COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

(Titolo II) - Decisione relativa alla procedura di VIA per il progetto di ampliamento del piano di coltivazione della cava sita nel polo estrattivo di Casaglia (FE)

L'Autorita' competente: Comune di Ferrara, Servizio Ambiente comunica
la deliberazione relativa alla procedura di VIA relativa al
- progetto: ampliamento del piano di coltivazione della cava sita nel
polo estrattivo di Casaglia (FE);
- il progetto e' presentato da: SEI SpA, avente sede in Ferrara, Via
Darsena n. 67;
- il progetto e' localizzato: polo estrattivo di Casaglia (FE).
Il progetto interessa il territorio del comune di Ferrara e della
provincia di Ferrara.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Ferrara, Servizio Ambiente con atto deliberazione di Giunta
comunale n. 15/23306/06 del 30/3/2006 ha assunto la seguente
decisione:
la Giunta delibera:
- di esprimere parere favorevole alla compatibilita ambientale del
progetto di ampliamento del piano di coltivazione della cava di sabbia
sita nel polo estrattivo di Casaglia (FE), presentato dalla Ditta SEI
SpA, condizionatamente alle seguenti prescrizioni contenute nel
rapporto sull'impatto ambientale redatto dal Servizio Ambiente ed
approvato nella Conferenza di Servizi del 13/3/2006:
1. installare valvole a clapet nella cabaletta di scolo delle acque
superficiali al fine di evitare l'ingresso di acqua contaminata
derivante dallo scolo superficiale delle aree limitrofe all'interno
del lago di cava. L'installazione dovra' avvenire nel contesto dei
lavori di realizzazione dei fossi e della cabaletta di scolo delle
acque superficiali;
2. avendo preso atto dell'esistenza di un alinea aerea di bassa
tensione in corrispondenza dei margini dell'area di intervento, in
prossimita' del Fondo Lambertina, si prescrive, nel caso tale linea
impedisse la realizzazione dell'opera di richiedere formalmente lo
spostamento (almeno 90 giorni prima) direttamente all'ente gestore del
servizio;
3. al fine di evitare rischi di contaminazione delle acque
superficiali e sotterranee dovute al dilavamento dei piazzali dalle
acque meteoriche, dovranno essere sopraelevati opportunamente i bordi
del lago di cava, lungo tutto il suo perimetro e dovranno essere
realizzate opportune cabalette di scolo in grado di smaltire un evento
meteorico caratterizzato da tempo di ritorno pari ad almeno 40 anni,
da realizzare alla fine di ogni stato di avanzamento dei lavori di
espansione della cava, in quei tratti dove non possano subire eventi
franosi derivanti dalla normale attivita' di estrazione;
4. dovra' essere realizzato un gradino a debolissima inclinazione che
interrompa il pendio previsto dal progetto lungo tutto il perimetro
del lago;
5. con riguardo allo stoccaggio del gasolio, dovranno essere adottate
le misure idonee per ridurre gli eventuali rischi di inquinamento
ambientale per cause accidentali;
6. dovra' essere condotto un monitoraggio del chimismo delle acque
sotterranee e superficiali mediante un programma specifico che sara'
predisposto dalla ditta e valicato da ARPA;
7. non dovranno essere eseguite operazioni nell'attivita' di cava che
comportino l'abbattimento della falda;
8. si prescrive l'obbligo di mantenere in efficienza gli attuali
accorgimenti necessari per garantire la pulizia dei mezzi in uscita
dalla cava;
9. si prescrive di adottare la massima cura nel mantenimento dei fossi
di guardia nei tratti di adiacenza alla viabilita' interna, onde
evitare smottamenti che ne comportino la chiusura totale e/o parziale
a seguito del passaggio dei mezzi d'opera;
10. si prescrive di presentare semestralmente, presso la
Circoscrizione Nord-Ovest e presso il Servizio Ambiente del Comune di
Ferrara, una relazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori
contenente sia l'evoluzione dell'attivita' estrattiva sia il processo
di rinaturazione dell'area;
11. nell'ambito dei lavori di recupero finale dell'area, si richiede
di valutare, assieme alla Circoscrizione Nord-Ovest e ai servizi
comunali coinvolti, la realizzazione di una pista ciclabile, di
collegamento con la cicloturistica di Burana, di caratteristiche
adeguate sia rispetto al contesto paesaggistico in cui si colloca sia
rispetto alla rete cicloviaria in cui si inserisce;
12. al completamento della fase estrattiva, si richiede di valutare,
congiuntamente alla Circoscrizione Nord-Ovest, la possibilita' di
sviluppare nel sito attivita' sportive nautiche;
13. al completamento dei lavori di rimozione del cappellaccio, si
prescrive di realizzare una pista per il ciclocross sfruttando i
dislivelli creati; il progetto definitivo dell'opera, corredato dei
dettagli del caso, dovra' essere presentato e discusso con la
Circoscrizione Nord-Ovest e con il Comune di Ferrara prima
dell'esecuzione dei lavori relativi;
14. al completamento della fase estrattiva, si richiede di incontrare
la Circoscrizione Nord-Ovest e il Comune di Ferrara ai fini della
congiunta valutazione della possibilita' di realizzare una sala
polivalente nell'immobile ristrutturato ed ora adibito ad uffici della
Ditta SEI, nella quale svolgere attivita' didattiche e/o culturali;
15. dato il potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici
in corrispondenza dello strato estrattivo piu' superficiale, si
prescrive alla ditta di prendere gli opportuni accordi con il Museo
archeologico nazionale di Ferrara e/o di mantenerli nel caso fossero
gia' presenti, per un controllo del cantiere in corso d'opera;
16. si richiede di procedere ad una nuova verifica del rispetto dei
limiti di classe acustica nei sei mesi successivi all'adozione della
classificazione acustica del territorio comunale di Ferrara;
17. si raccomanda di mantenere in essere le indicazioni e le
disposizioni sul traffico pesante a suo tempo definite nella
precedente convenzione di coltivazione, che escludono l'utilizzazione
della Via Canal Bianco a favore della Via Finati e della viabilita'
interna alla Zona Piccola e Media Industria;
- di dare atto che la valutazione di impatto ambientale favorevole di
cui al presente provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni e
gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela
ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione,
della Provincia, del Comune, come stabilito dall'art. 17, comma 1
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 con le modifiche apportate dalla L.R.
16/11/2000, n. 35;
- di dichiarare vincolanti le prescrizioni sopra richiamate per il
soggetto attuatore, per la sottoscrizione dell'accordo previsto
dall'art. 24 della L.R. 7/04 e per il rilascio dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo
17 gia' citato, nonche' per il rilascio di ogni altro atto
eventualmente necessario e non compreso tra quelli di cui all'art. 17,
comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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