REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2006, n. 394

Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/05 relativa alla tutela del benessere degli animali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 recante "Norme a tutela del
benessere animale" e in particolare l'art. 4, comma 1 in cui si
stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto emani apposite
indicazioni tecniche per l'attuazione della legge stessa;
ritenuto di dover emanare con la presente deliberazione indicazioni
tecniche previste dall'articolo sopra citato e in particolare:
- alla lettera a), le specifiche modalita' di protezione e di tutela
degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni
della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti
esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e
gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
- alla lettera c), le condizioni minime di ricovero e contenzione di
piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli
ornamentali, anfibi e rettili;
- alla lettera e), le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare
di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di
cui all'articolo 7, comma 3;
valutato di dover rimandare ad un successivo atto della Giunta
regionale le indicazioni tecniche previste al punto b) nonche' al
punto e), limitatamente all'attivita' circense, al fine di poter
approfondire ulteriormente le complesse problematiche e raccogliere
ulteriori informazioni scientifiche di supporto alle istruzioni
tecniche da formulare;
considerato che le indicazioni tecniche di tutela del benessere
animale riportate negli Allegati A e B del presente atto, sono
scaturite dai due gruppi tecnici nominati dal Direttore generale della
Direzione Sanita' e Politiche sociali con determinazione n. 8504 del
17 giugno 2005, che hanno coinvolto congiuntamente rappresentanti
designati dalle Facolta' di Medicina Veterinaria delle Universita' di
Bologna e Parma, dagli Ordini dei Veterinari della Regione, dai
Servizi Veterinari delle Aziende USL, nonche' dal Servizio Veterinario
e Igiene degli alimenti della Direzione Sanita' e Politiche sociali;
considerato che sono state informate le associazioni interessate sulle
istruzioni tecniche e sono state accolte, per quanto possibile, le
proposte formulate;
tenuto conto che le indicazioni riportate in Allegato A del presente
atto sono rivolte a definire una corretta gestione e detenzione degli
animali da compagnia in fase di allevamento e commercio, comprendendo
aspetti organizzativi, di management e strutturali che devono
rispondere alle diverse caratteristiche etologiche, alle diverse
esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie che le specie animali
considerate richiedono ai fini della tutela del benessere animale;
ritenuto pertanto necessario prevedere un tempo adeguato affinche' le
strutture gia' esistenti possano attuare le indicazioni riportate in
Allegato A;
viste:
- la L.R. 43/01;
- la propria deliberazione 447/03, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali", come modificata dalla deliberazione
1594/05;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Politiche
per la salute e Politiche sociali nella seduta del 15 marzo 2006;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare:
- le indicazioni tecniche relative alla gestione e detenzione degli
animali da compagnia in fase di commercio ed allevamento, riportate in
Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le indicazioni tecniche relative allo svolgimento di
gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni
popolari, riportate in Allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di stabilire che le indicazioni tecniche di cui all'Allegato A, per
le ragioni riportate in premessa, debbano essere attuate nelle
strutture gia' esistenti entro un anno dalla pubblicazione del
presente atto;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna
ALLEGATO A
Modalita' di protezione e tutela degli animali da compagnia,
condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi,
pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi
e rettili nel commercio e nell'allevamento
Elenco delle principali specie di animali commercializzati come pet
Mammiferi
- cani
- gatti
- piccoli carnivori
- roditori e lagomorfi
- primati non umani
- piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali
ornamentali o da affezione
Uccelli
- da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza testa-coda)
- uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da
affezione
Rettili ed anfibi
Pesci
PARTE GENERALE
Indicazioni per una gestione e detenzione corrette nel commercio e
nell'allevamento (modalita', controlli, rispetto delle caratteristiche
etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie)
1. Obblighi del commerciante, dell'allevatore, del responsabile della
pensione di animali da compagnia
Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di
animali da compagnia, nell'esercizio delle loro attivita', devono:
a) adottare misure adeguate per garantire il benessere psicofisico dei
propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore,
mutilazioni, sofferenze o lesioni;
b) allevare e custodire gli animali appartenenti alle categorie di
seguito elencate nel rispetto dei requisiti minimi enunciati;
c) allevare e custodire comunque animali da compagnia nel rispetto
delle esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza
acquisita e le conoscenze scientifiche;
Personale
Gli animali oggetto delle attivita' di cui al punto precedente devono
essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, in possesso di
adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali.
La persona responsabile, indicata nell'autorizzazione, dell'assistenza
degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione
professionale sul benessere animale ottenuta mediante la
partecipazione a corsi di formazione professionale, riconosciuti dalle
Province.
Controllo
Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di
animali da compagnia ispeziona e accudisce  gli animali almeno una
volta al giorno.
Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi
momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o
mobile.
Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un
trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca, deve
essere consultato un Medico Veterinario.
Gli animali malati o feriti devono essere spostati in apposite
strutture, proporzionali  all'attivita' svolta, per l'isolamento e/o
la cura.
Registrazione
Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di
animali da compagnia tiene un registro degli interventi sanitari
effettuati, controfirmati dal Medico Veterinario responsabile o di
riferimento della struttura . Variazioni improvvise e rilevanti del
tasso di morbilita' e mortalita' devono essere segnalate
tempestivamente dal proprietario o detentore al Servizio Veterinario
competente che disporra' per gli eventuali provvedimenti previsti
dalla normativa.
Liberta' di movimento
La liberta' di movimento propria di un animale, in funzione anche
della specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze
scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli
sofferenze o lesioni. Le modalita' di custodia devono inoltre
prevedere elementi di arricchimento ambientale nel rispetto delle
esigenze etologiche proprie delle singole specie.
Fabbricati e locali di stabulazione
I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione,
delle gabbie e delle attrezzature con i quali gli animali possono
venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono
poter essere accuratamente puliti e disinfettati e di natura
appropriata alla fisiologia degli animali.
I locali di stabulazione, le gabbie e le attrezzature devono essere
sprovvisti di spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni
agli animali.
Le condizioni ambientali e climatiche (circolazione dell'aria,
quantita' di polvere, temperatura, umidita' relativa, luminosita',
concentrazione di gas nocivi, ecc.) all'interno delle strutture di
custodia devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli
animali. Gli animali custoditi in locali chiusi devono essere
sottoposti ad un rapporto artificiale luce/buio compatibile con le
necessita' fisiologiche, riferite ai periodi di veglia e di riposo.
Quando necessario, per soddisfare particolari esigenze termiche degli
animali, devono essere previsti anche impianti di riscaldamento e/o
refrigerazione ambientali.
La custodia di animali all'esterno di fabbricati deve prevedere, in
funzione delle necessita', un riparo adeguato dai fenomeni climatici
avversi, dai predatori e da qualunque altro potenziale rischio per il
mantenimento del loro benessere e della loro salute.
Impianti automatici o meccanici
Ogni impianto automatico o meccanico, annesso alle strutture di
custodia, indispensabile per la salute e per il benessere degli
animali, deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli
eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati prima possibile;
in caso contrario, occorre prevedere misure adeguate per salvaguardare
la salute ed il benessere degli animali. Qualora la salute ed il
benessere degli animali dipende esclusivamente da una gestione
artificiale del microclima, deve essere previsto un sistema di allarme
in grado di segnalare eventuali guasti e un adeguato impianto
sostitutivo ovvero un "gruppo di continuita'". Devono comunque essere
previste procedure per la verifica del funzionamento del sistema
d'allarme, degli impianti di ventilazione, ordinario e sostitutivo:
devono inoltre essere sottoposti a controlli con cadenza almeno
semestrale.
Esigenze nutrizionali
Agli animali deve essere fornita l'alimentazione necessaria (per
qualita', quantita' e frequenza di somministrazione) per soddisfare
ogni esigenza fisiologica, di benessere e di salute. Tutti gli animali
devono sempre avere accesso ad un'appropriata quantita' di acqua, di
qualita' adeguata.
Gli alimenti e l'acqua devono essere esenti da eventuali
contaminazioni biologiche o con sostanze potenzialmente nocive.
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono
essere concepite, costruite e installate in modo che ciascun animale
possa accedervi senza essere aggredito anche in situazioni di
competitivita' (che devono comunque essere evitate)
Nessuna sostanza, oltre a quelle per soddisfare le esigenze
nutrizionali, ad eccezione di quelle per fini terapeutici o
profilattici, deve essere somministrata ad un animale a meno che il
suo impiego, in base ai riferimenti scientifici e all'esperienza
acquisita, risulti innocuo.
Procedimenti di allevamento e detenzione
Le condizioni di allevamento e di detenzione degli animali devono
sempre rispettare le esigenze fisiologiche, etologiche e morfologiche
proprie dei singoli soggetti e della specie di appartenenza,
avvalendosi anche della consulenza del Medico Veterinario della
struttura.
In assenza di criteri stabiliti, l'allevamento e la detenzione di
talune specie animali potranno avvenire in base all'esperienza
acquisita e alle risultanze scientifiche.
In ogni caso, sono vietati l'allevamento e la detenzione di animali o
di tutta la specie di appartenenza per i quali non puo' essere
garantito il rispetto della salute e del benessere, soprattutto se in
assenza di precedenti esperienze o di riferimenti scientifici
favorevoli sull'argomento.
Non si devono detenere od allevare in contatto visivo e fisico specie
animali o singoli soggetti fra loro incompatibili ( a titolo di
esempio prede/predatore).
2. Requisiti dei locali e delle strutture destinate al commercio degli
animali d'affezione
I locali in cui si commercializzano animali d'affezione a scopo di
lucro, devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali
adibiti ad attivita' diverse dalla commercializzazione di alimenti o
articoli per animali, vendita di animali;
- essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
- possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle
attivita' autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e
la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli
abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali,
potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
- nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica
area;
- essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la
conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione
degli animali;
- essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario,
provvisti di idonei aspiratori;
- possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e
disinfettabili fino alla altezza minima di metri  2;
- possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle
tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per
l'isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati;
- essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti
che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati
periodicamente;
- essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove
collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare
specifiche procedure di smaltimento tempestivo;
- essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali
acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque,
tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il
sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario
competente al momento dell'autorizzazione.
Tali requisiti si applicano anche alle toelettature, quando
compatibili con l'attivita' svolta.
3. Vigilanza
Gli organi preposti alla vigilanza ai sensi della vigente normativa, 
dispongono ispezioni periodiche per la verifica del rispetto delle
disposizioni, di cui al presente decreto, nelle strutture di
commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da
compagnia. Tali verifiche riguarderanno sia le modalita' di gestione
delle strutture sopra indicate, sia il rispetto delle esigenze
etologiche degli animali, sia la presenza dei requisiti minimi
strutturali previsti.
Quando non specificamente indicate, le modalita' di allevamento e
custodia degli animali devono essere valutate tenendo conto delle
esigenze fisiologiche ed etologiche, del grado di sviluppo, di
adattamento e di addomesticamento della specie, nonche' secondo
l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
4. Trattamenti sanitari obbligatori, prevenzione e controllo delle
zoonosi per gli animali commercializzati
Assistenza veterinaria
1. Gli allevamenti a fini di lucro, le attivita' di importazione e
scambio commerciale da Paesi UE, le pensioni devono assicurare la
salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto
formalizzato e condiviso con uno o piu' veterinari, esperti nella
tipologia degli animali ospitati;
2. I commercianti di animali d'affezione diversi di quelli al punto 1.
e i centri di addestramento assicurano la salute ed il benessere
attraverso il riferimento di uno o piu' veterinari, esperti nella
tipologia degli animali ospitati, per le esigenze sanitarie.
PARTE SPECIALE
Modalita' di detenzione di alcune specie
Mammiferi
1. Allevamento di cani e gatti
Come previsto dall'art. 5 della L.R. 5/05 per allevamento di cani e
gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o
superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno.
Se l'attivita' viene svolta a fini economici i detentori devono essere
regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della
L.R. del 17 febbraio 2005, n. 5.
I proprietari o detentori di allevamenti amatoriali, non a fini di
lucro e quindi non soggetti ad autorizzazione comunale, saranno
comunque oggetto da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL
territorialmente competente delle opportune attivita' di vigilanza.
A tal fine a partire dall'1/1/2007, le anagrafi canine dei Comuni con
cadenza annuale, segnaleranno ai Servizi Veterinari i proprietari o
detentori di cani in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci
cuccioli l'anno.
Cani (Canis familiaris)
Lo sviluppo comportamentale del cane matura parallelamente a quello
neuro-sensoriale, i primi tre mesi di vita sono, pertanto, i piu'
importanti e delicati per l'apprendimento di un repertorio
comportamentale corretto.
Periodo neonatale: nelle prime due settimane di vita il cucciolo
dipende completamente dalla madre, percepisce solo stimoli tattili e
termici (nasce cieco e sordo ), non ha il controllo degli sfinteri e
non e' autonomo sul piano motorio: ha solo le cd reazioni primarie o
comportamenti primitivi cioe' riflessi che gli permettono di
sopravvivere cercando una fonte di calore e di nutrimento. In questo
periodo inizia un processo importantissimo di interconnessione delle
cellule nervose e solo i circuiti  continuamente stimolati
continueranno ad esistere.
Periodo di transizione: dopo la seconda settimana di vita i cuccioli
aprono gli occhi dando inizio alla fase esplorativa visiva, dopo la
terza  settimana percepiscono i suoni. In questo periodo inizia il
processo di impregnazione (imprinting) cioe' i cani "imparano" che
sono cani e apprendono come relazionarsi con  i consimili e l'
ambiente circostante: e' quindi molto importante che il cucciolo
interagisca non solo con la madre ma anche con l'uomo attraverso
delicate manipolazioni.
Periodo di socializzazione: va dalla quarta settimana al terzo mese di
vita  del cane: ormai si ha un completo sviluppo neurosensoriale e si
stabilizzano i rapporti all'interno della cucciolata anche con il
gioco fondamentale per acquisire un repertorio comportamentale
corretto. La madre insegna ai piccoli a controllare il morso e a
modulare l'attivita', punendo le reazioni eccessive.
La varieta', la quantita' e la qualita' degli stimoli a cui i cuccioli
sono sottoposti nei primi tre mesi di eta' influenzano favorevolmente
lo sviluppo  delle connessioni interneuronali: giovani animali
allevati in ambienti poveri di stimoli tattili, acustici, olfattivi,
visivi e sociali o allontanati dalla madre prima della fine del
periodo di socializzazione avranno facilmente minori capacita' di
apprendimento e adattamento all'ambiente esterno anche in eta' adulta
(cd sindrome da deprivazione sensoriale, abbastanza frequente negli
animali che provengono da canili o allevamenti) e maggiori
possibilita' di sviluppare patologie comportamentali e fobie anche di
difficile soluzione, con grave nocumento sia per la qualita' della
vita del cane che per la relazione con il proprietario.
E' fondamentale quindi che tutti gli allevatori prevedano idonei e
quotidiani programmi di sgambamento e di socializzazione per tutti i
soggetti presenti in allevamento: i cuccioli devono ampliare il piu'
possibile la loro mappa cognitiva per aver soggetti equilibrati ed
"intelligenti", in grado di apprendere con piu' facilita' e di
adattarsi meglio alle piu' svariate situazioni ambientali; gli adulti
devono essere ben integrati nell'ambiente circostante per poter
trasmettere "sensazioni positive" alla prole nei confronti di uomini e
animali.
Sono parte vincolante dell'atto autorizzativo ai fini dell'allevamento
l'identificazione di apposite aree recintate dove liberare i cani e
programmi giornalieri di socializzazione e sgambamento.
Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti:
Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box
coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il
movimento del cane
	fino a 3 cani mq	oltre 3 cani mq
	(per ciascun cane) 	(per ciascun cane)
	meno di 10	1,0	1,5	1,0
	da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
	da 30 a 40	2,0	2,5	2,0
	piu' di 40	2,5	3,0	2,5
Gamma ottimale di temperatura in locali chiusi: C° 15-21
Si rimanda alla L.R. 27/00, e successive integrazioni,  per gli
aspetti relativi alla identificazione e registrazione.
Gatti (Felis domesticus o Felis catus)
La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata. I gatti
cosi' confinati devono uscire e fare del moto almeno una volta al
giorno. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per
escrementi e di un'ampia superficie di riposo nonche' di arricchimenti
ambientali per arrampicarsi, per limare gli artigli e per il gioco.
Si prendono in  considerazione quattro situazioni:
1) gatti nei negozi (in genere cuccioli e per un limitato periodo di
tempo) in gabbie, dove sul pavimento ci sia spazio  per la cassetta
igienica da un lato e per la ciotola dell'acqua dall'altro lato,
mentre sui ripiani deve essere allestita una zona di riposo e di
isolamento. E' fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben
definiti per evitare nell'eta' adulta il problema dell'eliminazione
inappropriata, spesso dovuta all'abitudine appresa da cuccioli di
dormire nella cassetta; lo sviluppo verticale della gabbia permette
inoltre di utilizzare al meglio gli arricchimenti ambientali,
importanti per lo sviluppo psicofisico;
	Peso gatto in kg	Sup. minima m2	altezza minima gabbia cm.	superficie
minima	sup. minima recinto
			gabbia cm.	gatta e prole m2.	gatta e prole m2.
	0-4	0,4	90	0,835	2
	oltre 4	0,6	90	0,835	2
2) gatti in pensione: per il gatto, animale abitudinario 
l'allontanamento dall'ambiente familiare e' causa di forte stress: per
rispettare il piu' possibile l'etologia dei gatti devono essere
utilizzate gabbie di almeno 2 mq di base per 1,80 m di altezza, con
diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove
nascondersi. L'altezza e le dimensioni del box permetteranno
all'operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in
stazione eretta e relativa tranquillita'. I gatti di proprietari
diversi devono essere tenuti separati;
3) gatti di allevamento: se il recinto dove vengono allevati i gatti
e' separato dall'ambiente domestico  si deve operare per rispettare al
massimo le necessita' fisiologiche ed etologiche degli animali,
prevedendo uno spazio di almeno 6 mq di base per 1,80 m. di altezza,
con piu' ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento,
arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui
arrampicarsi e "farsi le unghie" e idoneo riparo dagli agenti
atmosferici).Tali misure devono essere aumentate di 2 mq per ogni
soggetto in piu';
4) gatti in esposizione: viene adottato quanto proposto dall'ANFI , e
recepito dalla FIFe (Show Rules), che prevede come misure minime delle
gabbie da esposizione per il gatto m. 0,65 x m. 0,65 x m. 0,65
I cuccioli non devono essere separati dalla madre prima dei due mesi
di vita.
2. Piccoli carnivori
Il furetto domestico Mustela putorius furo.
Contenimento
Per la detenzione di un furetto adulto  sono consentite gabbie
metalliche  delle dimensioni di cm 80x48x60 di altezza. Per ogni
animale in piu' devono essere previste superfici aumentate del 10%.
Non sono consentite gabbie in vetro (che impediscono la ventilazione),
quelle in legno (per motivi igienico-sanitari).
I furetti possono essere alloggiati sia al chiuso che all'aperto. In
quest'ultimo caso le gabbie devono essere fornite di una zona ben
riparata dalle intemperie e all'interno di questa di una tana ben
isolata.
All'interno della gabbia  e' necessario apporre un giaciglio che deve
essere angusto e totalmente buio. Se questi animali non hanno la
possibilita' di avere libero accesso a un zona di questo tipo
diventano ansiosi e spesso aggressivi.
La lettiera e' fatta con truciolo di legno, striscioline di carta o
materiali adeguati, devono essere pulite regolarmente. Devono essere
previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripiani, nidi bui, ecc.)
3. Roditori e Lagomorfi
Dimensioni consigliate delle gabbie e temperatura dei locali di
stabulazione:
e' opportuno che le gabbie siano arredate con opportuni arricchimenti
ambientali che permettano agli animali di espletare il repertorio
comportamentale tipico della specie, per limitare il piu' possibile
l'insorgenza di comportamenti fobici o stereotipati.
3.1 Sciuridae
Cane della prateria
Gabbie metalliche  delle dimensioni di cm 80 x 48 x 60 di altezza.
La lettiera, fatta di uno spesso strato di fieno o materiali adeguati,
e' indispensabile per permettere al cane della prateria di soddisfare
il bisogno istintivo di scavare. Devono essere previsti arricchimenti
ambientali, es. tane e tunnel in terracotta, ripari bui.
Valori ambientali consigliati: T° 20-22°, 12 ore di illuminazione,
30-70% di umidita', tasso di ammoniaca < 8 ppm
Scoiattolo
Gabbie di almeno 70x45x60 cm di altezza con rete a maglie inferiori a
2 cm, alcuni grossi rami naturali, possibilmente un nido con un foro
di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm.
La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualita' o
altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni.
Lo scoiattolo puo' vivere a temperatura ambiente, anche all' esterno
evitando pero' un'esposizione in pieno sole; e' molto sensibile agli
sbalzi termici e all'insufficiente ventilazione. All'esterno entra in
letargo in inverno e si sveglia a marzo, mentre non va in letargo all'
interno delle abitazioni.
3.2 Cricetidae
Gerbillo
Gabbie di almeno 56x35x50 cm di altezza,  con lettiera in truciolo di
abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo.
Valori ambientali consigliati: temperatura 20-22°, umidita' < 50%, 12
ore di illuminazione, tasso di ammoniaca < 8 ppm
Criceto
Gabbia di almeno 30x22x31 cm di altezza, con sbarre orizzontali e
abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete,
striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1-2
volte alla settimana.
E' necessario fornire accessori come scala, galleria di tubi,
ramificazioni, ruota.
Valori ambientali consigliati: temperatura 21-25°, umidita' 30-70%, 12
ore di luce, tasso ammoniacale < 8 ppm
3.3 Muridae
Topo domestico
Gabbie di  almeno 30x22x31 cm di altezza  di superficie, con
abbondante lettiera in truciolo di abete tutolo di mais o altro
materiale idoneo  da cambiare 1 o 2 volte alla settimana
Accessori: scala, rami, tunnel, trapezio
Valori ambientali consigliati: temperatura 19-21°, umidita' 30-70%, 12
ore di luce, tasso di ammoniaca < 10 ppm
Ratto domestico
Gabbie di almeno 43x27x31 di altezza , con abbodante lettiera fatta
con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da
cambiare 1-2 volte alla settimana.
Accessori: scala, rami, tunnel etc.
Valori ambientali consigliati: temperatura 18-26°, umidita' 40-70%, 12
ore di luce, tasso ammoniacale < 10ppm.
3.4 Cavidae
Cavia
Gabbia: almeno 68x35x34 di altezza , con lettiera costituita da fieno
di buona qualita',paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro
materiale adeguato
Accessori: rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare
il corretto consumo dei denti.
Valori ambientali consigliati: temperatura ottimale 18-24°, ma sempre
superiore ai 10 e inferiore a 32°,umidita' 30-70%, 12-14 ore di luce
(30-40 lux)
3.5 Cincilladae
Cincilla'
Gabbia  di cm 70x45x60 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di
fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo
materiale idoneo
Accessori: la gabbia deve prevedere diversi piani.
Valori ambientali consigliati: temperatura 18-20°, 12 ore di luce,
umidita' 30-70%.
I cincilla' temono gli ambienti eccessivamente umidi e l'esposizione
alle correnti d'aria.
3.6 Coniglio nano
Gabbia di 68x35x34 cm di altezza.
La temperatura consigliata ottimale varia dai 13 ai 24° C. la lettiera
fatta con fieno, paglia, truciolo di legno o altri prodotti idonei ,
da tenere sempre asciutta e cambiata 1-2 volte alla settimana. La
temperatura consigliata ottimale varia dai 13 ai 24° C.
Accessori: sono fondamentali rami e legnetti per favorire l'usura dei
denti.
4. Primati non umani
La Legge 150/92, che tra l'altro applica la convenzione di Washington
sul commercio delle specie in via d'estinzione, all'art. 6 dice
testualmente che "e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di
mammiferi e rettili . . . .che costituiscano pericolo per la salute e
per l'incolumita' pubblica", sia selvatici che allevati.
Il DM 19/4/1996, applicativo della stessa Legge, elenca, tra gli
animali di cui e' proibita la detenzione, numerose Famiglie
dell'Ordine dei Primati, tra le quali tutte le scimmie del Vecchio e
del Nuovo mondo. La stessa Legge 150/92 deroga al predetto divieto
solo per chi era gia' in possesso di animali di specie proibite alla
data di pubblicazione del DM (1996).
Mettendo assieme le varie norme, si evince che la commercializzazione
di scimmie oggi deve ritenersi proibita.
5. Piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali
ornamentali o da affezione
Maialini da compagnia
Recinti di almeno 2 mq. di superficie, per il primo suino ricoverato,
ogni soggetto in piu' deve disporre di ulteriori  0,4 mq.
Ogni suino deve avere a disposizione materiale per le attivita' di
ricerca (ad es. paglia, torba, segatura). Gli allevamenti devono
essere situati in zona agricola e sono sottoposti alle stesse
prescrizioni previste per gli allevamenti ad uso zootecnico.
Uccelli ornamentali
1. Uccelli ornamentali da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza
testa-coda)
La posizione piu' comune tra gli uccelli sociali, con delle eccezioni
come i pappagalli, gli astrilidini, ed altri uccelli che tendono ad
accalcarsi, appoggiandosi lateralmente uno all'altro, e' quella di
porsi al di fuori della portata del becco del vicino; quando si
avvicinano di piu', uno dei due o scappa o aggredisce.
Ogni specie ha una distanza minima costante che determina una regolare
spaziatura tra gli individui in riposo (per esempio gli stormi sul
filo del telegrafo).
I soggetti vengono suddivisi in due gruppi:
- Specie /Razze Leggere fino a cm. 15
- Specie /Razze Pesanti da cm. 16 a cm. 25
Specie /Razze Leggere
Le gabbie per la riproduzione devono avere almeno le seguenti misure
minime: cm 55x28x32 cm. di altezza.
Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la
prole fino allo svezzamento.
Gabbie della stessa dimensione possono ospitare 4 soggetti per la
detenzione ordinaria.
Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere
con 4 posatoi di cm 120x40x42 cm. di altezza sino al numero massimo di
16 esemplari.
Sono accettate misure delle gabbie diverse nel rispetto delle
proporzioni di spazio per animale ospitato.
Specie /Razze Pesanti
Le gabbie per la riproduzione devono avere le seguenti misure minime:
cm 60x31 x altezza 35.
Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la
prole fino allo svezzamento.
Gabbie della stessa dimensione possono ospitare 4 soggetti per la
detenzione ordinaria.
Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere
con 4 posatoi  di cm 120x40 altezza cm 42 sino al numero massimo di 12
esemplari.
Sono accettate misure diverse delle gabbie nel rispetto delle
proporzioni di spazio per animale ospitato.
Sia nelle gabbie per le Razze Leggere che per le Razze Pesanti i
posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.
Nei negozi e nel commercio all'ingrosso la densita' degli uccelli
superiore del 20% a quella stabilita puo' essere accettata per un
periodo non superiore a 3 giorni.
Manifestazioni
Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni
ornitologiche sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per
consentire le previste valutazioni della giuria, nei limiti previsti
dalla COM (Confederazione ornitologica mondiale)
2. Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da
affezione
Volatili
Limitatamente alla commercializzazione i polli ornamentali possono
essere detenuti in gabbia, con fondo pieno con   spazi a disposizione,
per gli animali adulti, di 1500 cmq. a capo.
Per la  detenzione di polli, faraone, anatidi devono essere tenuti a
terra in recinti di almeno 4 mq. di superficie, a capo, presenza di
idonea lettiera e, per i non palmipedi, di posatoi.
Per le oche 15 mq a capo; tacchini 10mq a capo.
La detenzione degli uccelli zootecnici commercializzati come animali
ornamentali o da affezione  deve essere esercitata  in zona agricola e
sono sottoposti alle stesse prescrizioni previste per gli allevamenti
ad uso zootecnico.
3. Falconeria
Si rimanda alle specifiche norme che regolamentano tale attivita':
- Legge nazionale sulla caccia n. 157/92
- Legge della Regione Emilia-Romagna  n. 24 del 18/2/2000
Rettili ed anfibi
Per gli animali palustri, il fondo del contenitore che li ospita in
attesa della vendita deve essere dotato di settore con acqua e di un
altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare "a
terra" senza dover nuotare continuamente.
I terrari per animali non palustri  devono comunque contenere acqua
potabile sempre disponibile in contenitori accessibili agli animali in
esso ospitati; ad eccezione di esemplari di rettili che richiedono un
tasso di umidita' relativa inferiore al 40%, per i quali l'acqua puo'
non essere messa a disposizione in maniera continuativa.
All'interno dei contenitori deve essere garantita umidita'  relativa 
dal 50%  al 90% per quelli palustri o acquatici, anche mediante
spruzzatori "periodici".
La temperatura dell'aria dentro ai contenitori deve essere compresa
fra 20° C e 30° C, secondo le specie: quelle palustri in prossimita'
del limite minimo, quelle desertiche piu' vicino al massimo; deve
comunque essere garantita una variazione della temperatura in funzione
del ritmo giorno-notte.
Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in
larghezza, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura
o progressione, nonche' l'inversione del senso di marcia o della
traslazione. La lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti
parametri percentuali minimi: anfibi e iguana, 150% della lunghezza
massima del corpo;  serpenti, 66% della loro lunghezza massima;
tartarughe, 400% della lunghezza massima del carapace. Le dimensioni
minime di detti contenitori  non devono essere  comunque inferiori:
per le tartarughe a cm 60x40 di altezza cm 25, per le altre specie a 
cm 60x40 di altezza cm 35.
Per i serpenti e' ammessa la presenza di non piu' di due esemplari di
identica mole per contenitore, purche' siano presenti appositi arredi
del contenitore (sassi, tane, posatoi, ecc.) che consentano agli
animali di ripararsi dall'aggressione dell'altro ospite ed in ogni
caso assicurino all'animale un nascondiglio.
Non  e' consentita la coabitazione di esemplari di specie diversa
nello stesso contenitore.
Per i serpenti con abitudini acquatiche deve essere previsto un
contenitore per l'acqua nel quale gli animali possano immergersi
completamente.
Deve essere assicurato un ricambio frequente o filtraggio continuo
dell'acqua  dei settori destinati all'immersione degli animali,
nonche' l'allontanamento tempestivo delle deiezioni e delle lettiere
sporche o esauste, da attuarsi con le cautele previste  per i
materiali a rischio biologico.
Deve essere garantita un'idonea illuminazione diurna, assicurando un
congruo apporto di radiazioni UV-B in grado di arrivare all'interno
dei contenitori.
Nei locali che ospitano i contenitori deve essere assicurato un idoneo
ricambio di aria secondo parametri di igiene ambientale gia' in uso
per altre specie animali.
Per gli animali che manifestano tendenza evidente all'ibernazione o
letargo invernale o estivo, questa condizione deve essere garantita
con opportune modificazioni del microclima dei terrari.
L'allevamento delle eventuali prede vive degli animali deve essere
attuato secondo le norme di tutela del benessere previste per la
specie di appartenenza.
A cura di detto personale deve essere eseguita un'accurata ispezione
quotidiana dei singoli contenitori, per rilevare situazioni di
ipocinesia, modificazioni dell'aspetto esteriore, sintomi di malessere
comunque espresso, anomalie dei materiali evacuati, nonche' per
rimuovere tempestivamente eventuali cadaveri.
Manifestazioni
Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni e'
consentito l'utilizzo di teche di dimensioni inferiori ma tali da
consentire in ogni caso movimenti agevoli degli animali e comunque
autorizzati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti.
Pesci
L'acquario deve avere un volume d'acqua adatto alla necessita' di
movimento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e
morfologia e inoltre deve essere dotato di impianti che assicurino la
qualita' dell'acqua e il benessere del pesce come filtri, aeratori,
illuminatori, riscaldatori (per pesci tropicali) e un opportuno
arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo.
Caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua: i parametri dell'acqua
(temperatura, salinita', durezza, pH, presenza di nitrati e nitriti)
devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie.
Grandezza dell'acquario: per garantire una sufficiente superficie di
scambio gassoso, l'altezza di un acquario non dovrebbe mai superare la
sua larghezza aumentata del 50%.
Densita' di popolazione: indicativamente si puo' indicare la seguente
regola di massima:
- per ogni cm. di lunghezza (dalla bocca fino al termine della pinna
caudale) delle specie di pesci che da adulti non raggiungono i 5 cm.
si deve calcolare almeno 1 litro d'acqua/cm;
- per ogni cm. di lunghezza delle specie di pesci che da adulti
superano i 5 cm. si devono calcolare almeno 2 litri d'acqua/cm;
- in ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il
10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.
Rispetto delle caratteristiche eco-etologiche: ogni specie deve essere
allevata secondo le sue caratteristiche comportamentali: specie che
vivono in branco (almeno 10 individui), specie gregali (almeno 5
individui), specie solitarie e/o territoriali, specie che vivono in
coppia (un maschio e una femmina), specie che vivono ad harem (un
maschio con piu' femmine) e specie con aggressivita' intraspecifica.
Oltre agli aspetti riproduttivi e alimentari, bisogna fare attenzione,
soprattutto negli acquari che ospitano piu' specie, ad introdurre
eventuali specie predatrici e in ogni caso deve essere particolarmente
curato l'arredo che deve assicurare nascondigli e zone di riposo.
Prevenzione delle malattie: tutti i pesci importati e destinati al
commercio devono essere sottoposti a isolamento per una migliore
acclimatazione, prima di essere ceduti a terzi, controllo giornaliero
degli acquari e ricambio parziale (15-20%) dell'acqua ogni 15 giorni;
controllo regolare (almeno ogni 15 giorni) del pH, dei nitrati e/o
fosfati; isolamento degli esemplari che mostrano patologie.
Nei negozi e nel commercio all'ingrosso la densita' dei pesci e le
dimensioni delle vasche possono variare in funzione della adeguatezza
degli impianti di depurazione, filtraggio e ossigenazione dell'acqua.
Specie con aggressivita' intraspecifica possono essere contenute per
brevi periodi in contenitori di dimensioni  inferiori.
Manifestazioni
Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni e'
consentito l'utilizzo di vasche di dimensioni inferiori ma tali da
consentire in ogni caso movimenti agevoli degli animali e comunque
autorizzati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti.
Note applicative
Sono consentite, nelle strutture gia' esistenti, per il primo triennio
di applicazione, variazioni delle misure delle strutture che ospitano
animali con tolleranza non superiore al 10% di quelle previste senza
che questo vada ad inficiare la tutela del benessere.
ALLEGATO B
Indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi o altri
ungulati  nel corso di manifestazioni popolari
1. Premessa
In attuazione del rinvio operato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 5/05
"Norme a tutela del benessere animale",  con il presente atto si
provvede  a fornire le indicazioni tecniche sulla base ( e nel
rispetto) delle quali i Comuni, ai sensi del medesimo articolo,
rilasciano l'autorizzazione allo svolgimento di gare di equidi o altri
ungulati nel corso di manifestazioni popolari. Di tale autorizzazione
- disposta una volta verificata la sussistenza delle condizioni,
modalita' e prescrizioni di seguito specificate, compresa la
individuazione del responsabile della manifestazione al quale spetta
garantire  la sicurezza delle persone - va data comunicazione alla
Regione ai fini della tenuta di un registro di tutte le manifestazioni
popolari con gare di equidi e altri ungulati.
Preme sottolineare inoltre che l'autorizzazione rilasciata dal Comune,
in conformita' a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 189/04
"Disposizioni concernenti il maltrattamento di animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate" pone al riparo le gare di equidi e altri ungulati svolte
nel corso di manifestazioni popolari dalla applicazione delle
disposizioni del Titolo IX bis del libro II del Codice penale
concernenti i delitti contro i sentimenti per gli animali.
Tanto premesso occorre innanzitutto precisare che le  indicazioni
tecniche sono rivolte a manifestazioni diverse da quelle comprese nei
calendari delle organizzazioni sportive ufficialmente riconosciute
(FISE, FITEC-ANTE, ecc.),  qualora prevalgano gli  elementi della
tradizione e della rievocazione storica in cui si svolge una
competizione con equidi. A titolo esemplificativo, si intendono
comprese manifestazioni quali il palio, la giostra, il torneo, mentre
non sono incluse in tali ambiti sfilate e cortei.
Si precisa infine che, ai fini di una effettiva  tutela del benessere
e della salute degli animali, vanno adottate tutte quelle ulteriori e
specifiche misure, procedure, comportamenti e controlli che si
rendessero necessari in ragione della particolarita' della singola
manifestazione (ad es. quanto a modalita' e regole delle competizioni
o a  peculiarita' dei percorsi e dei campi di gara).
2. Requisiti minimi di accesso degli equidi e degli altri ungulati
a) Identificazione degli equidi
La corretta e certa identificazione individuale degli animali e'
prerogativa  indispensabile per poter garantire il  benessere
animale.
Ogni animale iscritto alla gara deve portare un identificatore
elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e
ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro
del collo.
b) Documenti di accompagnamento
Ogni equide che partecipa alla manifestazione deve essere munito di:
- documento di identificazione a norma della decisione della
Commissione 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE, in cui e' riportato il
numero di identificazione elettronico di cui al punto 2.a)  nonche' il
punto dell'impianto,
- registro dei trattamenti farmacologici o suo stralcio (art. 15 DLgs
336/99),
- dichiarazione di provenienza degli animali [mod. 4] ( art. 31 DPR
320/54, come modificato dal DPR 317/96),
gli altri ungulati devono essere identificati secondo la normativa
vigente e devono essere scortati dal registro dei trattamenti
farmacologici o suo stralcio (art. 15 DLgs 336/99).
c) Controllo sanitario
Fermo restando l'assistenza veterinaria che deve essere garantita fin
dall'imminenza della gara, gli animali iscritti alla gara devono
superare un controllo veterinario favorevole, effettuato dal
responsabile dell'assistenza veterinaria, volto a verificare
l'idoneita' dell'animale per l'ammissione alla competizione da
svolgersi nell'imminenza della gara e comunque entro le 48 ore  che la
precedono, prevedendo di base almeno i seguenti accertamenti:
- verifica della corretta identificazione e della documentazione di
scorta richiesta;
- verifica che l'animale abbia un'eta' superiore ai quattro anni;
- verifica del buono stato di salute e dell'assenza di patologie
infettive;
- esame obbiettivo generale;
- esame dell'apparato respiratorio;
- esame dell'apparato cardiocircolatorio;
- esame clinico e/o strumentale dell'apparato locomotorio.
Gli animali che prendono parte alle gare debbono essere in buona
salute e realizzare le loro performances sulla base delle loro reali
capacita'.
Le prestazioni di un animale non possono pertanto essere modificate,
intenzionalmente o no, da trattamenti con l'impiego di sostanze
medicamentose, quali:
- sostanze che agiscono sul sistema nervoso;
- sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare;
- sostanze che agiscono sul sistema respiratorio;
- sostanze che agiscono sul sistema digestivo;
- sostanze che agiscono sul sistema urinario;
- sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo;
- sostanze che agiscono sul sistema muscolo scheletrico;
- sostanze che agiscono sulla pelle;
- sostanze che agiscono sul sistema immunitario, eccetto i vaccini;
- sostanze che agiscono sul sistema endocrino, secrezioni endocrine e
loro equivalenti sintetici;
- sostanze antiinfettive (escluse quelle ad azione antiparassitaria);
- sostanze antipiretiche, analessiche e antinfiammatorie;
- sostanze citotossiche.
Eventuali trattamenti farmacologici con sostanze sopra riportate, 
praticati a fini terapeutici ad animali iscritti alle manifestazioni
ed effettuate nel periodo antecedente alla gara, debbono essere
regolarmente registrati sul registro dei trattamenti. L'animale e'
riconosciuto idoneo al controllo sanitario per l'ammissione alle gare
solo se sono rispettati i tempi di sospensione prescritti.
3. Caratteristiche del fondo,  delle protezioni e dei finimenti
a) Allestimento del campo di gara
Il fondo del campo di gara deve essere sufficientemente soffice, privo
di buche e bonificato da elementi quali sassi o radici che potrebbero
compromettere l'equilibrio degli animali o provocare lesioni.
Se il fondo  e' erboso, lo sfalcio dell'erba deve essere
opportunamente curato nell'imminenza della manifestazione.
In presenza di fondi duri, come l'asfalto, l'acciotolato  e il
cemento, e' indispensabile ricoprire la pista con uno strato di
terreno di adeguato materiale e spessore (almeno 12 cm.), il cui
impasto e compattezza deve risultare omogeneo lungo tutto il
tracciato.
Le caratteristiche e le qualita' dell'impasto debbono essere definite
tenendo conto del tipo di equide o altro ungulato ammesso alla corsa e
quindi delle sue caratteristiche morfologiche.
b) Recinzioni a tutela degli animali
Il percorso di gara deve essere circoscritto con adeguate sponde,
salvo i casi in cui  la distanza del pubblico sia sufficiente a
garantire la sicurezza e l'incolumita' delle persone che assistono
alle manifestazioni. Le recinzioni devono essere capaci di ridurre
possibili rovinosi impatti degli animali e al tempo stesso devono
garantire la sicurezza e l'incolumita' degli spettatori.
Sono pertanto da valutare sia gli elementi strutturali, che devono
essere dimensionati adeguatamente in funzione delle masse che
potrebbero dover contenere, che i rivestimenti superficiali, i quali
debbono risultare dalla parte interna della recinzione del percorso
lisci, relativamente morbidi e di adeguato spessore.
Particolare cura deve essere posta anche sul comportamento dei
materiali strutturali in caso di rottura, evitando possibilmente  
quelli che spezzandosi possano creare punte acuminate.
Il responsabile della manifestazione, individuato dall'atto
autorizzativo, richiede l'intervento del Servizio Veterinario
dell'Azienda USL per la verifica delle condizioni della pista  prima
dell'inizio della gara.
c) Finimenti
Per finimenti si intendono tutti gli oggetti che si applicano alla
superficie del corpo del cavallo per condurlo o guidarlo, per fargli
compiere il servizio a cui e' adibito o  ripararlo dagli agenti
esterni.
Sono gli intermediari fra l'uomo ed il cavallo: se trascurati nella
confezione, nell'applicazione o nell'uso, possono apportare grave
danno allo stato di salute e benessere dell'animale.
Il responsabile dell'assistenza veterinaria, prima dell'inizio della
manifestazione, dovra' vigilare affinche' i finimenti siano idonei
alla tipologia di animale utilizzato e che non arrechino danni agli
stessi.
Al cavaliere puo' essere  concesso di calzare gli speroni, ad
esclusione di quelli a stella o appuntiti.
4. Assistenza veterinaria
L'organizzazione della manifestazione deve garantire la presenza di
una assistenza Veterinaria svolta da uno o piu' veterinari iscritti
all'Ordine dei Veterinari, particolarmente esperti in patologia
ippiatrica,  con il compito di:
- svolgere le verifiche preliminari per rilevare le condizioni fisiche
degli animali e verificarne l'idoneita' allo svolgimento della
competizione;
- assicurare nell'imminenza, durante  e sino al termine dello
svolgimento della  gara  idonea assistenza ad interventi anche  in
caso di urgenza.
5. Controlli ufficiali
Il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio
vigila sul rispetto delle condizioni prescritte, effettuando controlli
prima e durante la manifestazione sulla corretta identificazione degli
animali iscritti alla gara, sul  rispetto delle condizioni sanitarie e
di benessere previste.
E' compito del  Servizio Veterinario dell'Azienda USL  accertare sugli
equidi partecipanti  il rispetto del divieto di trattamenti con
l'impiego di sostanze medicamentose di cui al punto 2, lettera c) e il
rispetto della corretta registrazione sul registro dei trattamenti
farmacologici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 336/99.
Il Servizio Veterinario, su richiesta del responsabile della
manifestazione individuato dall'atto autorizzativo, effettua ai fini
della tutela degli animali  la verifica delle condizioni della pista e
delle recinzioni  prima dell'inizio della gara.
6. Contenuti minimi da riportare sull'atto autorizzativo
L'atto autorizzativo rilasciato dal Comune di riferimento deve
riportare almeno:
- luogo, data e ora dell'evento;
- generalita' del titolare dell'autorizzazione, individuato quale
responsabile dell'evento;
- generalita' del Medico Veterinario responsabile dell'assistenza agli
animali durante la gara e incaricato della visita sanitaria degli
equidi da ammettere alla gara stessa;
- l'obbligo da parte del responsabile dell'evento di acquisire il
parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL 
sulle condizioni della pista prima dell'inizio della gara.
L'atto autorizzativo deve inoltre riportare almeno che ogni equide:
1. deve essere identificato tramite transponder (microchip) impiantato
nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo e
2. deve essere scortato:
- da documento di identificazione a norma della Decisione della
Commissione 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE, in cui sia riportato il
numero di identificazione, nonche' il punto dell'impianto del
microchip,
- da dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4, art. 31 DPR
320/54, come modificato dal DPR 317/96),
- da registro dei trattamenti farmacologici o suo stralcio (art. 15
DLgs 336/99);
3. per partecipare alla manifestazione  deve essere sottoposto con
esito favorevole nelle 48 ore precedenti l'evento ad un controllo
sanitario da parte del Medico Veterinario incaricato
Copia dell'atto autorizzativo deve essere inviato al Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali della Regione e all'Azienda USL competente per
territorio.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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