REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2006, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni sull'ordinamento
della professione di maestro di sci
Art. 1
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 42 del 1993
1. Prima del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), e'
inserito il seguente:
"01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle
attivita' formative si applicano le norme di cui alla legge regionale
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro), e successive
modificazioni.".
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline
alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti
fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge n. 81 del 1991, e
si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale,
corrispondenti alle tre sezioni d'esame.".
3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale e' subordinata
al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.".
4. Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993
e' sostituito dal seguente:
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte
ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline
alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di
selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione.
Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello
mondiale od olimpionico sono, altresi', esentati dall'obbligo della
frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione
nell'albo.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 42 del 1993
1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
"b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e
didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno
nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di
nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;".
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
"c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di
nominativi proposta dalla FISI;".
3. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la
Commissione e' articolata in tre sottocommissioni, una per le
discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.".
4. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
"b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati
nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi
del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte
della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).".
5. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
"b) 	tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati
nel fondo, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3,
lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della
Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).".
6. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del
1993 e' inserito il seguente:
"7 bis. La sottocommissione per lo snowboard e' composta da:
a) 	l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in
materia, che la presiede;
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati
nello snowboard, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma
3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della
Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).".
Art. 3
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 42 del 1993
1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituita dalla seguente: "Scuole di sci alpino, sci di fondo e di
snowboard".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci alpino, sci
di fondo e di snowboard" si intendono le unita' organizzative cui
fanno capo piu' maestri per esercitare, in modo coordinato e
continuativo, la loro attivita' professionale.".
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei
maestri di sci, della Comunita' montana e del Comune competenti per
territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di
fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che puo'
essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni
sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente
autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attivita';
c) che la scuola abbia sede in localita' idonea all'esercizio
dell'attivita' sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e
organizzazione professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le
forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione
e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo
previsto senza soluzione di continuita' per tutta la stagione
invernale o estiva, secondo il periodo di attivita';
g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui
alla  lettera a), responsabile dell'attivita' del corpo docente sotto
l'aspetto tecnico didattico;
h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in
operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti
autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della
pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle
scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di
assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi
conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano
state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di
snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potra' essere
concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle
reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il
Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunita' montana e il
Comune competenti per territorio e le associazioni economiche
locali.".
Art. 4
Norma transitoria
1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella
disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi
istituiti dalle Regioni precedentemente all'entrata in vigore della
presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se
iscritti all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione
Emilia-Romagna di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 42 del
1993, dovranno frequentare un corso di almeno novanta ore, da
organizzarsi a cura del Collegio regionale dei maestri di sci
dell'Emilia-Romagna.
CAPO II
Titolarita' di funzioni in materia ambientale
Art. 5
Funzioni in materia ambientale
1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai
Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti
dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Spettano altresi' alle Province le funzioni regionali in materia di
bonifica dei siti contaminati.
CAPO III
Entrata in vigore
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 giugno 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Gian Carlo Muzzarelli,
Marco Barbieri e Massimo Pironi; oggetto consiliare n. 936 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 60 in data 29 dicembre 2005;
assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 26
aprile 2006, con relazione scritta del consigliere Paolo Lucchi,
nominato dalla commissione in data 1 marzo 2006;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta del 30 maggio 2006, 
atto n. 15/2006.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 1) della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di
sci  e' il seguente:
"Art. 4  - Abilitazione, aggiornamento e specializzazione
professionale
1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che
precedono, a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81,
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di
aggiornamento cui e' subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma
dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991, sono istituiti dalla
Giunta regionale.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 4, comma 5) della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di
sci e' il seguente:
"Art. 4 - Abilitazione, aggiornamento e specializzazione
professionale
(omissis)
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline
alpine e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali
individuati dall'art. 7 della Legge n. 81 del 1991, e si articola in
tre moduli, didattico-tecnico-culturale, corrispondenti alle tre
sezioni d'esame.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 4, comma 6) della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di
sci e' il seguente:
"Art. 4 - Abilitazione, aggiornamento e specializzazione
professionale
(omissis)
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale e' subordinata al
superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si
prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte
ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre
nazionali per le discipline alpine e per il fondo.
(omissis)".
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 4, comma 7 bis della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di
maestro di sci  e' il seguente:
"Art. 4 - Abilitazione, aggiornamento e specializzazione
professionale
(omissis)
7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte
ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del
fondo sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di
formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli
che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono
altresi' esentati dall'obbligo di esame al fine dell'iscrizione
nell'albo.".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il  testo dell'articolo 5, comma 3), lettera b) della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne Ordinamento della
professione di maestro di sci e' il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
(omissis)
3. La Commissione e' composta da:
(omissis)
b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e
didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine
ed uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta
dal Collegio regionale dei maestri di sci;
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'art 5, comma 3, lettera  c) della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di
maestro di sci  e' il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
(omissis)
3. La Commissione e' composta da:
(omissis)
c) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle
discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di
nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;
(omissis)".
3) Il testo dell'art 5, comma 5) della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di
sci e' il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
(omissis)
5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la
Commissione e' articolata in due sottocommissioni, una per le
discipline alpine e l'altra per il fondo.".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 5, comma 6), lettera b) della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione del
maestro di sci e' il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
(omissis)
6. La sottocommissione per le discipline alpine e' composta da:
(omissis)
b) cinque componenti specializzati nelle discipline alpine, che fanno
parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
(omissis)".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 5, comma 7, lettera b) della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di
maestro di sci  e'  il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
(omissis)
7. La sottocommissione per il fondo e' composta da:
(omissis)
b) tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della
Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).".
Comma 6
6) Il testo dell'art. 5,  comma 7 della legge regionale 9 dicembre
1993 che concerne Ordinamento della  professione di maestro di sci e'
il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
(omissis)
7. La sottocommissione per il fondo e' composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in
materia, che la presiede (5);
b) tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della
Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
omissis)".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) La rubrica dell'art. 7, della legge regionale 9 dicembre 1993, n.
42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di sci e'  la
 seguente:
"Art. 7 - Scuole di sci
Comma 2
2) Il  testo  dell'art. 7 ,comma 1, della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di
sci  e' il seguente:
"Art. 7 - Scuole di sci
1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci" si intendono
le unita' organizzative cui fanno capo piu' maestri di sci per
esercitare, in modo coordinato, la loro attivita' professionale.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di
sci  e'  il seguente:
"Art. 7 - Scuole di sci
(omissis)
2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei
maestri di sci e della Comunita' Montana competente per territorio,
autorizza l'apertura delle scuole di sci previa verifica della
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che puo'
essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni
sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di
funzionamento stagionale;
c) che la scuola abbia sede in localita' idonea all'esercizio
dell'attivita' sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e
organizzazione professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le
forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione
e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare senza soluzione di
continuita' per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il
periodo di attivita';
g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui
alla lettera a), responsabile dell'attivita' del corpo insegnante
sotto l'aspetto tecnico-didattico;
h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in
operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti
autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della
pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione
sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di
assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi
conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 4
1) Il testo dell'art. 3, della  legge regionale  9 dicembre 1993, n.
42 che concerne Ordinamento della professione di maestro di sci  e' 
il seguente:
"Art. 3 - Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, e' istituito
l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna.
L'iscrizione all'Albo e' subordinata al conseguimento
dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della Legge n. 81
del 1991 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della
medesima Legge n. 81 del 1991.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel
territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti
nell'Albo di cui al comma 1.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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