro attivita', criteri di efficacia ed economicita'
ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato
attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari, il personale
comunale, le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "Istituzioni" e' disposta con deliberazione
del Consiglio comunale che approva il regolamento di cui ai precedenti
commi.".
LA RESPONSABILE
M. Teresa Maurizzi

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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