REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2006, n. 509

DGR 2318/05 - Specificazioni in merito ai criteri di calcolo della percentuale di recupero per gli impianti che producono compost di qualita' e combustibile derivato da rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 22 dicembre 2005, n. 23 "Disposizioni in materia
tributaria", che all'art. 6 prevede disposizioni in materia di tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e modifiche
alla L.R. n. 31 del 1996;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 29
dicembre 2005 recante "L.R. 31/96 - Disciplina del Tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Prime disposizioni",
con la quale si e' stabilito di fissare, a far tempo dall'1 gennaio
2006, sulla base del livello medio di sviluppo tecnologico attualmente
presente negli impianti esistenti, la percentuale minima di recupero
che deve essere raggiunta ai fini dell'applicazione del tributo in
misura ridotta nella misura del 40%;
vista la Legge 19 ottobre 1984, n. 748 (Nuove norme per la disciplina
dei fertilizzanti), che all'Allegato 1C punto 2.1 definisce le
caratteristiche degli ammendanti compostati (ammendante compostato
verde e ammendante compostato misto) che possono essere
complessivamente definiti come "compost di qualita'" ai sensi della
presente deliberazione;
vista la nozione di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) che si puo'
desumere dai seguenti riferimenti normativi:
- art. 8, lettera f-quinquies), del DLgs 22/97: il combustibile
ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto
dalle norme tecniche UNI 9903-1(RDF di qualita' elevata) utilizzato in
co-combustione in impianti di produzione di energia elettrica e in
cementifici;
- combinato disposto del punto 14.1 del Suballegato 1 dell'Allegato 1
e del punto 1.2 del Suballegato 1 dell'Allegato 2 del Decreto del
Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998;
considerato:
- che i processi di produzione relativi al "compost di qualita'" e al
"combustibile derivato da rifiuti" che rispettino la succitata
disciplina, presentano complessita' tali da rendere opportuno
specificare i criteri per il calcolo della percentuale minima di
recupero relativa a tali processi ai fini della applicazione del
tributo speciale in misura ridotta, rispetto al criterio generale
indicato nella citata deliberazione G.R. 2318/05;
- che tali criteri si possono cosi' descrivere:
- impianti di produzione di compost di qualita'. Nel processo che
porta alla produzione di "compost di qualita'" si verificano perdite
variabili di materia che non permettono la univoca valutazione della
resa del processo stesso. Ai fini della presente deliberazione si
ritiene recuperata la quantita' di rifiuti in ingresso all'impianto al
netto degli scarti e sovvalli avviati in discarica;
- impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR). Il
CDR puo' essere prodotto dalle frazioni secche dei rifiuti raccolti in
modo differenziato nonche' dai rifiuti urbani indifferenziati: in
quest'ultimo caso il processo di produzione del CDR ha inizio
successivamente alla fase di eliminazione della frazione umida. Ai
fini della presente deliberazione si ritiene recuperata la quantita'
di rifiuti in ingresso al processo (frazione secca) al netto degli
scarti e sovvalli avviati in discarica;
- che, al fine di garantire un puntuale controllo di quanto previsto
dal presente atto e dalla propria deliberazione 2318/05, le
autorizzazioni vigenti relative alle due tipologie di impianto oggetto
del presente atto, debbano riportare la puntuale descrizione di ogni
singola linea di trattamento esistente, la potenzialita' massima di
trattamento espressa in tonnellate per anno, i codici CER dei rifiuti
autorizzati al trattamento nonche' la prescrizione di inviare
annualmente all'Amministrazione autorizzante una relazione che riporti
l'indicazione delle quantita' di rifiuti e materiali prodotti e le
loro destinazioni;
- che sia necessario richiedere alle Amministrazioni provinciali della
regione Emilia-Romagna di integrare tali autorizzazioni qualora non
contengano le indicazioni di cui sopra;
considerato inoltre opportuno che i conferitori, che gestiscono
impianti delle tipologie oggetto del presente atto situati fuori dal
territorio della regione Emilia-Romagna qualora intendono fruire della
riduzione del tributo speciale, si assicurino che le autorizzazioni
vigenti per le due predette tipologie di impianti contengano le
indicazioni sopra richiamate e tutte le prescrizioni necessarie a
garantire un puntuale controllo di quanto previsto dal presente atto e
dalla deliberazione G.R. 2318/05;
ritenuto di dover svolgere precisazioni per le modalita' di
raggiungimento della percentuale di recupero nelle attivita' di
selezione di rifiuti provenienti da raccolte multimateriale;
valutato quindi di modificare, relativamente solo agli impianti di
selezione di rifiuti provenienti da raccolte multimateriale, quanto
previsto al punto 9. della propria deliberazione 2318/05 nel senso che
in questo ultimo caso detto termine sia di quattro mesi;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal  Direttore generale
all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, i seguenti ulteriori criteri per
il calcolo della percentuale di recupero necessaria ai fini
dell'applicazione in misura ridotta del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi relativamente agli impianti
di produzione di "compost di qualita'" e di "combustibile derivato da
rifiuti" con le caratteristiche descritte nelle premesse a cui si
rimanda:
- Impianti di produzione di compost di qualita'. Ai fini della
presente deliberazione si ritiene recuperata la quantita' di rifiuti
in ingresso all'impianto al netto degli scarti e sovvalli avviati in
discarica;
- Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR). Ai
fini della presente deliberazione si ritiene recuperata la quantita'
di rifiuti in ingresso al processo (frazione secca) al netto degli
scarti e sovvalli avviati in discarica;
2) di richiedere alle Province della regione Emilia-Romagna di
integrare le autorizzazioni vigenti relative alle due tipologie di
impianto oggetto del presente atto riportando la puntuale descrizione
di ogni singola linea di trattamento esistente, la potenzialita'
massima di trattamento espressa in tonnellate per anno, i codici CER
dei rifiuti autorizzati al trattamento nonche' la prescrizione di
inviare annualmente all'Amministrazione autorizzante una relazione che
riporti l'indicazione delle quantita' di rifiuti e materiali prodotti
e le loro destinazioni;
3) di stabilire che i conferitori, che gestiscono impianti delle
tipologie oggetto del presente atto situati fuori dal territorio della
regione Emilia-Romagna qualora intendono fruire della riduzione del
tributo speciale, si assicurino che le autorizzazioni vigenti per le
due predette tipologie di impianti contengano le indicazioni sopra
richiamate e tutte le prescrizioni necessarie a garantire un puntuale
controllo di quanto previsto dal presente atto e dalla deliberazione
G.R. 2318/05;
4) di modificare, relativamente solo agli impianti di selezione di
rifiuti provenienti da raccolte multimateriale, quanto previsto al
punto 9. della propria deliberazione 2318/05 nel senso che in questo
ultimo caso detto termine sia di quattro mesi;
5) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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