REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 "DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA"

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 1 del 9 gennaio 2006
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento con decreto n. 1 del 10 gennaio 2006
Art. 1
Modifiche all'art. 5 del R.R. n. 4 del 2002
1. All'art. 5, comma 1, lettera a) dopo la parola "laurea" sono
soppresse le parole "in discipline biologiche".
2. All'art. 5, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5 bis Gli abilitati di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 6 del
R.R. n. 21 del 1995 sono da considerare abilitati ai sensi della lett.
c) del comma 1 del presente articolo. Sono considerati cacciatori di
cinghiale di cui alla lett. e) del comma 1 i cacciatori gia' abilitati
ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 21 del 1995, coloro che hanno
frequentato i corsi di cui all'art. 15 del R.R. n. 38 del 1992,
nonche' coloro i quali possono dimostrare di essere stati iscritti in
squadre organizzate ed autorizzate nelle stagioni venatorie 1990-91 e
1991-92.".
Art. 2
Modifica all'art. 10 del R.R. n. 4 del 2002
1. All'art. 10, comma 2, il numero "20" e' sostituito dal numero
"15".
Art. 3
Modifiche all'art. 11 del R.R. n. 4 del 2002
1. All'art. 11, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La composizione delle mute utilizzate nella caccia al cinghiale
con il metodo della braccata va resa, sotto l'aspetto numerico e
qualitativo, sempre piu' aderente all'esigenza di ottenere
l'attuazione di piani di prelievo efficaci e tecnicamente validi,
nonche' il contenimento del disturbo alle altre specie di fauna
selvatica. Non e' consentito l'uso di piu' di 12 cani per ogni azione
di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro i termini di cui
all'art. 10, comma 1, in funzione delle dimensioni, delle
caratteristiche orografiche, dell'indice di boscosita' o di altre
peculiarita' faunistico-ambientali della zona assegnata o delle
singole aree di braccata in cui opera la squadra stessa, puo'
richiedere alla Provincia  l'autorizzazione all'utilizzo di un numero
superiore di cani. Non sussiste limitazione numerica dei cani da
utilizzare per ogni azione di braccata qualora questi siano tutti, sia
quelli iscritti che quelli non iscritti nei libri genealogici, in
possesso del brevetto/attestato di idoneita' rilasciato da giudici
ENCI a seguito di apposite prove di lavoro attuate sulla base di un
disciplinare tecnico approvato o recepito dalla Giunta regionale.
Limitatamente  alle  stagioni venatorie 2005-2006, 2006-2007 e
2007-2008, ai cani idonei potranno essere affiancati giovani cani in
addestramento di eta' non superiore a 24 mesi ed in numero non
superiore al 20 per cento dei cani idonei presenti nella stessa azione
di braccata. Al fine di favorire l'addestramento ed allenamento dei
cani l'ATC provvede ad adottare le iniziative necessarie ivi compresa
l'eventuale richiesta alla Provincia di istituzione dei campi di cui
al comma 1 dell'art. 45 della L.R. n. 8 del 1994.".
Art. 4
Modifiche all'art. 12 del R.R. n. 4 del 2002
1. All'art. 12, comma 3, dopo la parola "cacciatori." sono aggiunte le
seguenti parole: "Possono partecipare alla girata, oltre ai componenti
il gruppo, altri cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lett. c), e) ed f) sino ad un massimo di 3
invitati designati dal conduttore di limiere.".
2. All'art. 12, il comma 5 e' sostituito con il seguente:
"5. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione
tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia o
all'Ente Parco il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale
domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre il 31
marzo di ogni anno e deve indicare oltre ai nominativi dei conduttori
di limiere anche quello dei componenti il gruppo corredati da luogo e
date di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e
firma di adesione. Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate,
per la durata di almeno una stagione venatoria, una o piu' zone di
caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata.
Non e' consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle
contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle
presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento.
Ciascun cacciatore puo' afferire ad un solo gruppo di girata in ambito
regionale durante la stessa stagione venatoria.".
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 gennaio 2006	VASCO ERRANI
Schema di regolamento approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1185 del 18 luglio 2005.
Parere di conformita' sullo schema di regolamento espresso
dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 24 del 28
settembre 2005.
Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1
del 9 gennaio 2006.
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 1 del
10 gennaio 2006.
NOTA ALL'ART. 1
Commi 1 e 2
1) Il testo dell'art 5, comma 1, lettera a) e comma 5 del Regolamento
regionale n. 4 del 26 marzo 2002 che concerne Disciplina della
gestione faunistica-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna e' il
seguente:
"Art. 5  - Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati
1. Per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati sono previste
le seguenti figure:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche e
specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede
universitaria o l'I.N.F.S.;
(omissis)
5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i),
ed l) del comma 1 hanno validita' su tutto il territorio regionale. La
Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di
riconoscimento.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10, comma 2) del Regolamento regionale 26 marzo
2002, n. 4 che concerne Disciplina della gestione faunistico-venatoria
degli ungulati in Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 10 - Squadre per la caccia al cinghiale
(omissis)
2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di
40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza
di almeno 20 membri salvo diverse disposizioni della Provincia.
Ciascun cacciatore puo' afferire ad una sola squadra in ambito
regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere
a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di
praticare la caccia al cinghiale, la squadra e' obbligata ad accettare
l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla
Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti alI'A.T.C. dove
opera la squadra stessa. Possono partecipare alla battuta, oltre ai
componenti della squadra, altri cacciatori purche' in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sino ad un massimo
di 5 invitati designati dal caposquadra.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11, comma 6 del Regolamento regionale 26 marzo
2002 n. 4 che concerne Disciplina della gestione faunistico-venatoria
degli ungulati in Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 11
(omissis)
6. La Commissione tecnica, anche attraverso l'organizzazione di prove
di lavoro, promuove le iniziative necessarie alla specializzazione,
addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle braccate. La
composizione delle mute sotto l'aspetto numerico e qualitativo va resa
sempre piu' aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di Piani di
abbattimento efficaci e tecnicamente validi, nonche' il contenimento
del disturbo alle altre specie di unguIati. Non e' consentito l'uso
contemporaneo di piu' di 12 cani per ogni braccata. La Commissione
tecnica, qualora il caposquadra lo richieda, puo' proporre al Comitato
direttivo dell'A.T.C. l'uso di un numero di cani superiore dopo averne
valutata la compatibilita' rispetto alle caratteristiche
faunistico-ambientali della zona da assegnare alla squadra. Il
Comitato direttivo dell'A.T.C., entro i termini di cui all'art. 10,
comma 1, puo' sottoporre tale proposta alla Provincia per l'eventuale
autorizzazione. La Commissione tecnica puo' formulare proposte al
Comitato direttivo dell'A.T.C. in ordine al numero e alla
localizzazione dei campi di addestramento di cani per la caccia al
cinghiale di cui al comma 1 dell'art. 45 della L.R. 8/94 e successive
modifiche.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art.12 comma 3) e comma 5) del Regolamento regionale
26 marzo 2002, n. 4 che concerne Disciplina della gestione
faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 12 - Caccia al cinghiale col metodo della girata
(omissis)
3. Ogni singola azione di girata puo' essere effettuata da un solo
conduttore e da un numero variabile da 4 a 8 cacciatori.
(omissis)
5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., su proposta della Commissione
tecnica, sottopone annualmente alla Provincia o all'Ente parco il
numero e la composizione dei gruppi di girata, ad ognuno dei quali
devono essere assegnate una o piu' zone di caccia per la durata di
almeno una stagione venatoria, all'interno della quale sono
individuate parcelle di girata. Non e' consentito lo svolgimento
contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata
deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della
giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore puo' afferire
ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa
stagione venatoria.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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