REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO- ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E DESTINATARI
Art.	1 -  Principi generali e finalita'
Art.	2 -  Destinatari
TITOLO II - INTERVENTI
Art.	3 -  Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
Art.	4 -  Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in
Emilia-Romagna
Art.	5 -  Attivita' culturali, formative, di informazione e ricerca
Art.	6 -  Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione
dell'elenco regionale
Art.	7 -  Interventi straordinari
Art.	8 -  Concessione di benemerenze
Art.	9 -  Programmazione degli interventi ordinari ed accesso ai
relativi benefici TITOLO III - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA DEGLI EMILIANO- ROMAGNOLI NEL MONDO
Art.	10 -  Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
Art.	11 -  Costituzione e composizione della Consulta
Art.	12 -  Decadenza e sostituzione
Art.	13 -  Funzionamento della Consulta
Art.	14 -  Composizione e funzioni del Comitato esecutivo della
Consulta
Art.	15 -  Compiti del Consultore
Art.	16 -  Conferenze d'area
Art.	17 -  Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero
TITOLO IV -  DISPOSIZIONI FINALI
Art.	18 -  Relazione sull'attuazione della legge
Art.	19 -  Norma transitoria
Art.	20 -  Abrogazioni
Art.	21 -  Spese per il Presidente e per il funzionamento della
Consulta
Art.	22 -  Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
Art.	23 -  Norma finanziaria
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalita'
1. La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro
famiglie, nei discendenti e nelle loro comunita' una componente
essenziale della societa' regionale ed una risorsa da attivare al fine
di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano. La Regione
attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da
sostenere e sviluppare.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla
Costituzione, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le
iniziative statali e comunitarie, anche coordinandosi con eventuali
iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni a sostegno
degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso programmi di interventi
idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche
relazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e
sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza
degli emiliano-romagnoli all'estero;
b) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione, la
promozione socio-culturale, professionale ed economica degli
emiliano-romagnoli nelle societa' di accoglienza;
c) attivita' culturali dirette a conservare e valorizzare l'identita'
culturale della terra di origine ed a rinsaldare i rapporti con
l'Emilia-Romagna;
d) attivita' culturali e di ricerca storica volte ad inserire
l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella
formazione dei cittadini della Regione, in particolare dei giovani;
e) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti
internazionali, riguardanti le politiche familiari,
socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o
volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine degli
emiliano-romagnoli all'estero;
f) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento
sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti
rientranti nella regione;
g) attivita' di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed
istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino
con continuita' a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;
h) interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi ospitanti
le comunita' di emiliano-romagnoli.
4. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli
interventi indicati al Titolo II della presente legge. Tali interventi
sono sviluppati:
a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui
attivita' sia finalizzata alla cooperazione internazionale, allo
sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno
migratorio, inteso come risorsa dell'intera societa' regionale;
b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli,
anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne
il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonche'
l'integrazione nei Paesi ospitanti.
5. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con
le istituzioni della Repubblica e con gli organismi rappresentativi
degli italiani all'estero.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati
all'estero, nonche' le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo
di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non puo'
essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro
forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di
eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio
per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non piu' di
due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune
della regione;
c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una
sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da
almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di
cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme
per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano
costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 6.
TITOLO II
INTERVENTI
Art. 3
Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Regione Emilia-Romagna promuove e realizza a favore dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
a) interventi di formazione ed informazione, compresi stages presso
aziende emiliano-romagnole, realizzati in Italia ed all'estero,
finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e
professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e
culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione degli
emiliano-romagnoli;
b) interventi e manifestazioni volte a sviluppare relazioni economiche
con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonche'
a sostenere iniziative ed attivita' di carattere socio-economico delle
comunita' emiliano-romagnole;
c) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la
conoscenza della lingua italiana, nonche' la conoscenza della storia,
della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della
regione Emilia-Romagna, che delle comunita' emiliano-romagnole nel
mondo;
d) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli
residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio
regionale;
e) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione
italiana e del Paese ospitante, l'inserimento scolastico e la
partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
f) iniziative di solidarieta' e di sostegno per gli emiliano-romagnoli
all'estero che versino in stato di indigenza;
g) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale
riguardanti materie di interesse degli emigrati;
h) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e
della cultura, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche
e telematiche, fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro
comunita' e fra queste e l'Emilia-Romagna.
Art. 4
Interventi a favore degli italiani emigrati
che rientrano in Emilia-Romagna
1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) agli interventi in materia di supporto
all'imprenditorialita', formazione professionale, assistenza e
politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A
tal fine la Regione puo' realizzare attivita' di studio, assistenza,
consulenza, tutoraggio.
2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio,
provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in
condizioni di accertata indigenza:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in
un Comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in
Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.
3. A tal fine la Regione emana direttive ai Comuni affinche'
provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al
comma 2. Inoltre la Regione, nell'ambito delle specifiche risorse
annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in
base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entita'
delle somme che ciascun Comune dovra' corrispondere ai soggetti
richiedenti e le modalita' di erogazione delle stesse.
4. La Regione, di concerto con gli Enti locali, emana direttive per
individuare modalita' di coordinamento per eventuali altre provvidenze
che volontariamente gli Enti locali intendano prevedere per gli stessi
beneficiari.
Art. 5
Attivita' culturali, formative, di informazione e ricerca
1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno
migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene
attivita' culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna
borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.
2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli
emiliano-romagnoli all'estero. La Regione valorizza, altresi', le
esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono
particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico e
politico.
Art. 6
Interventi di sostegno all'associazionismo
ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza le attivita' e le funzioni di
carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale delle
associazioni che operano, con continuita' e senza fini di lucro, a
favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei
loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli
nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e
le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero,
aventi sede nei Paesi ospitanti, che abbiano uno statuto a base
democratica e presentino un programma biennale di attivita'. Le
federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di
emiliano-romagnoli all'estero.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per
il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentativita' delle
associazioni e delle federazioni.
4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione concede
contributi destinati a sostenere le attivita':
a) dei soggetti di cui al comma 2;
b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 7
Interventi straordinari
1. In coerenza con i principi di solidarieta' internazionale che la
Regione persegue, la Giunta puo' realizzare, d'intesa con le
competenti autorita' statali, sentite la competente Commissione
assembleare e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo,
interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamita',
conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o
politiche nei Paesi ospitanti.
Art. 8
Concessione di benemerenze
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, conferisce
annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero
che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.
Art. 9
Programmazione degli interventi ordinari
ed accesso ai relativi benefici
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta
regionale, il Piano triennale regionale degli interventi a favore
degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Piano triennale regionale individua:
a) i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi da
realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre
istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con enti, societa' ed associazioni
dotate della necessaria capacita' ed esperienza;
b) la misura, i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei
contributi agli Enti locali, alle associazioni e federazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, nonche' alle associazioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c);
c) le aree geografiche, le modalita' organizzative e di partecipazione
inerenti le Conferenze d'area previste all'articolo 16.
3. Le Province collaborano con la Regione per l'attuazione del Piano
triennale svolgendo funzioni di coordinamento sul territorio.
TITOLO III
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA
 DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
Art. 10
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
1. La Regione, al fine di attuare, qualificare e coordinare gli
interventi e le azioni di cui alla presente legge e valorizzare i
rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (di seguito
'Consulta').
2. La Consulta e' organo consultivo e strumento di iniziativa della
Giunta regionale, con compiti di proposta e di rappresentanza delle
esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli. La Consulta esercita
le seguenti funzioni:
a) formula, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta, pareri
e proposte in relazione al Piano triennale regionale degli interventi
a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, nonche' nell'ambito del
piano annuale di cui alla lettera h);
b) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e
provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
c) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie
riguardanti le comunita' emiliano-romagnole nel mondo;
d) promuove, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti
interessati, incontri ed iniziative riguardanti l'emigrazione,
finalizzati anche a tutelare e rappresentare i diritti degli
emiliano-romagnoli nel mondo;
e) promuove programmi culturali e manifestazioni per le comunita'
emiliano-romagnole all'estero;
f) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attivita'
delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli
all'estero;
g) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni e delle federazioni
degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui all'articolo 6, comma 2;
h) predispone il piano annuale delle proprie attivita';
i) presenta ogni anno una relazione sulle attivita' svolte;
j) svolge ogni altra attivita' di proposta in materia di emigrazione.
3. La Consulta agisce in collegamento con il Consiglio Generale degli
Italiani all'Estero (C.G.I.E.), con gli altri organismi dello Stato e
delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.
Art. 11
Costituzione e composizione della Consulta
1. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla
scadenza dell'Assemblea legislativa. La Consulta e' composta da:
a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale;
b) tre componenti della Commissione Assembleare competente, di cui
almeno uno della minoranza;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle Province
dell'Emilia-Romagna;
d) due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali;
e) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede
operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno
tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui
all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;
f) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti
stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle
associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica,
della dislocazione geografica e dell'attivita' svolta dalle
associazioni e federazioni medesime;
g) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore eta' e non superato
il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni
degli emiliano-romagnoli all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere dell'Emilia-Romagna;
i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patrocinio
sociale che operino in campo nazionale e regionale ed abbiano uffici
all'estero;
j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Universita' degli
studi aventi sede legale nella regione;
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende regionali
per il diritto allo studio universitario (ARSTUD) operanti nella
regione;
l) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Il Presidente della Consulta e' nominato dalla Giunta regionale
entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione
della Consulta secondo le disposizioni previste dall'articolo 17 della
legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale). Le designazioni dei
membri della Consulta da parte dei soggetti interessati devono
avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente della Consulta puo', sentito il parere del Comitato
esecutivo, di cui all'articolo 14, invitare ai lavori della Consulta
stessa rappresentanti di enti, membri del C.G.I.E. di origine
emiliano-romagnola, associazioni ed organismi, nonche' esperti o
consulenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I
soggetti invitati non hanno diritto di voto.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare
gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissioni
dell'Assemblea Legislativa interessati ai problemi posti all'ordine
del giorno.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte ai sensi
dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 12
Decadenza e sostituzione
1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del mandato
di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed
organizzazioni che li hanno designati e nel caso in cui i Consultori
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f) e g) perdano la residenza
nel Paese di emigrazione.
2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei
Consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle
riunioni della Consulta, ed avvia le procedure di sostituzione tramite
nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti interessati
per la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 13
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato
esecutivo e puo' costituire al proprio interno commissioni o gruppi di
lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo
svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria ed
in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi
componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.
3. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le
associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, al fine di coordinare le attivita' delle
comunita' emiliano-romagnole all'estero.
4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il
proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla
presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e
le modalita' di funzionamento del Comitato esecutivo, nonche' le
modalita' con cui il Presidente delega i Consultori a partecipare, in
sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero.
Art. 14
Composizione e funzioni
del Comitato esecutivo della Consulta
1. Il Comitato esecutivo e' composto dal Presidente della Consulta e
da sei membri eletti dalla Consulta stessa, almeno due dei quali
scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a) puo' richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della
Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e
delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del Piano
triennale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2,
lettera b);
d) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta in ordine agli atti
amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente
legge;
e) puo' esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta,
salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23,
comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 15
Compiti del Consultore
1. Ogni Consultore di cui alle lettere f) e g) del comma 1
dell'articolo 11 e' il referente della Regione nell'area geografica
individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze
delle collettivita' emiliano-romagnole.
2. Il Consultore, in particolare:
a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro
associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali
dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari italiani, nonche' con le altre istituzioni che
rappresentano l'Italia all'estero;
b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del Piano
triennale regionale ed annualmente presenta alla Consulta una
relazione sull'attivita' svolta e sullo stato delle collettivita'
emiliano-romagnole che rappresenta;
c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla
presente legge.
Art. 16
Conferenze d'area
1. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, puo' promuovere
Conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto
collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche
e per assicurarne una piu' estesa partecipazione. Alle Conferenze
partecipano gli Assessori regionali ed i Presidenti di Commissioni
assembleari interessati, o loro delegati, i Consultori ed i
rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli
emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonche' i rappresentanti
di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in
Italia e nell'area geografica prescelta per la Conferenza.
Art. 17
Conferenza regionale
degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la
Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale
momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti
ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti
attinenti al fenomeno dell'emigrazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Relazione sull'attuazione della legge
1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano
triennale di cui all'articolo 9, la Giunta presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione contenente informazioni
documentate sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5
e 7, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere
l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli
all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ed
iniziative dalla stessa promosse.
Art. 19
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativi alle leggi regionali abrogate all'articolo
20, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni
contenute nelle suddette leggi.
2. In sede di prima applicazione, la Consulta e' costituita a partire
dall'entrata in vigore della presente legge e termina il mandato allo
scadere dell'Assemblea legislativa. Il termine di cui all'articolo 11,
comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 20
Abrogazioni
1. Fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19 della
presente legge, sono abrogate le leggi regionali 21 febbraio 1990, n.
14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) e 14 aprile 1995, n.
35 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14
"Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione -
Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione").
Art. 21
Spese per il Presidente
e per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta
e del Comitato esecutivo, nonche' per l'assolvimento dei compiti ad
essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale
provvede con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e nei
relativi capitoli del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 23 della presente legge. Annualmente la Giunta regionale
provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il
funzionamento della Consulta individuando altresi' le tipologie delle
spese finanziabili.
2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura
delle spese relative ai componenti del Comitato esecutivo di cui
all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonche'
le risorse a copertura delle spese sostenute individualmente dai
Consultori, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai
Presidenti di associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli
all'estero, o loro rappresentanti, per la partecipazione a conferenze
e riunioni all'estero, possono essere messe a disposizione del
Presidente della Consulta, che, in qualita' di funzionario delegato
dalla Regione, le amministra in base alla disciplina regionale
inerente la gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.
3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea
all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al
50% dell'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1 della legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere
regionale).
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato
esecutivo, nonche' per le missioni svolte nell'ambito della carica di
Consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero e'
corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta
regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Lo stesso rimborso compete al Presidente ed ai
componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si
recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta
regionale. Il regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi
spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la
partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e
l'ammontare del rimborso delle spese.
5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato
esecutivo, ai componenti residenti sul territorio nazionale, ad
eccezione del Presidente, spettano un gettone di presenza ed il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.
Art. 22
Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
1. In materia di spese di rappresentanza, salvo diversa disposizione,
al Presidente della Consulta si applicano le disposizioni previste per
i consiglieri delegati alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 22 del
regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse
economali).
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e nei
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie o istituendo apposite
unita' previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati
della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1671 del 17 ottobre 2005; oggetto consiliare n. 664 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione  n. 36 in data  25 ottobre 2005;
assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la
salute e Politiche sociali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2006 del 15
marzo 2006, con relazione scritta del consigliere Mario Mazzotti;
approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta del 19 aprile 2006,
atto n. 13/2006.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art.4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n 34 che
concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale.  Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10."Norme
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo e' il
seguente:
"Art. 4  - Registri delle associazioni di promozione sociale
1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli
effetti rispettivamente l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle
associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).
2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni
di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio
regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2
e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attivita' da almeno
un anno.
3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi
rilevanza regionale, e precisamente:
a) le associazioni che operano in almeno cinque province del
territorio regionale attraverso articolazioni locali su base
associativa;
b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni
di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno
cinque registri provinciali.
4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non
aventi rilevanza regionale.
5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo e' condizione
necessaria per poter usufruire dei benefi'ci previsti dalla legge n.
383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e
valorizzazione previste dalla presente legge nonche' dalla normativa
di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da
quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge e'
incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui
alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).".
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il  testo dell'art.4 della legge regionale  9 dicembre 2002, n. 34
che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale .Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.
10 "Norme per la promozione e la  valorizzazione  dell'associazionismo
e'  gia' citato alla nota 1)  dell'articolo 2.
Comma 3
2) Il testo dell'art.17 della legge regionale 27 maggio 1994, n.24 che
concerne Disciplina delle nomine di competenza regionale e della
proroga degli organi amministrativi .Disposizioni sull'organizzazione
regionale e' il seguente:
"Art. 17 - Nomine su designazione
1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione
di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il
sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini
stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo
competente provvede a nominare i componenti gia' designati. In tal
caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo
dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che
pervengono le designazioni.
3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno
di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina,
non possa operare.
4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non
raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia
dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione
consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non
meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un
commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la
carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresi', secondo le
stesse modalita' di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per
gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli
organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove
elezioni.
Comma 6)
3) Il testo dell'art 23, comma 3 della legge regionale 27 maggio 1994,
n. 24 che concerne Disciplina delle  nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi e' il seguente:
"Art. 23 - Durata e funzionamento dei Collegi
(omissis)
3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione
di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento
e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 3
1) Il  testo  dell'art. 23, comma 3, della legge regionale  27 maggio
1994, n. 24 che concerne Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi .Disposizioni
sull'organizzazione regionale  e' gia' citato alla nota 3)  dell'art.
11.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 3
1) Il testo dell'art 2, comma 1 della legge regionale 14 aprile 1995,
n.42 che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale e' il seguente:
"Art. 2 - Indennita' di carica
L'indennita' mensile di carica dei Consiglieri regionali e' stabilita
nella misura del 65 per cento dell'indennita' mensile lorda di carica
percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art.
1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il  testo  dell'art.22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n.
6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per
il funzionamento delle casse  economali e' il seguente:
"Art. 22 - Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi di rappresentanza le spese funzionali
all'attivita' di relazione istituzionale della Regione nell'ambito dei
rapporti esterni, con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai fini
istituzionali e rappresentativi della Giunta regionale, del suo
Presidente, degli assessori e dei consiglieri delegati alla
Presidenza, purche' tali spese siano riferibili alle esigenze inerenti
la carica rivestita.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce budget
di spesa per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1.
3. Le spese di rappresentanza, debbono essere autorizzate dal
Presidente o dai singoli membri della Giunta, o dai consiglieri
delegati alla Presidenza, mediante apposito buono, ciascuno con
riferimento alle proprie funzioni.
4. I relativi rimborsi o contabilizzazione sono effettuati sulla base
della richiesta dell'interessato cui compete conservare la
documentazione concernente le spese sostenute.
5. Sono altresi' da considerarsi di rappresentanza le spese per
l'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza. La Giunta regionale programma la relativa spesa. Tali
spese fino ad un importo stimato non superiore a 5.000 Euro, sono
autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della
Giunta. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza di importo non superiore a 25.000 Euro vengono
realizzate secondo le modalita' di cui all'art. 16, secondo comma e
sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della
Giunta.
6. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza di importo superiore a 25.000 Euro, specificatamente
individuate nell'atto di programma, vengono singolarmente impegnate
con atto del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e
Strumentali.
7. Le strutture di rappresentanza della Regione in Roma e presso la
CEE possono effettuare, inoltre, le spese di cui ai commi 5 e 6 con
riferimento al budget autorizzato dal Presidente, anche con carta di
credito aziendale e sono dal Dirigente responsabile della struttura
opportunamente rendicontate.
8. La Direzione generale alla Presidenza garantisce il monitoraggio
delle iniziative autorizzate e la loro congruenza al programma
deliberato.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il  testo  dell'art 37  della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40  che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna
.Abrogazione delle L.R 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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