COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) per il progetto di potenziamento dell'impianto di termovalorizzazione del sito geotermia - Modifica dei sistemi e dei dispositivi di condensazione del vapore a servizio dei gruppi turboalternatore esistente e di progetto - Definizione del punto di consegna dell'alimentazione in media tensione e posizionamento dei nuovi quadri in bassa tensione per l'alimentazione degli apparati
L'Autorita' competente: Provincia di Ferrara comunica la deliberazione
relativa alla procedura di screening concernente il progetto:
potenziamento dell'impianto di termovalorizzazione del sito geotermia
- Modifica dei sistemi e dei dispositivi di condensazione del vapore a
servizio dei gruppi turboalternatore esistente e di progetto -
Definizione del punto di consegna dell'alimentazione in media tensione
e posizionamento dei nuovi quadri in bassa tensione per
l'alimentazione degli apparati.
Il progetto e' presentato da: Societa' HERA SpA.
Il progetto e' localizzato: comune Ferrara.
Il progetto interessa il territorio del comune di Ferrara e della
provincia di Ferrara.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Ferrara - Ufficio VIA, con atto DGP nn. 138/35946 del
18/4/2006 ha assunto la seguente decisione:
delibera:
1. di non assoggettare il progetto di potenziamento dell'impianto di
termovalorizzazione del sito geotermia - Modifica dei sistemi e
dispositivi di condensazione del vapore al servizio dei gruppi
turboalternatore esistente e di progetto - Definizione del punto di
consegna dell'alimentazione in media tensione e posizionamento dei
nuovi quadri in bassa tensione per l'alimentazione degli apparati da
realizzarsi in localita' Cassana (FE), presentato dalla Societa' HERA
SpA alla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
- poiche' le opere da realizzare nel progetto oggetto di studio
presentano caratteristiche tecniche e di esercizio tali da comportare
la produzione di rumori, si ritiene necessaria una valutazione
dell'impatto acustico in fase di esercizio, ovvero quando i
dispositivi saranno a regime, sia all'interno degli ambienti di lavoro
sia all'esterno del confine di proprieta' in corrispondenza del primo
ricettore sensibile;
- in fase di esercizio venga effettuato un monitoraggio dei campi
elettromagnetici, con particolare attenzione ai luoghi di passaggio e
stazionamento dei lavoratori; si ritiene inoltre necessario che
vengano collocati idonei cartelli di segnalazione di pericolo e di
divieto di stazionamento del personale al di sotto delle linee aeree
installate;
- nel caso si riscontrassero superamenti dei limiti di legge, si
prescrive l'introduzione di adeguati sistemi di schermatura al fine di
ridurre i campi elettromagnetici negli ambiti di lavoro e contenere i
livelli di rumorosita' sia all'interno dell'impianto che lungo il
perimetro esterno della proprieta';
- i dati dei monitoraggi di cui sopra dovranno essere comunicati ad
USL, ARPA, Provincia e Comune;
- si ricorda che i siti interessati dalla costruzione delle opere di
progetto esecutivo, in quanto classificati come attivita' rumorose
temporanee, sono soggetti alla normativa sull'inquinamento acustico;
dovra' essere rispettato percio' quanto previsto dalla Legge 447/95,
nonche' dalla L.R. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovra' essere
autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta legge regionale;
- i parametri relativi all'analisi delle acque di spurgo delle torri
evaporative, riportate nella relazione integrativa, risultano
rispettare i limiti imposti dalla normativa; si ritiene pero'
necessario proseguire con i campionamenti e successive analisi di tali
acque (prelevate nel pozzetto posizionato prima dello scarico nella
pubblica fognatura) al fine di determinare la qualita' e la quantita'
di tali acque quando l'impianto sara' a regime. Si ritiene altresi'
necessario continuare gli autocontrolli sulle caratteristiche
quali-quantitative delle acque di spurgo. Il piano di monitoraggio
deve essere presentato dalla Ditta HERA SpA e validato da ARPA,
Servizio provinciale di Ferrara;
- eventuali ulteriori modifiche al progetto dovranno essere comunicate
e concordate preventivamente con l'Autorita' competente;
2. di dare atto che la Societa' HERA SpA dovra' versare una somma pari
allo 0,02% del costo di realizzazione del progetto, per le spese
istruttorie della procedura di verifica (screening) come citato in
premessa, sul Cap. di entrata 0351371 "Rimborso per il rilascio di
atti amministrativi e spese di istruttoria" Az. 647 "Introiti per
diritti di istruttoria relativi alle procedure VIA" del Bilancio
2006;
3. di trasmettere la presente delibera per conoscenza all'AUSL,
Dipartimento Sanita' pubblica, all'ARPA, al Comune di Ferrara Servizio
Ambiente e Sportello Unico;
4. di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni,
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.
241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo teste' indicato
potra' essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potra' essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.