REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2006, n. 475

Misure per il consolidamento delle forme associative intercomunali e aggiornamento del Programma di riordino territoriale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
A. Misure per il consolidamento delle forme associative intercomunali
Premesso che:
- a partire dalla L.R. 24/96, e con le successive Leggi regionali
3/99, 11/01 e 6/04 questa Regione ha promosso lo sviluppo su tutto il
territorio regionale di una vasta rete di forme associative di Comuni,
incentivando la creazione di Associazioni intercomunali e Unioni di
Comuni, che ha portato all'attuale consolidamento di 24 Associazioni
intercomunali, 9 Unioni di Comuni e 18 Comunita' Montane che svolgono
tutte un cospicuo numero di funzioni e servizi comunali in forma
associata;
- il processo di progressivo rafforzamento di misure volte a garantire
la migliore funzionalita' ed efficienza delle forme associative dei
Comuni costituisce - nel piu' ampio contesto delle azioni programmate
per conseguire un piu' virtuoso sistema amministrativo regionale e
locale -  un punto essenziale del programma di mandato dell'ultima
legislatura regionale, inaugurata nel 2005;
- a questi obiettivi sono finalizzate, in particolare, le misure da
ultimo introdotte dalla L.R. 14/05, volte a consolidare (e
stabilizzare) il sistema di incentivazione delle forme associative,
attraverso l'eliminazione dei limiti di durata dei contributi
ordinari, l'incentivazione alla trasformazione delle Associazioni
intercomunali in Unioni di Comuni, e l'erogazione di nuovi contributi
in conto capitale per la realizzazione di investimenti per il
miglioramento delle gestioni associate;
premesso altresi' che:
- in una situazione di crescente difficolta' finanziaria per il
sistema delle autonomie locali nel suo complesso, caratterizzata da
una sempre minore disponibilita' di risorse e da vincoli crescenti per
il loro impiego, gli interventi pubblici di sostegno finanziario
devono essere sempre piu' orientati alla selezione qualitativa ed alla
promozione di azioni sinergiche di sviluppo dei territori, coerenti
con il piu' ampio contesto del Programma territoriale regionale, la
cui adozione e' prevista tra le priorita' strategiche del presente
mandato amministrativo;
- che i richiamati obiettivi di qualificazione degli interventi
pubblici di sviluppo territoriale, che necessariamente coinvolgono il
sistema amministrativo locale, possono essere piu' efficacemente
perseguiti valorizzando l'apporto delle forme associative dei Comuni,
e specialmente delle Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane che,
superando lo stretto  limite dei confini amministrativi dei singoli
Comuni, individuano ambiti istituzionali nuovi e piu' vasti che
traggono la propria legittimazione dai Comuni stessi e perseguono
obiettivo di sviluppo attraverso politiche integrate territoriali;
- e' coerente con tale prospettiva il ruolo gia' riconosciuto alle
Comunita' Montane dalla L.R. 2/04, quali soggetti protagonisti del
processo di negoziazione volto allo sviluppo dei territori montani;
- in questa stessa prospettiva va riconosciuto anche  alle altre forme
associative dei Comuni un ruolo strategico per lo sviluppo integrato
del territorio a livello sovracomunale, data la loro capacita' di
negoziazione sinergica in rappresentanza dei Comuni che le compongono,
la loro attitudine ad una programmazione strategica di area vasta ed
intersettoriale, ed infine la loro capacita' di attrarre risorse
private e catalizzare risorse pubbliche settoriali indirizzandole in
disegni coerenti di sviluppo territoriale, anche in forza delle
disposizioni legislative piu' sotto indicate (art. 12, L.R. 11/01 e
art. 14 della L.R. 6/04);
- in coerenza con queste finalita' si sono sviluppati anche i piu'
recenti interventi legislativi di settore, nel cui contesto si sono
progressivamente attuate  politiche finanziarie di sostegno e
politiche di allocazione delle funzioni amministrative sempre piu'
attente al fenomeno delle forme associative stabili dei Comuni;
ritenuto che:
- e' del tutto coerente con le finalita' sopra richiamate promuovere
incisivi interventi di coordinamento intersettoriale che ricompongano,
in un disegno il piu' possibile organico e sistematico, la
molteplicita' di interventi regolatori e di sostegno finanziario che
ricadono sulle medesime aree territoriali di sviluppo sovracomunale,
tendenzialmente coincidenti con una o piu' forme associative di Comuni
aggregate tra loro;
- il pieno raggiungimento di questo obiettivo sembra esigere una
molteplicita' di interventi di riordino, anche a carattere
legislativo, delle vigenti discipline settoriali di erogazione di
contributi alle forme associative, rispetto ai quali l'aggiornamento
del Programma di riordino territoriale rappresenta solo uno stadio
preliminare, e tuttavia imprescindibile per garantire la tempestiva
erogazione dei contributi a sostegno dell'associazionismo;
- in tale contesto, e a legislazione vigente, possono essere sin d'ora
portati a pieno effetto gli articoli 12 L.R. 11/01 ("Criteri
preferenziali per l'erogazione di contributi agli Enti locali") e 14
L.R. 6/04 ("Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi
settoriali alle forme associative degli Enti locali"), indirizzati
entrambi a vincolare i contributi regionali di settore, anche se
delegati alle Province, a prevedere criteri preferenziali di
erogazione nei confronti delle forme associative sovracomunali;
considerato che, a tal fine, risulta necessario istituire, quale sede
di raccordo e lavoro comune tra le diverse strutture regionali, un
"tavolo per l'associazionismo intercomunale", coordinato dalla
Direzione generale Affari legislativi ed istituzionali che, similmente
al "nucleo tecnico regionale" per la montagna, istituito ai sensi
dell'art. 10 della L.R. 2/04, promuova il raccordo degli interventi
settoriali, al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse
che dovranno prioritariamente confluire su interventi strategici per
le forme associative coinvolgendo anche, ove occorra, le Province e le
forme associative dei Comuni;
B. Quarto aggiornamento del Programma di riordino territoriale
visti:
- l'art. 33 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare i
commi 3 e 4, secondo cui le Regioni predispongono, concordandolo con i
Comuni nelle apposite sedi concertative, un Programma di
individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di
funzioni e servizi, e provvedono a disciplinare, con proprie leggi,
nell'ambito del Programma territoriale di cui al comma 3, le forme di
incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei
Comuni;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in particolare:
- l'art. 9, che disciplina i contenuti del Programma di riordino
territoriale stabilendo che esso:
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per
l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi dell'art. 23 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
b) individua le fusioni, le Unioni, le Comunita' Montane e le
Associazioni intercomunali;
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e
straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Comunita'
Montane e delle Associazioni intercomunali;
- l'art. 10, che disciplina il procedimento per la formazione e
l'aggiornamento del Programma, prevedendo:
a) al comma 1, che il Consiglio regionale (ora Assemblea legislativa
regionale) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la
formulazione del Programma di riordino territoriale in ordine ai
contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9;
b) al comma 3, che il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno
triennale, sulla base delle proposte formulate dai Comuni
interessati;
richiamati:
- la propria deliberazione n. 1113 del 12 giugno 2001, con la quale e'
stato approvato il primo Programma secondo il procedimento previsto
dall'art. 27 della L.R. 11/01, e le proprie successive deliberazioni
n. 496 del 25 marzo 2002,  n. 2621 del 23 dicembre 2002 e n. 121 del
31 gennaio 2005, con le quali si e' proceduto ad aggiornamenti del
Programma medesimo;
- gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino
territoriale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n.
311 del 19 dicembre 2001;
visto l'art. 27 della L.R. 14/05 con il quale e' stato modificato
l'art.14 della citata L.R. 11/01, e piu' precisamente e' stato:
- modificato il comma 2 del citato articolo, mediante la soppressione
della previsione della durata massima di cinque anni dei contributi
destinati alle forme associative e della necessaria riduzione
dell'entita' dei contributi a partire dal terzo anno e fino al
quinto;
- sostituito il precedente comma 5 con una nuova disposizione, ai
sensi della quale il Programma di riordino territoriale prevede
l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle
Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni;
- inserito il nuovo comma 6-bis, ai sensi del quale il Programma di
riordino territoriale puo' prevedere altresi' l'erogazione di
contributi in conto capitale in favore delle forme associative per
spese di investimento finalizzate ad una piu' efficace gestione
associata di funzioni e servizi;
considerato quindi necessario adeguare il Programma di riordino alle
predette innovazioni legislative;
vista l'intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata tra il
Ministero dell'Interno, ANCI, UNCEM, Regioni e Province Autonome il 28
luglio 2005 (atto rep. n. 873), che avvia il procedimento per
trasferire alle Regioni una quota dei fondi statali destinati
all'erogazione di contributi alle Unioni, alle Comunita' Montane e
fusioni;
richiamata altresi' l'ulteriore Intesa integrativa, sancita l'1 marzo
2006 nella Conferenza Unificata tra il Ministero dell'Interno, ANCI,
UNCEM, Regioni e Province Autonome, volta a regolare criteri,
modalita' e condizioni per il riparto tra le Regioni delle risorse
statali a sostegno dell'associazionismo comunale, e richiamato in
particolare l'art. 5 della suddetta Intesa ai sensi del quale le
Regioni si impegnano a valutare gli effetti conseguenti
all'applicazione delle suddette Intese;
ritenuto quindi necessario, nell'aggiornare il Programma di riordino
territoriale, dettare la disciplina di prima applicazione delle Intese
summenzionate per la gestione delle risorse statali;
ritenuto inoltre necessario procedere ad una ulteriore revisione della
parte seconda del Programma concernente i criteri per la concessione
dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle forme
associative, provvedendo, in particolare:
- a modificare la Tabella B, che elenca le funzioni ammesse a
finanziamento ed il relativo contributo erogabile, intervenendo sugli
importi dei contributi, in particolare su quelli previsti per le
macrovoci, in alcuni casi per incrementarli, al fine di incentivare la
gestione associata di tutte le funzioni ricomprese nella macrovoce, in
altri, invece, per diminuirli, tenuto conto della minore rilevanza
delle funzioni correlative, in altri ancora, incrementando l'importo
di singole funzioni allo scopo di dare ulteriore impulso a una serie
di gestioni associate particolarmente rilevanti e onerose, avuta
presente anche la sussistenza o meno di altre fonti di finanziamento
statale e regionale rivolte alle forme associative e in generale ai
Comuni;
- ad incentivare l'aggregazione delle forme associative tra loro,
tenuto conto che l'esigenza di una gestione di area vasta puo' portare
alla formazione di un ambito territoriale di gestione coincidente con
quello di una pluralita' di forme associative;
- ad effettuare la ricognizione delle modificazioni istituzionali
intervenute in alcune forme associative e, conseguentemente, di
aggiornare l'elenco delle forme associative attualmente attive in
Regione di cui alla Parte IV del Programma, tenendo conto di quelle
nel frattempo costituite o trasformate;
- ad aggiornare le tabelle demografiche di cui alla Parte IV del
Programma sulla base di dati piu' aggiornati rispetto a quelli presi
in considerazione nella precedente versione del Programma, e,
precisamente, dei dati riferiti all'1/1/2005 ricavabili dalle
statistiche ufficiali del Servizio Statistico della Regione;
sentiti:
- la Conferenza Regione Autonomie-locali di cui all'art. 25 della L.R.
3/99, nella seduta del 3 aprile 2006;
- il Comitato regionale per lo Sviluppo delle gestioni associate tra
gli Enti locali, di cui all'art.16 della L.R. 11/01, nella seduta del
30 marzo 2006;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria delibera
447/03, dal Direttore generale agli Affari istituzionali e
legislativi, dott.ssa Filomena Terzini;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'aggiornamento del Programma di riordino
territoriale, nel testo allegato che costituisce parte integrante del
presente atto, comprensivo delle parti modificate e di quelle non
oggetto di modifica rispetto al precedente aggiornamento del
Programma, approvato con la propria deliberazione 121/05;
2) di pubblicare il suddetto aggiornamento del Programma di riordino
territoriale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
sostituendo a tutti gli effetti il Programma di riordino territoriale
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27
del 18 febbraio 2005;
3) di stabilire che, con successivo atto del Direttore generale agli
Affari istituzionali e legislativi si provvedera', a norma dell'art.
40, comma 1, lett. m), L.R. 43/01 e della delibera di Giunta 447/03,
Allegato A, punto 2.2.1., e in raccordo con le strutture della
Presidenza competenti in materia di governance territoriale ad
istituire e disciplinare l'attivita' del "tavolo per l'associazionismo
intercomunale", specificandone la composizione e regolandone i compiti
in modo tale da assicurare:
a) il costante monitoraggio e valutazione preventiva degli atti
settoriali per l'erogazione di contributi ai Comuni associati;
b) il coordinamento e l'armonizzazione dei contenuti del Programma con
le discipline di erogazione dei contributi di settore.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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