COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di ampliamento dell'attivita' estrattiva gia' autorizzata nel Polo 43 "Ca' Morta"

L'Autorita' competente: Comune di Piacenza - Servizio Ambiente e
Viabilita' - Viale Beverora n. 47 (PC) - comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di ampliamento
dell'attivita' estrattiva gia' autorizzata nel Polo 43 "Ca' Morta".
Il progetto e' presentato da: Ditta Caripe Srl (sede legale ed
amministrativa a Piacenza, loc. Cascina Ca' Morta di Mortizza - Cap.
29100).
Il progetto e' localizzato a Piacenza in localita' Ca' Morta.
Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e della
provincia di Piacenza.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, il Comune di Piacenza,
con atto di Giunta comunale n. 144 del 18 maggio 2006, ha assunto la
seguente decisione:
delibera:
- la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto relativo all'ampliamento dell'attivita'
estrattiva gia' autorizzata nel Polo 43 "Ca' Morta" - in loc. Ca'
Morta (PC), in quanto il progetto in questione e' nel complesso
ambientalmente compatibile, a condizione che siano ottemperate le
seguenti prescrizioni, gia' indicate ai punti 2.C e 3.C del "Rapporto
sull'impatto ambientale", approvato dalla Conferenza di Servizi nella
seduta conclusiva del 20/4/2006, (All. B) all'atto deliberativo quale
parte integrante e sostanziale:
1) garantire, dopo il ripristino ambientale, l'uso pubblico delle aree
e dei servizi realizzati nel polo estrattivo, anche se di proprieta'
privata, e la fruizione regolamentata delle aree rinaturate da
destinare solo ad usi compatibili con la preservazione delle stesse da
inquinamenti atmosferici, idrici, acustici e del terreno;
2) garantire usi dei bacini di cava e dei canali collegati compatibili
con la protezione delle acque da possibili inquinamenti;
3) potenziare le fasce boscate ed arbustate lungo i confini tra le
aree di cava ed il territorio agricolo e, se possibile, porre a dimora
filari di alberi o siepi lungo la "strada delle cave" e lungo i canali
modificati o di nuova realizzazione;
4) prevedere sezioni tipo di strade, percorsi ciclabili e percorsi
pedonali, nonche' filari alberati, materiali, arredi ed elementi
naturali adeguati all'ambiente agricolo e fluviale tradizionale locale
ed uniformi con quelli utilizzati per il Polo estrattivo loc. Stanga;
5) garantire l'utilizzo del nuovo invaso per scopi di fruizione a
basso impatto, limitando l'uso di natanti a motore a favore
dell'impiego di canoe e prevedendo il divieto di accesso ad alcune
porzioni di lago, in funzione della stagione riproduttiva e delle
esigenze ecologiche delle specie ornitiche piu' sensibili;
6) collocare gli spazi di parcheggio ed i pontili lontani dalle zone
di maggiore valore naturalistico;
7) modificare l'ordine temporale della coltivazione dei lotti
realizzando l'attuale lotto 5 nella prima fase, o in alternativa nella
seconda o terza fase di coltivazione; tale modifica dovra' essere
indicata nella convenzione prevista dall'art. 12 della L.R. 18/7/1991,
n. 17, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione relativa ai Piani
di  coltivazione di cui all'art. 11 della medesima L.R.;
8) integrare il progetto di monitoraggio censendo anche: avifauna,
ittiofauna, stato della vegetazione elofitica ed idrofitica;
9) integrare la vegetazione idrofitica ed elofitica, come da progetto
di recupero (pag. qpr - 22), con:
- Elofite: Fragmiteto (Phragmites communis) e Scirpeto (Schoenoplectus
lacustris e Scirpus spp.) utilizzando anche: Typha latifolia, Typha
angustifolia, Bolboschoemus maritimus, Iris pseudocorus, Lytrum
salicatia, Echinochloa crus-galli, Glyceria maxima, Alisma spp.,
Butomus umbellatus, Sparganium erectum, Typhoides arundinacea, Carex
riparia, Carex eleata.
- Idrofite: Ninfea bianca e Nannufero associati a: Polygonum
anphibium, Trapa natans, Ranunculus spp., Myriophyllum spp. e
Potamogeton spp. e Najas marina abbinati a idrofite non radicanti al
fondo: Lemna spp., Salvinia natas, Azolla filiculoides, Utricularia
spp. Ceratophyllum spp., Hydrocharis morsus-ranae;
10) prevedere nell'ampio prato polifita un'area pari al 40-50 %
destinata alla riproduzione degli anfibi, con irregolarita' del
terreno tali da ottenere temporanee raccolte d'acqua e una vegetazione
erbacea;
11) prevedere la possibilita' di realizzare un impianto di irrigazione
goccia a goccia per filari di alberi e cespugli;
12) procedere al ripristino naturalistico dell'area contestualmente ai
lavori di coltivazione della risorsa, secondo il seguente
crono-programma:
Cronoprogramma	I lotto	II lotto	III lotto	IV lotto	V lotto
	1 anno	coltivazione
	2 anno	inizio	coltivazione
		recupero
	3 anno	sistemazione	inizio	coltivazione
		finale	recupero
	4 anno	manutenzione	sistemazione	inizio	coltivazione
		programmata	finale	recupero
	5 anno	manutenzione	manutenzione	sistemazione	inizio	coltivazione
		programmata	programmata	finale	recupero
	6 anno	manutenzione	manutenzione	manutenzione	sistemazione	inizio
		programmata	programmata	programmata	finale	recupero
	7
anno	manutenzione	manutenzione	manutenzione	manutenzione	sistemazione
		programmata	programmata	programmata	programmata	finale
	8 anno	manutenzione	manutenzione	manutenzione	manutenzione
	manutenzione
		programmata	programmata	programmata	programmata	programmata
	9 anno	manutenzione	manutenzione	manutenzione	manutenzione
	manutenzione
		programmata	programmata	programmata	programmata	programmata
13) indicare espressamente, in sede di autorizzazione relativa ai
Piani di coltivazione, il crono-programma sopra riportato;
14) la recinzione dell'area di cava, anche dopo gli interventi di
rinaturalizzazione, se essenziale per problemi di sicurezza, dovra'
essere realizzata attraverso fili ad elevata permeabilita', posti a
circa 30 cm. di altezza da terra, in particolare lungo le direttrici
di migrazione della fauna. Si suggerisce inoltre la realizzazione di
un collegamento tra l'area di cava e il corridoio ecologico del fiume
Po, lungo la rete di canali esistenti;
15) porre a carico del soggetto proponente la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture viabilistiche di collegamento tra
la cava e la S.P. n. 10 Caorsana, costituita da una viabilita'
interpoderale e dalla strada comunale dei Dossi; tale obbligo dovra'
essere indicato nella convenzione prevista dall'art. 12 della L.R.
18/7/1991, n. 17, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione
relativa ai Piani di coltivazione di cui all'art. 11 della medesima
L.R.;
16) qualora in futuro dovessero realizzarsi nuove attivita' ricettive
(quali ostelli, pubblici esercizi, circoli...) rivalutare la dotazione
di parcheggi mediante ampliamento di quelli esistenti oppure la
realizzazione di nuovi;
17) collocare lungo la strada di Sparavera, nel tratto gia' oggetto di
ampliamento, opportuna segnaletica verticale ed orizzontale secondo un
piano di segnalamento che dovra' essere concordato con il Servizio
Ambiente e Viabilita' del Comune di Piacenza;
18) verificare la possibilita' di trovare un accordo tra la soc.
lottizzante l'area AP12 per la realizzazione in tempi brevi della
rotatoria in corrispondenza dell'intersezione stradale formata da
strada comunale dei Dossi, strada Volpara, strada Sparavera e la nuova
strada di collegamento con l'ex S.S. 10 per Cremona;
19) verificare la possibilita' di un percorso alternativo anche
mediante la realizzazione di un nuovo tronco stradale che consenta di
by-passare il tratto di strada Sparavera compreso tra il sottopasso
autostradale e l'intersezione di cui al precedente punto;
20) predisporre uno studio per la realizzazione di un percorso
ciclabile che colleghi la loc. Le Mose con le aree naturalistiche
all'interno delle cave; il percorso potra' essere costituito da una
pista ciclabile, da una green-way o anche da tratti stradali esistenti
(nei tratti in cui la circolazione contemporanea degli autoveicoli e
dei velocipedi non costituisca grave pericolo per quest'ultimi);
21) disciplinare, in sede di convenzione prevista dall'art. 12 della
L.R. 18/7/1991, n. 17, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione
relativa ai Piani di coltivazione di cui all'art. 11 della medesima
L.R., i rapporti pubblico-privati in merito agli aspetti di fruizione,
sicurezza, manutenzione e durata dell'uso pubblico e prevedere
garanzie sostanziali riguardo agli obblighi delle parti;
22) prevedere che il 10% sul totale di alberature da piantumare abbia
circonferenza 10/12 cm.;
23) prevedere un sesto di impianto delle alberature nelle zone boscate
pari a 3mt.x 3 mt.;
24) utilizzare veicoli a basso fattore di emissione secondo il
seguente schema:
Autocarri	2006	2007	2008	2009	2010	2011
pesanti
	Non Cat.	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Euro I	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Euro II	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Euro III	100%	90%	80%	70%	60%	50%
	Euro IV	100%	10%	20%	30%	40%	50%
	Tot	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25) dotare tali tipologie di veicoli di filtri anti particolato,
qualora in commercio;
26) verificare la possibilita' di dotare di filtri anti particolato i
mezzi di cava (l'impossibilita' di applicare i FAP ai mezzi di cava
dovra' essere adeguatamente documentata);
27) verificare, d'intesa con ARPA ed ai sensi dell'art. 2 (voce
Attivita' produttive e Servizi - lettera i) dell'Accordo di programma
sulla qualita' dell'aria - Aggiornamento 2005-2006, la possibilita' di
una sperimentazione dei FAP sia sui veicoli che sui mezzi di cava ai
fini della loro omologazione;
28) in caso di impossibilita' di dotare i mezzi di cava di FAP
finanziare opere di compensazione degli impatti residui attraverso il
contributo alla realizzazione di interventi sul territorio comunale,
finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti, mediante
quote/mc, di materiale escavato; le quote e le modalita' di erogazione
saranno indicate nella convenzione prevista dall'art. 12 della L.R.
18/7/1991, n. 17, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione
relativa ai Piani di coltivazione di cui all'art. 11 della medesima
L.R. Tra gli interventi possibili deve essere valutato il
rimboschimento lungo le sponde del Po, in zone contigue alle aree di
riqualificazione fluviale in corso di progettazione, allo scopo di
favorire la progressiva formazione di una fascia boscata ripariale
rinaturalizzata;
29) porre il limite di velocita' di 30 km/h su tutta l'area di
cantiere e sulla viabilita' di servizio;
30) rispettare tutte le norme (Legge 626/94 e DM 388/03 sul primo
soccorso) per la tutela della salute dei lavoratori (decreto 624/96);
31) realizzare il piano di monitoraggio secondo i tempi e le modalita'
indicate nel SIA, al fine di verificare l'efficacia dei presidi
adottati e di orientare ulteriori interventi di mitigazione qualora i
controlli evidenziassero valori difformi da quelli stimati;
32) realizzare tutti gli interventi di mitigazione e compensazione,
che qui si intendono integralmente riportati, previsti dal SIA
consegnato al Comune di Piacenza in data 27 dicembre 2005 con nota
P.G. n. 78819;
33) sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e
regionale in materia d tutela delle acque, del suolo, dell'aria e
degli ecosistemi naturali e di tutela dall'inquinamento acustico,
elettromagnetico e luminoso non espressamente citati;
- di stabilire ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 che
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto ambientale
e' fissata in anni dieci;
- di trasmettere la presente delibera alla Ditta Caripe Srl in
qualita' di proponente, anche per conto del sig. Campolonghi Valter,
ed alle Amministrazioni competenti al rilascio degli atti necessari
per la realizzazione del progetto, convocate alla Conferenza di
Servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 3 L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni;
- di quantificare le spese istruttorie a carico della Ditta
proponente, Caripe Srl in nome proprio e per conto del sig.
Campolonghi Valter, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni e integrazioni e dell'art. 3.4 della "Direttiva generale
sull'attuazione della L.R. 9/99" approvata con DGR 15/7/2002, n. 238,
in Euro 1.700,00, pari allo 0.04% del costo di realizzazione del
progetto;
- di quantificare le spese di pubblicazione a carico della Ditta
proponente, Caripe Srl in nome proprio e per conto del sig.
Campolonghi Valter, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR 12 aprile
1996, in Euro 1906,40;
- con successiva determina del Dirigente del Servizio Ambiente e
Viabilita' verra' disposto l'accertamento e l'introito della somma
complessiva di Euro 3.606,40 sul Cap. 1287 "Contributi per servizi
ambientali" del bilancio in corso;
- di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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