ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

BORSA DI STUDIO

Conferimento di n. 2 borse di studio finanziate da ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente per l'implementazione e sviluppo di attivita' analitiche e tecnico-scientifiche da svolgersi nel Dipartimento Tecnico di Area della Sezione ARPA di Bologna, con particolare riferimento alla messa a punto di metodi analitici strumentali applicati a matrici ambientali e alimentari

Art. 1 - Istituzione della borsa di studio e sue caratteristiche
Con determinazione n. 27 del 18/5/2006 del Direttore della Sezione
provinciale di Bologna sono state istituite n. 2 borse di studio,
riservate a laureati in discipline scientifiche, ossia laurea in
Chimica o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, aventi i requisiti
richiesti dal presente bando al successivo art. 3, finalizzate allo
svolgimento di attivita' analitiche che utilizzano metodi strumentali
su matrici ambientali ed alimentari, come strumento innovativo e di
miglioramento delle risposte analitiche, soprattutto in relazione alla
ricerca di contaminanti emergenti. Tali borse di studio della durata
di mesi 12, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, si svolgeranno sotto
forma di stage presso ARPA - Sezione provinciale di Bologna - Via
Triachini n. 17, e sotto il coordinamento e la responsabilita'
scientifica della dott.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini.
Art. 2 - Vincoli giuridici ed economici
Le borse di studio non sono cumulabili con altre conferite dallo
Stato, da altri Enti pubblici o privati. Il loro godimento e'
incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego.
L'importo lordo di ciascuna borsa di studio e' di Euro 14.100,00 e
verra' corrisposto al vincitore a cura dell'Area Sviluppo Risorse
umane e Relazioni sindacali, previa dichiarazione del responsabile
scientifico che il borsista attende con regolarita' alle attivita' di
studio e formazione cui la borsa e' finalizzata.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno essere in
possesso di:
1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) diploma di laurea in Chimica o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
di durata quinquennale;
3) abilitazione professionale (esame di Stato);
4) esperienza professionale documentabile "post lauream", di almeno
diciotto mesi, nel campo della chimica analitica strumentale applicata
a ricerche di microinquinanti in matrici ambientali ed alimentari.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Art. 4 - Modalita' di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alle borse di studio, redatte in carta
semplice e la documentazione allegata devono:
- essere inviate a mezzo Servizio postale con raccomandata a/r al
seguente indirizzo: - Direttore Sezione provinciale ARPA di Bologna -
Via Triachini n. 17 - 40138 Bologna;
oppure
- consegnate a mano allo Staff Amministrazione della Sezione
provinciale ARPA di Bologna - Via Triachini n. 17- Bologna dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 11,30 alle ore 13 e, nel solo giorno di
scadenza, dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione sara'
rilasciata apposita ricevuta. Le domande devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna a pena di esclusione.
Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno oltre tale
data ed a tal fine si precisa che non fa fede il timbro postale
dell'ufficio accettante.
ARPA non assumera' alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del DPR 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dovranno
dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli
46 e 47 del predetto DPR, quanto segue:
- nome, cognome, data e luogo di nascita;
- la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della
citta', della provincia, del codice di avviamento postale, del
prefisso e del numero telefonico;
- l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni relative al presente avviso;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la specificazione dei requisiti di ammissione richiesti dal bando
(titolo di studio con indicazione della data e del luogo di
conseguimento nonche' della votazione finale);
- descrizione dettagliata di tutti gli elementi che possono costituire
oggetto di valutazione (titoli di studio, esperienze professionali,
titoli vari). Per quanto riguarda le esperienze professionali, deve
essere specificato: l'ente presso il quale e' stata maturata
l'esperienza lavorativa, il settore di attivita' e le date di inizio e
termine);
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
- da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono
giudiziale - di avere pendenti a proprio carico i procedimenti
penali);
- la posizione nei confronti degli obblighi militari;
- il possesso di eventuali titoli di preferenza in caso di parita' di
punteggio;
- il possesso di ogni altro titolo che riterra' opportuno indicare
agli effetti della valutazione di merito;
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell'art. 23 del DLgs 196/03 ai fini dell'esple tamento della
procedura selettiva.
La domanda d'ammissione presentata dai candidati sara' ricevuta nel
rispetto delle norme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
di certificazione.
I candidati che invieranno la domanda d'ammissione a mezzo posta
dovranno allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validita'; coloro che intendono consegnare a mano la domanda
d'ammissione dovranno sottoscriverla davanti al funzionario preposto a
riceverla.
Il candidato avra' cura di sottoscrivere debitamente la domanda
d'ammissione, senza necessita' di autentica.
Sono valutate le pubblicazioni edite a stampa.
Le stesse (libri, saggi, articoli) devono essere presentate in
originale e sono valutabili solo se strettamente attinenti alle
attivita' connesse alla borsa di studio.
In alternativa alla produzione delle pubblicazioni a stampa in
originale, il candidato puo' avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445: in tal caso, la dichiarazione effettuata dal candidato
relativa alla conformita' della copia prodotta all'originale tiene
luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. La suddetta
dichiarazione deve essere specificata nella domanda di partecipazione
al presente bando.
I candidati degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia
dovranno specificare se il titolo di studio, qualora conseguito
all'estero, sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio
italiano.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
riguardo all'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova.
Art. 5 - Modalita' di assegnazione
Le borse di studio verranno assegnate tramite avviso pubblico per
titoli ed esami. I titoli saranno valutati dalla Commissione
esaminatrice di cui al successivo articolo in base ad un punteggio
preventivamente definito sulla base dei seguenti criteri:
- voto finale del titolo di studio richiesto;
- esperienze professionali;
- titoli vari.
Non saranno valutati i titoli prodotti dichiarati oltre la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alle
borse di studio.
La Commissione avra' a disposizione per la valutazione dei titoli un
massimo di punti 40 su un totale di 100.
La prova d'esame consistera' in un colloquio riguardante argomenti di
carattere generale inerenti le tematiche della borsa di studio e piu'
specificatamente:
- criteri di campionamento per la ricerca di contaminanti in tracce;
- tecniche analitiche strumentali, applicate a campioni ambientali ed
alimentari;
- principali riferimenti normativi che regolano i contaminanti
ambientali ed alimentari.
La data ed il luogo in cui verra' espletata la prova di esame saranno
comunicati ai candidati ammessi con raccomandata a.r. almeno 15 giorni
prima dell'espletamento della stessa. I candidati convocati dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di identita' pena
l'esclusione dalla prova.
Per la valutazione della prova d'esame la Commissione avra' a
disposizione un massimo di punti 60 su un totale di 100.
Conseguiranno l'idoneita' i candidati che avranno conseguito una
votazione nella prova di almeno punti 31 su punti 60.
Art. 6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sara' composta da rappresentanti di ARPA,
nominati con determinazione del Direttore di Sezione contestualmente
all'approvazione del presente bando.
Art. 7 - Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice formulera' la graduatoria degli idonei
sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nei titoli
e nella prova.
La graduatoria predetta sara' formulata con l'osservanza di quanto
stabilito dall'art. 5 del DPR 487/94.
La graduatoria avra' validita' 24 mesi dalla data di approvazione e
sara' utilizzata in caso di rinuncia e/o decadenza e per ulteriori
eventuali assegnazioni.
I candidati utilmente collocati in graduatoria, ai fini
dell'assegnazione delle borse di studio, saranno invitati a presentare
in originale o in fotocopia autenticata i documenti comprovanti il
possesso, alla data di scadenza del bando, dei titoli valutabili che
nella domanda siano stati solo dichiarati.
Art. 8 - Conferimento delle borse di studio e decorrenza
Le borse di studio verranno ufficialmente assegnate con determinazione
del Direttore della Sezione provinciale ARPA di Bologna sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice,
con indicazione della decorrenza che sara' proposta dal Direttore
stesso.
E' fatta salva la facolta' del Direttore di accettare eventuale
richiesta di inizio posticipato della stessa.
Art. 9 - Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
notifica di assegnazione della borsa di studio che sara' effettuata
con raccomandata a.r., l'assegnatario dovra' far pervenire ad ARPA -
Sezione provinciale di Bologna - Via Triachini n. 17 - 40138 Bologna,
pena decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve della
borsa di studio, alle condizioni previste nel bando.
Con la medesima dichiarazione l'assegnatario dovra' inoltre dare
esplicita assicurazione, sotto la propria personale responsabilita',
che non usufruira' durante il periodo di godimento della borsa di
studio di altri analoghi assegni o sovvenzioni da parte dello Stato,
di altri Enti pubblici o privati e che non ricopre alcun impiego.
Per tale comunicazione, per il termine fissato, fara' fede il timbro
postale dell'ufficio accettante.
Art. 10 - Obbligo di frequenza
Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture dell'ARPA -
Sezione provinciale di Bologna, al fine di compiere l'attivita' di
studio cui la borsa e' finalizzata.
Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso di
svolgimento della borsa di studio, non dovranno essere
complessivamente superiori ai 20 giorni.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato alla
frequenza per un periodo complessivamente non superiore ai due mesi,
lo stesso dovra' prolungare la propria attivita' per un periodo pari a
quello di assenza.
Art. 11 - Esclusione
L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 10 o che
si renda comunque responsabile di altri gravi mancanze o non dia prova
di possedere sufficiente attitudine, sara' dichiarato decaduto dal
godimento della borsa di studio con provvedimento del Direttore di
Sezione da adottarsi su proposta del responsabile scientifico.
Art. 12 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la
parte restante di essa, sara' messa a disposizione dei concorrenti
classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 13 - Caratteristiche giuridiche
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali. La
fruizione delle borse di studio non costituisce rapporto di impiego
con ARPA essendo le stesse finalizzate alla sola formazione
scientifico-professionale dei borsisti e sono sottoposte al regime
fiscale previsto dalla legge.
I titolari delle borse di studio godono dell'assicurazione contro gli
infortuni e per responsabilita' civile contro terzi a cura di ARPA.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali, di cui ARPA verra' in possesso in occasione
dell'espletamento delle borse di studio, verranno trattati secondo le
disposizioni contenute nel DLgs n. 196 del 30 giugno 2003.
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
Vito Belladonna
Scadenza: 15 giugno 2006

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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