PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

DLgs 59/05 - L.R. 21/04. Autorizzazione integrata ambientale - IPPC

Il Dirigente del Servizio Ambiente preso atto che il gestore ha
adempiuto a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, DLgs 59/05 e art. 8,
comma 3, L.R. 21/04 pubblicando sul quotidiano "La Gazzetta di Reggio"
del 19 giugno 2005 l'avviso di avvenuto deposito della domanda  di AIA
presso gli uffici competenti della Amministrazione provinciale e del
Comune di Reggio Emilia, al fine di garantire la partecipazione del
pubblico al procedimento amministrativo; che non e' pervenuta alcuna
osservazione nel termine di cui all'articolo 9, comma 1, L.R. 21/04;
che il gestore, con comunicazione del 29/11/2005 (prot. n. 86987/16687
del 30/11/2005), dichiara di aver preso visione dello schema dell'AIA,
nell'ambito delle competenze di cui all'art. 10, comma 5, L.R. 21/04,
e di non avere nessuna osservazione in merito, condividendo
interamente i contenuti dello schema medesimo; acquisito il
certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Reggio Emilia (ns. protocollo n. 83698/16687 del
15/11/2005), con il quale la CCIAA rilascia nulla osta ai fini
dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche
(certificato antimafia); la dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti (art. 28, comma 1,
lett. l) del DLgs 22/97) da parte del gestore dell'impianto oggetto di
AIA, acquisita a ns. protocollo n. 83699/16687 del 15/11/2005; visto
l'art. 67, comma 4 dello Statuto adottato dal Consiglio provinciale
con delibera n. 40 del 15/4/2004; autorizza ai sensi dell'art. 10
della L.R. 21/04 la ditta Unicarni Sc a rl di Ildo Cigarini, in
qualita' di gestore, con sede legale in comune di Reggio Emilia, Via
Due Canali n. 13, per la prosecuzione dell'attivita' di cui al punto
dell'All. I - DLgs 59/05:
6.4.a) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre
50 tonnellate al giorno;
6.4.b) impianti per il trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonellate al giorno;
nell'impianto sito a Reggio Emilia, in Via Due Canali n. 13.
La validita' della presente autorizzazione e' subordinata al rispetto
delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1) ai fini dell'esercizio della propria attivita' Unicarni Sc a rl e'
titolare dei seguenti atti e assensi comunque denominati:
(omissis);
 2) il gestore deve dare attuazione agli adeguamenti previsti nella
"Sezione II: piano di adeguamento" entro le date ivi riportate, quale
parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
 3) l'AIA e' vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni
indicate nella "Sezione III: limiti e prescrizioni autorizzativi"
quale parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
 4) il gestore deve attuare il "Piano di monitoraggio - Sezione IV"
quale parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
 5) il gestore dell'impianto deve fornire all'autorita' ispettiva
l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il
prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra
operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni
impose;
 6) il gestore e' in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere
che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli
effluenti gassosi e liquidi, nonche' prelievi di materiali vari da
magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 7) il gestore deve presentare annualmente una relazione con i
contenuti di cui alla Sezione IV;
 8) dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate
dall'autorizzazione provinciale n. 38389/13073/03 del 13/5/2003 e
successive modificazioni e integrazioni, fino a modifica del presente
atto sulla base delle disposizioni della delibera di Giunta regionale
n. 2773 del 30/12/2004 e n. 285 del 14/2/2005 e della deliberazione di
Giunta regionale n. 1801 del 7/11/2005 "Integrazioni delle
disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura" a
seguito della sua entrata in vigore;
 9) le attivita' di vigilanza e controllo relative alla verifica
dell'autorizzazione ambientale integrata sono svolte dal Servizio
Territoriale della Sezione provinciale ARPA ogni 2 anni;
10) il presente provvedimento e' comunque soggetto a riesame qualora
si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9 del DLgs
59/05;
11) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione dell'impianto, il precedente gestore e il nuovo gestore ne
danno comunicazione entro 30 giorni dalla Provincia di Reggio Emilia
anche nelle forme dell'autocertificazione;
12) in caso di modifica degli impianti il gestore comunica alla
Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Reggio Emilia e all'ARPA le
modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai
sensi dell'art. 10 del DLgs 59/05;
13) gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione in
riferimento alla gestione rifiuti speciali non pericolosi ai sensi
dell'art. 28 del DLgs 22/97 ove eseguire attivita' di smaltimento: D8
"Trattamento biologico, che dia origine a composti o a miscugli che
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da
D1 a D12" - Allegato B "Operazioni di smaltimento" al DLgs 22/97 -
sono sospesi fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta
accettazione, da parte della Provincia di Reggio Emilia, della
garanzia finanziaria. Il gestore e' tenuto a presentare, entro 180
giorni dal rilascio della presente AIA, garanzia finanziaria come da
importo e condizioni indicate in Sezione III - limiti e prescrizioni
autorizzative al punto produzione e gestione dei rifiuti, a pena di
revoca della sola autorizzazione di trattamento rifiuti e della
autorizzazione n. 61547 del 12/12/2000. Con la comunicazione di
avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Reggio Emilia,
della garanzia finanziaria si intende revocata la n. 61547 del
12/12/2000;
14) il gestore e' tenuto a presentare eventuale conguaglio alle spese
istruttorie come previsto dalla delibera GR 11 aprile 2005, n. 667
"Modalita' per la determinazione da parte delle Province degli
anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della autorizzazione
integrata ambientale (AIA)", entro 30 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di approvazione delle spese istruttorie.
Inoltre:
- il presente provvedimento si considera efficace a decorrere
dall'1/12/2005 e ha validita' fino all'1/12/2011;
- avverso il presente atto e' possibile proporre ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta
giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
- per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima
della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda
corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, DLgs 59/05. Fino alla
pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorita' competente, il gestore
continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione
integrata ambientale;
- copia della presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP di
Reggio Emilia per l'inoltro alla ditta Unicarni Sc a rl al Comune di
Reggio Emilia e all'ARPA di Reggio Emilia;
- il presente atto e' soggetto a pubblicazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a cura della
Provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 10, comma 9, L.R.
21/04;
- il Servizio Ambiente della Provincia di  Reggio Emilia, esercita i
controlli di cui all'art. 11 del DLgs 59/05, avvalendosi del supporto
tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la
conformita' dell'impianto alle condizioni contenute nel presente
provvedimento di autorizzazione;
- la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformita' alle
condizioni contenute nel presente provvedimento di autorizzazione,
procedera' secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
Sezione I - Analisi e valutazione integrata ambientale
(omissis)
Sezione II - Piano di adeguamento
(omissis)
Sezione III - Limiti e prescrizioni autorizzative
(omissis)
Sezione IV - Piano di monitoraggio
(omissis)
Sezione V - Piano di dismissione e bonifica
(omissis)
Copia integrale della presente autorizzazione e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento sono a disposizione del pubblico presso la
sede del Servizio Ambiente della Provincia di Reggio Emilia, Piazza
Gioberti n. 4 - Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 5, comma 15 del DLgs
59/05 e dell'art. 10, comma 9, L.R. 21/04.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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