REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2006, n. 4

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PIANI CIMITERIALI COMUNALI E DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2004

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 687 del 22 maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento con decreto n. 105 del  23 maggio 2006
Art. 1
Piani cimiteriali comunali
e disciplina delle concessioni
1.Ogni Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e
relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di
rispondere alle necessita' di sepoltura della popolazione residente
nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso,
tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in
materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redazione dei
piani cimiteriali sono:
a) l'andamento medio della mortalita' nell'area di propria competenza
territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di
adeguate proiezioni locali;
b) la recettivita' delle strutture esistenti, distinguendo i posti per
sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche
alla durata delle concessioni;
c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di
sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni;
d) la necessita' di creare maggiori disponibilita' di sepoltura nei
cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una piu' razionale
utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe
abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di
manufatti individuate nel presente regolamento e della realizzazione
di loculi aerati;
e) l'opportunita' di prevedere la conservazione o il restauro dei
monumenti funerari di pregio, nonche' delle zone cimiteriali soggette
a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;
f) la necessita' di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e
favorire la sicurezza dei visitatori, nonche' di prevedere la
disponibilita' di un congruo numero di impianti idrici e di servizi
igienici;
g) la necessita' di adeguamento delle strutture cimiteriali ai
contenuti del presente regolamento.
2.I Piani cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita
l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio, e devono
essere periodicamente aggiornati.
3.Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda
Unita' sanitaria locale competente per territorio in merito alle
condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a
conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli
spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di
interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani
cimiteriali.
Art. 2
Inumazione e tumulazione dei cadaveri
1.Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di
superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o
superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il
periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento;
inoltre per la determinazione della superficie di terreno destinata a
campi comuni di inumazione occorre conteggiare le inumazioni previste
a seguito delle operazioni di estumulazione.
2.Nel caso in cui il Comune disponga di due o piu' cimiteri, la
superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune puo'
anche essere garantita in un solo cimitero, o in modo differenziato
fra i diversi cimiteri.
3.Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o
capace di essere reso tale, a favorire il processo di
scheletrizzazione dei cadaveri, il fondo della fossa per inumazione si
trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
4.Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzo delle
fosse deve essere garantito da una chiara identificazione
planimetrica.
5.La fossa per inumazione puo' anche avere pareti laterali di elementi
scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti
formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora
si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari
a perdere,  tra il piano di campagna e i supporti e' comunque
necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di
0,70 metri.
6.Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni
di eta' hanno una profondita' compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte
piu' profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza
di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per
ogni lato.
7.Le fosse per l'inumazione di bambini di eta' inferiore ai dieci anni
hanno una profondita' compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte piu'
profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri
e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
8.La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione
degli agenti atmosferici nel terreno, e' pari ad almeno 0,60 metri
quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di
bambini.
9.Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali e' richiesta
l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione
del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di
0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione e' ordinariamente
fissato in cinque anni.
10.Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano
fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze
l'una dall'altra, purche' ad una profondita' di almeno 0,70 metri, e
il periodo di inumazione e' ordinariamente fissato in cinque anni.
11.Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni
minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed e'
necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il
piano di campagna del campo.
12.Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.
In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale,
il Comune puo' rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole
dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio, reso
con la necessaria tempestivita', ai fini delle cautele
igienico-sanitarie.
13.I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono
essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, e l'altra di
metallo.
14.Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci
di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i
liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica e'
vietata. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, e' permessa la
collocazione di una o piu' cassette per ossa, urne cinerarie,
contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla
capienza.
15.Non e' consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione
od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia
movimentato un altro feretro.
16.In deroga a quanto previsto al punto precedente e' consentita la
tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio
esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a
condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la
tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:
a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una
cassa ne sostenga direttamente un'altra.
17.I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente
destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o
di ristrutturazione di quelli esistenti. I progetti di costruzione di
loculi aerati devono essere specificamente approvati dall'Azienda
Unita' sanitaria locale competente per territorio, il cui parere
favorevole e' subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni
tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi
per il trattamento dei liquidi e dei gas.
Art. 3
Esumazioni ed estumulazioni di feretri
1.I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure
di trattamento del terreno per favorire i processi di
scheletrizzazione sono fissati dal Comune, laddove siano diversi da
quelli ordinariamente stabiliti in dieci anni.
2.Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di
concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano
trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i
loculi sono stagni.
3.Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua
durata del diritto d'uso del loculo e' pari ad almeno vent'anni per i
loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale
prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo
occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova
concessione che sostituisca la precedente.
Art. 4
Sepolture private nei cimiteri
1.I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere
approvati dal Comune.
2.I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a
proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in
buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione
secondo le modalita' stabilite nel regolamento comunale di cui
all'articolo 7, comma 1, della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19
"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".
3.Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non
rinnovate. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la
disponibilita' delle opere e delle aree.
4.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10
settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria", il Comune puo' pronunciare la decadenza della concessione
decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente
diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune
provvedera' a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti
mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i
criteri stabiliti dal proprio regolamento. Dopodiche' provvedera' alla
demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato
delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena
disponibilita'.
5.Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria il Comune,
previa diffida a provvedere, puo' pronunciare la decadenza della
concessione e puo' disporre la rimozione del manufatto o il suo
ripristino, se la sepoltura e' di interesse storico o artistico. Anche
in questo caso, il Comune provvedera' a proprie spese alla traslazione
delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura
comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.
6.Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprieta'
privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, il Comune puo'
disciplinare le modalita' di partecipazione da parte degli aventi
diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di
gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel
proprio regolamento.
Art. 5
Ossario e cinerario comuni,
giardino delle rimembranze, camera mortuaria
1.In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un
cinerario comune per la conservazione:
a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche
riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o
comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra
destinazione.
2.Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto,
anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato
in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta,
siano sottratte alla vista del pubblico.
3.Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute
nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri
risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4.In almeno un cimitero del comune e' presente un giardino delle
rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in
cui disperdere le ceneri.
5.La previsione di cui all'art. 64, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 si intende
soddisfatta qualora la camera mortuaria sia presente in almeno un
cimitero del comune.
Art. 6
Normativa applicabile
1.Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente
disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 maggio 2006	VASCO ERRANI
Schema di regolamento approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1782 del 7 novembre 2005.
Parere di conformita' sullo schema di regolamento espresso
dall'Assemblea legislativa regionale n. 52 del 19 aprile 2006.
Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 687
del 22 maggio 2006.
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 105
del 23 maggio 2006.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 2
1) Il testo dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2004,
n. 19 che concerne Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria  e' il seguente:
"Art. 7 - Regolamenti comunali
1.Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i
Comuni, singoli o associati, disciplinano le attivita' funebri,
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito
regolamento.
(omissis)".
Comma 4)
2) Il testo  dell'art. 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285,
che concerne Approvazione  del regolamento di polizia mortuaria  e' il
seguente:
"Art. 92
(omissis)
2.Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente
i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803,
possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla
tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione
di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non
sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla
costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con
la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 5
1) Il testo dell'art. 64, comma 1, del DPR 10 settembre 1990, n. 285
che concerne Approvazione del regolamento di polizia mortuaria  e' il
seguente:
"Art. 64
1.Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta
dei feretri prima del seppellimento.
(omissis)".

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina