REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2006, n. 507

Fondo sociale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Criteri attuativi anno 2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DLgs n. 109 del 31/3/1998 cosi' come modificato dal DLgs n. 130
del 3/5/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
- il DLgs n. 286 del 25/7/1998, cosi' come modificato dalla Legge n.
189 del 30/7/2002, contenente disposizioni in materia di immigrazione
e condizione dello straniero;
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha
istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo
nazionale, e successive modifiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del
7/5/1999, contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98, cosi'
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 242 del 4/4/2001;
- il DLgs n. 267 del 18/8/2000 in materia di ordinamento degli Enti
locali;
- il DPR 445/00 contenente disposizioni in materia di certificazioni
amministrative;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
28/11/2005, con cui si e' provveduto al riparto delle risorse del
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione relative alla finanziaria 2005 destinando alla Regione
Emilia-Romagna una quota pari a Euro 21.112.117,14;
- la L.R. n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l'intervento
pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt.
38 e 39, di seguito denominato Fondo regionale, ha stabilito che la
Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i Comuni
delle risorse del Fondo e le modalita' di conferimento delle stesse
nonche' alla individuazione della quota del concorso finanziario
comunale;
considerato che:
- l'art. 11, comma 7, della Legge 431/98, cosi' come modificato dalla
Legge 21/01, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le
risorse assegnate dallo Stato presenti sul Fondo;
- l'art. 38 e l'art. 39 della L.R. 24/01 disciplinano la materia
relativa al Fondo demandando ad un provvedimento della Giunta
regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle
risorse e le modalita' di funzionamento del Fondo;
- il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalita'
di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori
atti di programmazione;
preso atto della nota delle Organizzazioni sindacali di settore del
giorno 28/3/2006 registrata al ns. prot. con n. 5685 del 29/3/2006 e
sentito il parere favorevole dell'ANCI espresso nella riunione della
commissione ANCI - UPI per le politiche abitative del 10/3/2006;
ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno
2006 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalita' di
funzionamento ed erogazione del Fondo;
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di Legge n.
2832 del 17 dicembre 2001 "Riorganizzazione delle posizioni
dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e Professional";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare attuazione per l'anno 2006, con decorrenza dalla avvenuta
esecutivita' del presente atto, alle disposizioni degli artt. 38 e 39
della L.R. 24/01 allo scopo di erogare contributi integrativi ai
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione mediante le
disposizioni generali contenute nell'Allegato A) "Disposizioni per il
funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione - Anno 2006", nonche' mediante le
disposizioni applicative contenute nell'Allegato B) "Criteri
applicativi del dispositivo e dell'Allegato A)", entrambi parte
integrante del presente atto;
2) di stabilire che l'operativita' della deliberazione della Giunta
regionale 269/05 cessa a partire dalla avvenuta esecutivita' del
presente atto, fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere
alla stessa data;
3) di demandare ad un eventuale proprio provvedimento la decisione di
utilizzare anche una quota di fondi relativi alla annualita' 2006
(Finanziaria 2006) attualmente in corso di ripartizione alle regioni
da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di
erogare i contributi relativi ai bandi comunali aperti in attuazione
del presente provvedimento;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo regionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2006
1. Finalita'
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di seguito denominato Fondo regionale per la locazione, e'
finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori
per il pagamento dei canoni di locazione.
2. Enti beneficiari
Possono inviare richieste di contributo, oltre ai Comuni della regione
Emilia-Romagna, le Unioni di Comuni, le istituzioni e i consorzi
costituiti ai sensi del DLgs 267/00 ai quali con l'atto istitutivo sia
stato demandato l'esercizio delle competenze relative al Fondo
regionale per la locazione.
3. Risorse
Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse comunali.
4. Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse
4.1 La ripartizione delle risorse agli Enti richiedenti e' demandata
ad una successiva determinazione del Responsabile del Servizio
regionale Politiche abitative.
4.2 Alla liquidazione dei contributi provvedera' con proprio atto
formale il Responsabile del Servizio regionale Politiche abitative in
una unica soluzione, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e in
applicazione della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni.
4.3 In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo delle fasce
di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato, si procedera'
ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alle risorse
disponibili.
4.4 In caso di importo del contributo assegnato inferiore all'importo
delle economie a carico del bilancio regionale realizzate nella
gestione degli anni precedenti non spetta alcun saldo del contributo.
La differenza tra il contributo assegnato nell'anno 2006 e le economie
deve essere trattenuta dal Comune come anticipo sui fondi da assegnare
nel 2007.
5. Quota comunale di partecipazione al finanziamento
La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo regionale e'
determinata in una percentuale del contributo erogabile non inferiore
al 15%.
In sede di rendiconto il Servizio regionale Politiche abitative
verifichera' la erogazione ai beneficiari da parte dei Comuni della
quota a loro carico. La mancata erogazione comporta la restituzione
della quota di contributo regionale.
La somma da restituire dovra' essere versata alla Tesoreria della
Regione Emilia-Romagna nei tempi e con modalita' da definirsi con
circolare del Servizio regionale Politiche abitative eventualmente
emanata dopo il rendiconto della gestione dell'anno 2006 da parte dei
Comuni.
Le somme di cui sopra, limitatamente agli importi resisi
effettivamente disponibili a bilancio regionale, saranno assegnate ai
Comuni beneficiari nell'anno 2007.
6. Economie di gestione
6.1 Le eventuali economie dei Comuni relative alla gestione degli anni
precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio
regionale sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo sulle
risorse da assegnare.
Tali economie saranno detratte dalla quota da erogare ai Comuni
richiedenti con il provvedimento della Responsabile del Servizio
regionale Politiche abitative di cui al punto 4. del presente
allegato.
6.2 I Comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono
aprire i bandi pubblici di cui al punto 13. "Bandi comunali" del
presente allegato oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di
contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande
di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre il 26/6/2006 le eventuali economie
della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di
contributo a carico del bilancio regionale.
Il versamento deve essere effettuato con la seguente causale:
"Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della Legge 431/98".
Copia del mandato di pagamento deve essere inviata  al Servizio
Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna (fax 051/283654 -
Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna) contestualmente al versamento.
6.3 Le somme di cui al punto 6.2, limitatamente agli importi resisi
effettivamente disponibili a bilancio regionale, saranno eventualmente
assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con il provvedimento del
Responsabile del Servizio regionale Politiche abitative di cui al
punto 4. del presente allegato.
6.4 Per economie si intende, oltre alle economie dell'anno 2005, anche
eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate dal
Comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni
precedenti e che quindi non sono gia' state detratte nei suddetti anni
dal saldo del contributo spettante al Comune.
7. Beneficiari
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:
7.1 cittadinanza italiana;
7.2 cittadinanza di uno Stato appartenente All'unione Europea;
7.3 cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per
gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di
soggiorno ai sensi del DLgs 286/98 e successive modifiche;
7.4 titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo
stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
7.5 titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un
alloggio di proprieta' di Cooperativa a proprieta' indivisa qualora
siano presenti le seguenti condizioni:
a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita
convenzione, un vincolo di inalienabilita' ai soci del patrimonio
residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di
cambiamento di attivita', a devolvere gli immobili residenziali
assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente individuati
da disposizioni normative di settore;
b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere
compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della
Legge 179/92 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non
deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi
titolo, un credito per il socio assegnatario.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal
rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
7.6 Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
7.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
7.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98, della Legge 392/78
("equo canone") e dalla Legge 359/92 ("patti in deroga");
b) titolarita' di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio
acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da
societa' o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune
stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari
all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario
dell'alloggio dal Comune oppure dalle societa' o agenzie di cui
sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal
Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della
societa' o agenzia assegnante.
7.9 Non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio in ambito provinciale.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) titolarita' di un diritto reale di "nuda proprieta'";
b) titolarita' di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c) titolarita' di una quota su piu' alloggi purche' le quote
singolarmente prese non siano superiori al 50%;
d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico erariale come
inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la
inagibilita' oppure la inabitabilita' dell'alloggio;
e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti
sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte
del nucleo famigliare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali e'
stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere
residenti nell'alloggio stesso;
f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo famigliare. Si
intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq,
con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.
La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei
muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato
superiore.
7.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo
della franchigia prevista dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal
DLgs 130/00.
7.11 Valore ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato ai
sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, non
superiore a Euro 30.000,00.
7.12 Valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente),
valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del
canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE,
calcolati ai sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs
130/00, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A
- Valore ISE: fino a Euro 11.110,00
- Incidenza canone/valore ISE: non inferiore al 14%
Fascia B
- Valore ISEE: non superiore a Euro 15.000,00
- Valore ISE: da Euro 11.110,01 a Euro 30.000,00
- Incidenza canone/valore ISE: non inferiore al 24%.
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE
della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione
rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B e'
diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o
da pensione;
b) presenza di uno o piu' redditi da sola pensione e presenza di
almeno un componente di eta' superiore a 65 anni.
Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro
cumulabili.
L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione
dell'abbattimento del 20% del valore ISEE e' quello indicato nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
7.13 I requisiti di cui al presente punto 7. "Beneficiari" sono
valutati con riferimento al nucleo familiare cosi' come determinato
dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, nonche' dal
DPCM 221/99 cosi' come modificato dal DPCM 242/01, tranne il requisito
di cui ai punti 7.4 e 7.5 che si riferisce al soggetto richiedente il
contributo.
7.14 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono
efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza
della validita' annuale della precedente dichiarazione, presentate
posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti
nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al
termine di chiusura del bando comunale.
8. Entita' del contributo teorico
8.1 Il contributo teorico e' calcolato sulla base dell'incidenza del
canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE
(Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs
109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00:
a) Fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per
un massimo di Euro 3.100,00;
b) Fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per
un massimo di Euro 2.325,00;
8.2 Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di
canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore
ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sara' calcolata assumendo
come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:
Comune	Canone massimo mensile Euro
Inferiore a 20.000 abitanti	580,00
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti 	680,00
Superiore a 200.000 abitanti e comuni	850,00
capoluogo di provincia
Il canone massimo mensile di Euro 680,00 si applica anche ai comuni
confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
Il Comune puo' prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore
ai limiti massimi di cui alla tabella precedente.
8.3 Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non
si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
9. Entita' del contributo reale
9.1 Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il
Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale
sia a carico del bilancio comunale, puo':
- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A
e B di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato;
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali
fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di
cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato, fermo restando i
limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di
incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali
minime di incidenza e i limiti massimi di contributo del punto 8.
"Entita' del contributo teorico" del presente allegato;
- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.
Il canone annuo da prendere a riferimento e' al lordo della eventuale
riduzione di cui alla tabella del precedente punto 8.2 "Entita' del
contributo teorico".
Le precedenti facolta' del Comune sono tra loro cumulabili.
9.2 In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procede
alla erogazione.
10. Canone annuo di locazione
10.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, e'
costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2006
anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un
contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il
quale e' stata presentata la domanda.
10.2 Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine
di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del
canone annuo di locazione fino al 31/12/2006 provvedendo,
anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica
dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato
al momento della presentazione della domanda, non si terra' conto, nel
calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il
nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune
procedera' a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e
quindi l'importo del contributo.
10.3 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto
entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sara'
determinato dalla somma dei canoni.
11. Decesso
11.1 In caso di decesso, il contributo sara' assegnato al soggetto che
succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge
392/78.
11.2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia
avvenuto posteriormente all'approvazione  dell'atto comunale di
individuazione dei beneficiari, il Comune provvedera' al ricalcolo
dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino
all'avvenuto decesso e versera' l'eventuale contributo cosi'
ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del
Codice Civile.
12. Domanda di accesso e certificazione
Ai sensi del DPR 445/00, i requisiti per l'accesso e la situazione
economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione
sostitutiva.
13. Bandi comunali
13.1 I bandi comunali dovranno essere aperti dalla data di avvenuta
esecutivita' della presente delibera e dovranno essere chiusi entro e
non oltre il 12/6/2006.
I Comuni possono stabilire propri termini di apertura piu' brevi nel
rispetto dei termini massimi di cui sopra.
13.2 I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di
controlli e sanzioni previste dal DPR 445/00, dal DLgs 109/98 cosi'
come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 cosi' come
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' gli adempimenti di
cui al punto 14. "Istruttoria domande e procedure di erogazione" del
presente allegato previsti nel caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP
pari a zero oppure in caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore
al canone annuo oppure in caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP
superiore al canone annuo di un valore stabilito dal Comune e che
comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.
14. Istruttoria domande e procedure di erogazione
E' di competenza dei Comuni:
14.1 procedere ad un confronto con le Organizzazioni sindacali di
settore nelle seguenti procedure:
- predisposizione del bando comunale di cui al punto 13. "Bandi
comunali";
- determinazione della percentuale di copertura delle fasce oppure
decisione di ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone
annuo, come previsto al punto 9."Entita' del contributo reale";
14.2 procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del
possesso dei requisiti previsti.
In presenza di uno dei seguenti casi:
a) somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi
esenti
b) somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo
c) somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo, al lordo
della eventuale riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 del
presente allegato, di un valore stabilito dal Comune e che comunque
deve essere compreso tra 0 e 30%.
Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, puo':
1) verificare l'effettiva situazione economica e sociale del
richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale
demandata
2) escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui
al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande
che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del
sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi
esenti ai fini IRPEF;
14.3 procedere alle verifiche previste dalle disposizioni  legislative
in materia di autocertificazioni;
14.4 quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a carico
del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del
bilancio comunale pari al 15%;
14.5 definire le modalita' di erogazione dei contributi.
15. Programma di gestione on line
15.1 I Comuni che utilizzano il programma informatico regionale e
quelli che utilizzano un proprio programma informatico devono caricare
nel sito web regionale entro e non oltre il 12/9/2006 i dati necessari
per la determinazione dell'importo del contributo teorico comunale e
regionale da utilizzare per il riparto dei fondi. La tipologia dei
dati e le modalita' tecniche per l'inserimento verranno definite con
successiva circolare emanata dal Servizio regionale Politiche
abitative. Nella medesima circolare di cui sopra saranno definite
anche le modalita' di trasmissione dei dati da parte dei Comuni che
utilizzano un proprio programma informatico di gestione.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra comportera' l'esclusione
del Comune dal riparto dei fondi.
15.2 Ai fini della rendicontazione a consuntivo della gestione
dell'anno 2006 con circolare del Servizio regionale Politiche
abitative verra' stabilita la data entro la quale i Comuni che
utilizzano il programma informatico regionale on line dovranno aver
concluso le operazioni di calcolo del contributo reale regionale e
comunale.
Nella medesima circolare di cui sopra saranno definite anche le
modalita' tecniche di trasmissione dei dati da parte dei Comuni che
utilizzano un proprio programma di gestione informatico.
E' di competenza della Regione:
1. procedere al riparto della quota regionale del finanziamento,
trasferendo al Tesoriere comunale gli importi assegnati;
2. accertare le economie dei Comuni relative alla gestione degli anni
precedenti.
ALLEGATO B)
Criteri applicativi del dispositivo e dell'Allegato A).
Nel presente allegato sono riportati chiarimenti relativi sia al
dispositivo sia all'Allegato A), di seguito denominati dispositivo e
Allegato A).
1. Premessa
E' data attuazione per l'anno 2006, e con decorrenza dalla avvenuta
esecutivita' del presente atto (l'esecutivita' decorre dalla data di
approvazione da parte della Giunta regionale), alle disposizioni degli
artt. 38 e 39 della L.R. 24/01 in materia di contributi integrativi
per l'accesso alla locazione.
Di conseguenza, l'operativita' della deliberazione della Giunta
regionale n. 269 del 14/2/2005 in materia di Fondo regionale per
l'accesso alle abitazioni in locazione cessa a partire dalla avvenuta
esecutivita' del presente atto.
Sono fatte salve, tuttavia, le operazioni di gestione ancora in essere
a tale data.
2. Modifiche contenute nell'Allegato A) rispetto alla deliberazione
della Giunta regionale 269/05
Di seguito vengono elencate le differenze contenute nell'Allegato A)
rispetto alla deliberazione della Giunta regionale 269/05:
- Punto 5.: e' stata resa obbligatoria la partecipazione comunale al
finanziamento del Fondo regionale. La mancata partecipazione comporta
la restituzione della quota di contributo regionale
- Punto 6.2: modifica del termine (26/6/2006) entro cui versare alla
Regione Emilia-Romagna le eventuali economie nel caso il Comune non
apra il bando pubblico oppure non abbia ricevuto o ammesso domande
- Punto 7.9, lettere e), f): specificazione di nuove cause che non
escludono dall'accesso al contributo
- Punto 7.12: aggiornamento del valore ISE (doppio della pensione
minima INPS per l'anno 2006) ai fini della collocazione nelle fasce
dei beneficiari
- Punto 13.1: modifica dei termini massimi di apertura (a partire
dalla avvenuta esecutivita' della presente delibera e cioe' a partire
dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale) e di
chiusura (non oltre il 12/6/2006) dei bandi comunali
- Punto 15.1: modifica del termine per il caricamento dei dati on line
(entro e non oltre il 12/09/2006).
3. Legenda
Le modifiche contenute nel presente allegato rispetto all'Allegato B)
alla deliberazione della Giunta regionale 269/05, che disciplinava il
Fondo regionale per l'anno 2005, sono evidenziate con il seguente
simbolo: *
4. Risorse e criteri di ripartizione
* Risorse statali pari a Euro 21.112.117,14 (attribuite con decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/11/2005)
* Risorse regionali pari a Euro 2.000.000,00.
Eventuali integrazioni di fondi a carico del bilancio regionale
saranno decise in sede di assestamento (luglio 2006).
Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e della
ripartizione delle risorse fra i Comuni, si precisa quanto segue.
Il contributo teorico e' calcolato in base ai dati rilevati dalle
domande dei richiedenti.
Il contributo erogabile e' l'importo effettivamente disponibile per il
richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.
La quota teorica regionale e' pari all'85% del contributo teorico,
quella teorica comunale e' fissata in una quota non inferiore al 15%
del contributo teorico, fatte salve le eventuali maggiorazioni
comunali specificate al punto 6. "Eventuali integrazioni comunali" del
presente allegato.
Nel caso di domanda eccedente la disponibilita', la Regione, in
relazione alle richieste dei Comuni pervenute relativamente al
fabbisogno complessivo di tutte le fasce (A e B), provvede alla
ripartizione delle risorse disponibili ridotte in misura proporzionale
determinando la percentuale di copertura della quota a carico del
bilancio regionale.
In tale caso, il Comune puo' ridurre proporzionalmente la quota reale
comunale fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla
Regione per la quota a carico del bilancio regionale.
Esempio:
Quota teorica regionale:	Euro 3.400,00
Quota teorica comunale:	Euro   600,00
Quota reale regionale:	Euro 3.000,00
(quota di copertura pari all'88,30% di Euro 3.400,00)
Quota reale comunale:	Euro   529,80
(quota di copertura pari all'88,30% di Euro 600,00).
* Nel caso in cui il Comune non provveda a erogare ai beneficiari la
quota a carico del proprio bilancio dovra' restituire alla Regione
Emilia-Romagna la quota di contributo a carico del bilancio regionale
con tempi e modalita' stabilite da una circolare emanata dal Servizio
regionale Politiche abitative.
Eventuali economie (derivanti da beneficiari che hanno rinunciato al
contributo, oppure derivanti da beneficiari dichiarati decaduti dal
Comune in seguito a controlli ecc. relativamente sia a contributi
dell'anno 2006 che di anni precedenti) potranno essere ridistribuite
ai beneficiari, sempre sulla base dei criteri decisi dal Comune, fino
ad un massimo dell'85% a carico del bilancio regionale.
Il Comune dovra' comunque rispettare i limiti di entita' del
contributo previsti al punto 8. "Entita' del contributo teorico"
dell'Allegato A).
Nel caso il Comune decida di non ridistribuire le economie queste
dovranno essere dichiarate dal Comune come previsto dal successivo
punto 5.1 del presente allegato.
5. Procedura di ripartizione delle risorse
Ai fini dell'assegnazione del contributo, come previsto dal punto 15.
"Programma di gestione on line" dell'Allegato A), i Comuni che
utilizzano il programma informatico regionale e quelli che utilizzano
un proprio programma informatico devono caricare nel sito web della
Regione entro e non oltre il 12/9/2006 i dati che verranno definiti
con successiva circolare emanata dal Servizio Politiche abitative.
I Comuni, successivamente al versamento presso la Tesoreria comunale
della quota regionale delle risorse, provvedono all'erogazione dei
contributi ai beneficiari integrando la quota regionale con la propria
quota.
5.1 Economie di gestione
Per economie si intende esclusivamente, oltre alle economie della
gestione 2005, anche eventuali somme che non sono state
precedentemente dichiarate dal Comune contestualmente alle richieste
di contributo negli anni precedenti e che quindi non sono gia' state
detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante al
Comune.
* Tali somme potrebbero ad esempio riferirsi a contributi di
beneficiari dichiarati decaduti dal Comune (ad es. in seguito a
controlli, errore del Comune, ecc.) oppure a contributi a cui il
beneficiario ha rinunciato e restituiti al Comune dal beneficiario.
L'importo delle economie dichiarate sara' detratto dalla quota di
contributo da erogare al Comune nell'anno 2006.
Qualora il Comune:
- non apra i bandi pubblici
- non riceva domande o dichiari tutte le domande inammissibili
dovra' versare alla Tesoreria della Regione Emilia - Romagna entro e
non oltre il 26/6/2006 le eventuali economie della gestione degli anni
precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio
regionale di cui sopra.
A tale scopo si ricordano gli estremi della Tesoreria regionale:
- Unicredit Banca SpA (Agenzia Bologna Indipendenza - Bologna)
- Via Indipendenza n. 11 - Bologna
- ABI 2008 - CAB 2450
- Paese: IT
- CIN EUR: 42
- CIN: I
- C/C 000003010203
Contestualmente al versamento dovra' essere inviata copia del mandato
di pagamento al Servizio regionale Politiche abitative (Viale A. Moro
n. 38 - 40127 Bologna - fax 051/283654).
6. Eventuali integrazioni comunali
Nel caso di copertura regionale ridotta a seguito di eccedenza della
domanda rispetto alle risorse disponibili, i Comuni possono integrare
la quota mancante con proprie risorse.
I Comuni, inoltre, possono aumentare il contributo con fondi propri
fino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto
del Ministro dei LL.PP. 7/6/1999, per i soggetti caratterizzati da
particolari situazioni di debolezza sociale.
In tale caso non si applicano i limiti relativi all'entita' del
contributo stabiliti al punto 8. "Entita' del contributo teorico"
dell'Allegato A) per la parte di contributo a carico del bilancio
regionale.
Tale possibilita' di aumento del contributo a carico del Comune non si
applica ai nuclei familiari compresi nella fascia B in presenza di uno
dei seguenti requisiti previsti dal punto 7. "Beneficiari"
dell'Allegato A):
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da
pensione;
- presenza di uno o piu' redditi da sola pensione e presenza di almeno
un componente di eta' superiore a 65 anni.
Per tali soggetti, infatti, il medesimo punto 7. "Beneficiari"
dell'Allegato A) prevede gia' un abbattimento del 20% del valore ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo
familiare ai fini della collocazione del richiedente nella fascia.
7. Domanda di accesso e certificazione
Relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al
contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e ISEE
si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni
sostitutive (DPR 445/00).
A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il
modello tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18/5/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001).
8. Requisiti
I Comuni provvedono all'accertamento del possesso dei seguenti
requisiti previsti dall'Allegato A):
A)
- Cittadinanza
- Contratto di locazione registrato oppure assegnazione d'uso oppure
in godimento di alloggio di Cooperativa a proprieta' indivisa
- Residenza
- Assegnazione di alloggio ERP o comunale
- Titolarita' di diritti reali su uno o piu' alloggi
B)
- Patrimonio mobiliare e immobiliare
- Valore ISE
- Valore ISEE
I requisiti per l'accesso di cui alla lettera A) devono permanere in
corso d'anno.
I requisiti per l'accesso di cui alla lettera B) sono desunti dalla
attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del DLgs 109/98, cosi' come
modificato dal DLgs 130/00, nonche' del DPCM del 4/4/2001, che
prevede:
- l'attestazione rilasciata dall'INPS ha validita' annuale
- il cittadino ha facolta' di presentare, entro il periodo di
validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche
- quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi
percepiti nell'anno precedente l'ente erogatore puo' richiedere la
presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce
integralmente quella precedente.
Dato quanto sopra premesso, si precisa ai soli fini del Fondo
regionale per la locazione che:
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in
seguito alla scadenza della validita' della precedente dichiarazione,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
(punto 7. "Beneficiari" dell'Allegato A)
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in
seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
(punto 7. "Beneficiari" dell'Allegato A), in applicazione dell'art. 4
del DLgs 130/00).
* Sono fatte salve tuttavia le nuove dichiarazioni sostitutive in
seguito agli accertamenti di cui al punto 8.6 "Accertamenti del
Comune" di cui al presente allegato.
8.1 Contratto di locazione
I contratti cosi' detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili a
contributo.
E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra
il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente.
Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Ufficio del
Registro.
8.2 Registrazione del contratto di locazione
Ai sensi del DPR n. 131 del 30/4/1986 e successive modifiche, sono
soggetti a Imposta di registro i contratti verbali e in forma scritta,
anche di sublocazione, nonche' relative cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite.
Si ricorda che l'art. 5 del DPR 131/86 stabilisce un principio di
alternativita' tra l'IVA e l'Imposta di registro, specificando che
tutte le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione solo in caso d'uso qualora tutte le disposizioni in esse
contemplate siano relative ad operazioni soggette ad IVA.
* Quindi, in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da
Cooperative a proprieta' indivisa oppure di alloggi dati in locazione
da imprese (esercizio professionale di un'attivita' economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi - art. 2028 del Codice Civile) non e' necessario effettuare la
registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.
Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima
della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvedera'
ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del
Registro entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.
* E' ammissibile a contributo il contratto per il quale e' stata fatta
domanda di registrazione. Il Comune prima dell'erogazione del
contributo provvedera' ad accertare l'avvenuta registrazione da parte
dell'Ufficio del Registro.
* 8.3 Altre cause di indisponibilita' dell'alloggio
Sono previste come ulteriori cause che non escludono dal contributo in
caso presenza di diritti reali su un alloggio in ambito provinciale:
- la concessione in comodato gratuito dell'alloggio a parenti sino al
terzo grado ed affini sino al secondo grado (artt. 74, 75 e 78 del
Codice Civile), con esclusione quindi del coniuge, non facenti parte
del nucleo famigliare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali e'
stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere
residenti nell'alloggio stesso
- alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo famigliare.
Si ricorda che:
- la parentela e' il rapporto giuridico che lega i consanguinei tra
loro. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una
dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro
che, pur avendo un capostipite Comune (ad esempio il padre o il
nonno), non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli o cugini).
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone
sino al capostipite Comune, senza calcolare il capostipite. Nella
linea collaterale i gradi si calcolano salendo da uno dei parenti sino
al capostipite Comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro
parente;
- la affinita' e' il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro
coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro).
Il grado di affinita' e' lo stesso che lega il parente di uno dei
coniugi;
- i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono ne' parenti, ne'
affini.
* 8.4 Assegnazione di un alloggio ERP
E' ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui
l'alloggio ERP gia' assegnato entra nella disponibilita'
dell'assegnatario.
E' ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e
disponibile per la quale sia gia' stata avviata la procedura di
recesso da parte dell'inquilino.
* 8.5 Permesso di soggiorno e carta di soggiorno
Ai sensi dell'art. 41 del DLgs 286/98 sono ammissibili a contributo
gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti e'
ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda
di rinnovo. Il Comune prima della erogazione del contributo
provvedera' ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.
8.6 Accertamenti del Comune
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, il Comune, in sede di
istruttoria, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e puo' esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
Ai sensi dell'art. 4 del DLgs 109/98 e successive modifiche il Comune
puo' richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione
di errori materiali o di modesta entita'.
In caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero  (fatti salvi i
redditi esenti) oppure in caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP
inferiore al canone annuo oppure di somma dei redditi IRPEF e IRAP
superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui
al punto 8.2 dell'Allegato A), di un valore stabilito dal Comune e
comunque compreso tra 0 e 30%, il Comune, prima dell'erogazione del
contributo, puo':
- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del
richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale
demandata
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica
di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le
domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento
famigliare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini
IRPEF).
Il Comune dovra' prevedere con proprio atto di indirizzo (delibera) i
criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilita' delle
domande.
La somma dei redditi IRPEF e IRAP e' indicata nell'attestazione INPS
alla voce "Somma dei redditi".
9. Canone annuo e incidenza del canone sul valore ISE
Il canone annuo, al netto degli oneri accessori, da assumere come base
di calcolo per l'incidenza canone sul valore ISE e' costituito
dall'importo relativo all'anno in cui viene presentata la domanda di
accesso al contributo.
Per il presente bando si deve fare riferimento all'anno 2006.
Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia
seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di
locazione, i Comuni provvederanno a calcolare l'incidenza del canone
sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) sulla base del
numero dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del
contratto.
I Comuni applicheranno la medesima modalita' di calcolo dell'incidenza
anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo
contratto di locazione.
Esempio:
Canone di locazione mensile = Euro 500,00
Contratto di locazione con decorrenza 1/1/2005 e cessato il 30/6/2005
Canone annuo = Euro 3.000,00
Incidenza = Euro 3.000,00 (Canone annuo)/Valore ISE.
9.1 Canone massimo mensile
Ai fini del calcolo dell'entita' del contributo, e' stato previsto un
canone massimo mensile articolato in base alla popolazione dei
comuni.
Il Comune puo' prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore
ai limiti massimi previsti.
Il canone massimo mensile di Euro 680,00 si applica anche ai comuni
confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
9.2 Coabitazione
Poiche' il contributo in oggetto e' finalizzato al sostegno al
pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della
situazione economica in caso di coabitazione si fara' riferimento a
tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il
contratto di locazione si riferisce.
In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte
famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei
familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente;
il Comune considerera' la loro situazione economica separatamente
dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione
contrattuale in merito alla obbligazione economica.
In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di
alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei
possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune
considerera' separatamente la loro situazione economica e l'importo
del canone previsto in ciascun contratto.
10. Beneficiari morosi
* Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione
al locatore (morosita') non e' causa di esclusione dal contributo. Per
l'accesso al contributo infatti e' sufficiente la presenza dei
requisiti di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'Allegato A) che non
comprendono l'avvenuto pagamento della locazione.
10.1 Sanatoria della morosita'
Con la Legge n. 269 del 12/11/2004 e' stato modificato l'articolo 11,
comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel senso che i Comuni
con delibera di Giunta possono prevedere, in caso di morosita', che i
contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati al
locatore interessato a sanatoria della morosita' medesima.
L'erogazione puo' avvenire anche tramite l'associazione della
proprieta' edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal
locatore.
* Per l'attuazione  della norma sopra citata (lasciata comunque alla
discrezionalita' del Comune) e' necessario che il Comune adotti una
delibera di Giunta.
Con la delibera di Giunta di cui sopra e' opportuno che il Comune
stabilisca alcuni criteri per definire in quali casi ed a quali
condizioni lo stato di morosita' puo' determinare l'effetto
disciplinato nella norma stessa (prevedendo ad es. che la morosita'
sia accertata giudizialmente oppure sia oggetto di un avviato
procedimento di accertamento, oppure che sia sufficiente la sola
autocertificazione della morosita',  oppure considerare solo una
situazione di morosita' autocertificata dal conduttore e relativa ad
un certo numero di mensilita' ecc.).
* 10.2 Sfratto esecutivo per morosita' e finita locazione
In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto
esecutiva per morosita' oppure per finita locazione, per il calcolo
dell'incidenza del canone sul valore ISE si dovra' considerare il
numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del
provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della Legge 392/1978 -
"Equo canone").
* 10.3 Sospensione o proroga dello sfratto
Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo
qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto.
11. Valore ISE e ISEE
In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal DLgs
130/00 e disposizioni attuative (DPCM n. 221 del 7/5/1999, cosi' come
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' il sopra citato DPCM
del 18/5/2001), i valori ISE ed ISEE nonche' la somma dei redditi, il
patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo
familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione
rilasciata dall'INPS.
11.1 Reddito IRPEF
Per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, si
richiama quanto specificato nella Tabella 1 - Parte I - del DLgs
109/98 e successive modificazioni, dove si fa riferimento all'ultima
dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, all'ultimo certificato
sostitutivo.
Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito
non tiene conto degli oneri deducibili ne' delle detrazioni.
12. Fasce di collocazione dei richiedenti e calcolo dell'entita' del
contributo
Sulla base del valore ISE e ISEE e dell'incidenza del canone sul
valore ISE, i richiedenti sono collocati in una delle fasce previste
dall'allegato.
Esempi:
Parametro: 2,04
Valore ISE: Euro 8.000,00 (Fascia A - riduzione incidenza al 14%)
Canone di locazione annuo: Euro 4.000,00
Incidenza Canone/Valore ISE = 50%
Contributo annuo: (50% - 14%) x Euro 8.000,00 = Euro 2.880,00.
Nucleo di due persone con un solo reddito da pensione e con componente
di eta' superiore a 65 anni (Valore ISEE diminuito del 20%)
Parametro: 1,57
Valore ISE: Euro 14.000,00
Canone di locazione annuo: Euro 5.000,00
Valore ISEE: Euro 8.917,20
Valore ISEE ridotto del  20% = Euro 8.917,20 - 1.783,44 = 7.133,76
(Fascia B - riduzione incidenza al 24%)
Incidenza Canone/Valore ISE = 35,71%
Contributo annuo: (35,71% - 24%) x Euro 14.000,00 = Euro 1.639,40.
12.1 Entita' del contributo
L'entita' del contributo e' determinata sulla base dell'incidenza del
canone annuo (vedi punto 9. "Canone annuo e incidenza del canone sul
valore ISE" del presente allegato) sul valore ISE.
E' demandata alla discrezionalita' del Comune nel caso di risorse
attribuite inferiori al fabbisogno teorico:
- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A
e B di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'Allegato A);
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali
fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di
cui al punto 7. "Beneficiari" dell'Allegato A);
- la riduzione dell'importo del contributo al 50% dell'importo del
canone annuo.
Il canone annuo da prendere a riferimento e' al lordo della eventuale
riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 "Entita' del contributo
teorico" dell'Allegato A).
Le facolta' del Comune di cui sopra sono tra loro cumulabili.
Esempio:
Fabbisogno (regione + Comune) = Euro 80.000,00
Risorse disponibili (regione + Comune) = Euro 50.000,00
Fabbisogno Fascia A = Euro 50.000,00
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00
Copertura Fascia A (regione + Comune) = Euro 30.000,00 = 60%
Copertura Fascia B (regione + Comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%
oppure, nel caso di ulteriore articolazione della Fascia A:
Fabbisogno Fascia A1 = Euro 30.000,00
Fabbisogno Fascia A2 = Euro 20.000,00
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00
Copertura Fascia A1 (regione + Comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%
Copertura Fascia A2 (regione + Comune) = Euro 10.000,00 = 50%
Copertura Fascia B (regione + Comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%.
13. Programma informatico  di gestione
Il DLgs 130/00, che ha modificato il DLgs 109/98, ha demandato
all'INPS il compito di creare una banca dati relativa all'ISEE.
Tra gli adempimenti dell'INPS e' compreso anche il calcolo del valore
ISE ed ISEE nonche' il rilascio agli Enti erogatori ed al dichiarante
di una attestazione contenente informazioni relative alla composizione
del nucleo familiare ed alla sua situazione economica (vedi anche la
circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 reperibile al seguente indirizzo
Internet: www.inps.it/Servizi/ISEE/).
Di conseguenza, l'INPS risulta essere l'Ente competente alla
determinazione della situazione economica del nucleo familiare che
chiede l'accesso a prestazioni sociali agevolate.
Pertanto, il programma di gestione informatizzato on line della
Regione per l'anno 2006 avra' le seguenti funzioni:
- inserimento di dati rilevati dalla autocertificazione presentata al
momento della domanda di accesso al contributo
- inserimento di dati risultanti dalla attestazione rilasciata
dall'INPS
- inserimento di dati statistici relativi ai contratti di locazione e
all'alloggio
- determinazione dei seguenti calcoli relativi a:
- collocazione del richiedente nella fascia;
- contributo teorico regionale e comunale;
- contributo reale regionale e comunale.
Con circolare del Servizio regionale Politiche abitative si
provvedera' a definire piu' in dettaglio le funzioni del programma.
14. Riferimenti normativi
* Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
28/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3/2/2006)
- Legge n. 269 del 12/11/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del
12/11/2004)
- Legge n. 2 dell'8/1/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14/1/2002)
- Legge n. 189 del 30/7/2002 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26/8/2002)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del
4/4/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/6/2001)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/5/2001
(Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001)
- DLgs 130/00 (Gazzetta Ufficiale del 6/6/2000)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del
7/5/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 2/7/1999)
- Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7/6/1999 (Gazzetta Ufficiale n.
167 del 19/7/1999)
- Legge 431/98 - art. 11 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 15/12/1998)
- DLgs 109/98 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 18/4/1998)
- DLgs n. 286 del 25/7/1998 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18/8/1998)
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26/4/1986
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/4/1986)
- Circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 (www.inps.it/) (seguendo il link
"Le prestazioni a sostegno del reddito")
- Sul sito INPS (www.inps.it/) e' possibile consultare anche la
sezione "Domande & Risposte" (FAQ) in materia di certificazione ISEE
(seguendo il link "Le prestazioni a sostegno del reddito")

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