REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2216

L.R. 13/99 norme in materia di spettacolo - Avviso per la presentazione dei progetti relativi ad attivita' ed interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo - Triennio 2006-2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo";
- la delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 38 del
21/12/2005 "Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi
della L.R. 13/99, art. 5 - Obiettivi, azioni prioritarie e procedure
per il triennio 2006-2008";
considerato che la suddetta delibera prevede, tra l'altro, al
paragrafo 8) dell'Allegato A), l'approvazione e divulgazione da parte
della Regione dell'Avviso per la presentazione di progetti di
attivita' e di interventi per spese di investimento da realizzare nel
triennio 2006-2008;
visto l'Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attivita'
e interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo -
Triennio 2006-2008 - L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" -
conforme al citato Programma regionale 2006-2008 e riportato
nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
vista la LR 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
richiamata la propria deliberazione 447/03 "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 40/01 e della
sopracitata deliberazione 447/03, del parere favorevole di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione e
Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'avviso per la presentazione di progetti relativi ad
attivita' e interventi per spese di investimento nel settore dello
spettacolo - Triennio 2006-2008 - L.R. 13/99 "Norme in materia di
spettacolo", riportato nell'Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di pubblicare l'Avviso indicato al punto 1) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di darne opportuna
divulgazione.
ALLEGATO A)
Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attivita' e
interventi strutturali nel settore dello spettacolo - Triennio
2006-2008 L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo"
Indice
1. Attivita' di spettacolo - Interventi di spesa corrente
1.1 Tipologie dell'intervento regionale
1.2 Soggetti attuatori
1.3 Termini e documentazione per la presentazione delle domande
1.3.1 Termini
1.3.2 Documentazione
1.4 Modalita' dell'intervento regionale
A. Convenzioni
A.1 - Convenzioni per attivita' di spettacolo
A.1.1 - Requisiti per accedere al finanziamento tramite Convenzioni
A.1.2 - Criteri e modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie
ai soggetti convenzionati per attivita' di spettacolo dal vivo
A.2 - Convenzioni per coordinamento e promozione di  settori specifici
dello spettacolo
A.3 - Procedure per la stipula delle Convenzioni
A.4 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti
A.5 - Variazioni dei programmi di attivita'
A.6 - Revoche e riduzione dei finanziamenti
B. Accordi con le Province
B.1 - Requisiti per accedere al finanziamento tramite gli Accordi
B.2 - Criteri per la valutazione delle attivita' da finanziare tramite
gli Accordi
B.3 - Procedure per la stipula degli Accordi
B.4 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti
B.5 - Variazioni dei programmi di attivita'
B.6 - Revoche e riduzioni dei finanziamenti
C. Le Attivita' bandistiche all'interno degli Accordi
C.1 - Soggetti interessati
C.2 - Requisiti dei destinatari dei finanziamenti
C.3 - Durata e tipologia dei corsi
C.4 - Documentazione
C.5 - Indicazioni per la compilazione dei registri e la realizzazione
dei corsi
C.6 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti
C.7 - Verifiche e riduzioni dei finanziamenti
2. Interventi strutturali - Spese di investimento
2.1 Tipologie dell'intervento regionale
2.2 Soggetti attuatori
2.3 Modalita' dell'intervento regionale: Accordi con le Province e i
soggetti attuatori
2.3.1 Procedure per la stipula degli Accordi provinciali
2.4 Termini e documentazione per la presentazione delle domande
2.4.1 Termini
2.4.2 Documentazione
2.5 Criteri di valutazione
2.6 Assegnazione e liquidazione dei contributi
2.7 Variazione dei programmi di attivita'
3. Verifiche Amministrativo-contabili
4. Informativa per il trattamento dei dati
La Regione, in accordo con gli Enti locali, sostiene le attivita' e
gli interventi relativi allo spettacolo indicati all'art. 4 della L.R.
13/99 "Norme in materia di spettacolo" attraverso contributi per:
- spesa corrente (comma 1)
- spese di investimento (comma 2).
Con il presente Avviso e in attuazione del "Programma regionale in
materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99, art. 5 - Obiettivi,
azioni prioritarie e procedure per il triennio 2006-2008" (delibera
dell'Assemblea Legislativa regionale n. 38 del 21/12/2005), la Regione
comunica i termini e le modalita' per la presentazione di progetti
relativi ad attivita' e interventi per spese di investimento da
realizzare nel triennio 2006-2008.
1 - Attivita' di spettacolo - Interventi di spesa corrente
1.1 - Tipologie dell'intervento regionale
La Regione sostiene le attivita' di spettacolo coerenti con gli
obiettivi individuati al paragrafo 2. del citato Programma regionale
in materia di spettacolo per il triennio 2006-2008 (d'ora in poi
Programma regionale), nell'ambito delle azioni prioritarie ivi
indicate al paragrafo 3.1 e con specifico riferimento ai diversi
settori: attivita' teatrali, musica, danza, cinema e audiovisivi.
La Regione interviene con le modalita' indicate al successivo
paragrafo 1.4, e cioe' tramite Convenzioni con soggetti pubblici e
privati ed Accordi con le Province.
1.2 - Soggetti attuatori
Possono presentare progetti per le attivita' previste dal Programma
regionale soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello
spettacolo, comunque organizzati sul piano giuridico amministrativo e
che rispondono ai seguenti requisiti:
- avere sede nel territorio regionale;
- presentare un progetto di attivita' triennale;
- avere svolto attivita' nel settore dello spettacolo per almeno 3
anni, con programmazione regolare e continuativa;
- essere dotati di struttura organizzativa e finanziaria adeguata alle
attivita' programmate;
- rispettare i contratti collettivi di lavoro;
- presentare un bilancio finanziario che preveda un totale di costi
annui non inferiore a Euro 60.000,00, ad eccezione di progetti che
ricadono su aree particolarmente sfavorite dal punto di vista
dell'offerta di spettacolo;
- nel caso gestiscano una sede, questa deve essere in regola con le
norme di sicurezza.
Per quanto riguarda specificamente l'attivita' bandistica si rimanda
al successivo paragrafo C "Le attivita' bandistiche all'interno degli
Accordi", nel quale vengono definiti i requisiti di accesso, la
documentazione da presentare, i criteri di valutazione delle attivita'
e le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.
1.3 - Termini e documentazione per la presentazione dei progetti
1.3.1 - Termini
I progetti devono essere presentati:
- in bollo, se dovuto, alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Cultura,
Sport e Tempo libero, Viale Aldo Moro n. 64 - 40127 Bologna,
improrogabilmente entro le ore 13 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Per i progetti inviati a mezzo posta fara' fede la data del timbro
postale;
- contestualmente all'Assessorato alla Cultura della Provincia in cui
ha sede legale il soggetto attuatore.
Per quanto riguarda rassegne e festival, la Provincia territorialmente
competente e' quella in cui si svolge prevalentemente la
manifestazione.
I soggetti che propongono attivita' di coordinamento e promozione di
settori specifici dello spettacolo (tipologia da sottoporre a
Convenzione come indicato al paragrafo 4.1, lettera b), del Programma
regionale) devono presentare i propri progetti solo alla Regione
Emilia-Romagna entro il termine sopra indicato.
1.3.2 - Documentazione
a) I soggetti che intendono proporre attivita' o iniziative da
includere negli Accordi fra Regione e Provincia o nelle Convenzioni
per attivita' di spettacolo da stipulare con la Regione (Programma
regionale, paragrafo 4.1 lett. a) devono presentare un progetto di
attivita' relativo al triennio 2006-2008.
Il progetto deve contenere la seguente documentazione:
1) richiesta di finanziamento redatta secondo lo schema Allegato 1 al
presente Avviso, accompagnata da copia del documento di identita' del
legale rappresentante.
(N.B. L'Allegato 1 e' composto di due fac-simili: "Richiesta di
finanziamento triennio 2006-2008", da utilizzarsi al momento del
bando, e "Trasmissione progetto di attivita' anno...", da utilizzarsi
in seguito.);
2) relazione contenente le linee generali delle attivita' da svolgere
nel triennio;
3) relazione sulla programmazione delle attivita' e delle iniziative
per l'anno 2006, con specifico riferimento alle azioni prioritarie
indicate nel Programma regionale al paragrafo 3.1.
La relazione dovra', inoltre, contenere i seguenti elementi:
- finalita', obiettivi culturali e programmi dell'attivita' di
produzione e distribuzione (per "rassegne e festival": finalita',
obiettivi culturali e contenuti della programmazione);
- ospitalita';
- collaborazione con altri soggetti;
- attivita' laboratoriali;
- formazione del pubblico e promozione (incontri, mostre,
registrazioni audio-video, pubblicazioni, etc..);
- formazione ed aggiornamento del proprio nucleo artistico, tecnico ed
organizzativo;
- altre attivita' significative;
4) scheda riassuntiva dell'attivita' da svolgere e del Bilancio
preventivo per l'anno 2006 (Allegato 2 per organismi di produzione e
allegato 3 per rassegne e festival);
5) schemi dei Bilanci preventivi per gli anni 2007 e 2008 (Allegato
5);
6) relazione artistica consuntiva e scheda contenente i dati
dell'attivita' e del bilancio consuntivo relativi all'ultimo anno di
attivita' (Allegato 2 per organismi di produzione, Allegato 3 per
rassegne e festival).
Per i soggetti finanziati ai sensi della L.R. 13/99 nel triennio
2003-2005, vale la documentazione consuntiva da inviare entro il 28
febbraio 2006 (Accordi) e 30 aprile 2006 (Convenzioni), secondo le
procedure previste nello scorso triennio.
Tutti i documenti presentati devono recare, sull'ultima pagina, timbro
e firma in originale del legale rappresentante.
b) I soggetti che presentano progetti per attivita' di coordinamento e
promozione di settori specifici dello spettacolo (Programma regionale,
paragrafo 4.1, lett. b) devono allegare la seguente documentazione:
1) richiesta di finanziamento redatta secondo lo schema allegato 1 al
presente Avviso, accompagnata da copia del documento di identita' del
legale rappresentante.
(N.B. L'Allegato 1 e' composto di due fac-simili: "Richiesta di
finanziamento triennio 2006-2008", da utilizzarsi al momento del
bando, e "Trasmissione progetto di attivita' anno...", da utilizzarsi
in seguito.);
2) relazione contenente le linee generali delle attivita' da svolgere
nel triennio;
3) relazione sulla programmazione delle attivita' e delle iniziative
per l'anno 2006, con specifico riferimento alle azioni prioritarie
indicate nel Programma regionale al paragrafo 3.1.
4) schema di Bilancio del progetto per il quale si richiede il
finanziamento con l'indicazione dei ricavi e dei costi per l'anno
2006, specificando le voci attinenti la propria tipologia di attivita'
(Allegato 4);
5) schemi dei Bilanci preventivi per gli anni 2007 e 2008 (Allegato
5).
Tutti i documenti presentati devono recare, sull'ultima pagina, timbro
e firma in originale del legale rappresentante.
1.4 - Modalita' dell'intervento regionale
La Regione interviene a sostegno delle attivita' proposte tramite:
A - Convenzioni fra Regione e soggetti attuatori: - per attivita' di
spettacolo;
- per coordinamento e promozione di settori specifici dello
spettacolo.
B - Accordi fra Regione e Province.
C -  nell'ambito degli Accordi e di quanto specificamente previsto
all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 13/99, sostiene l'attivita'
bandistica affidandone la programmazione alle Province.
La Regione, con il concorso degli Enti locali, valutera' lo strumento
di intervento piu' idoneo sulla base dei progetti presentati e della
loro rispondenza agli obiettivi ed ai criteri stabiliti nel Programma
Regionale.
A - Convenzioni
Le Convenzioni sono lo strumento con il quale la Regione, sentiti
anche gli Enti locali e il Comitato scientifico dello Spettacolo di
cui all'art. 6 della L.R. 13/99, attiva un rapporto diretto di
negoziazione con i soggetti proponenti.
La Regione stipula Convenzioni per:
a) attivita' di spettacolo ("Produzione e distribuzione" e "Rassegne e
festival"), con i soggetti che si distinguono per qualita', struttura
organizzativa e finanziaria, capacita' di proiettarsi oltre la
regione, disponibilita' di risorse per interventi e servizi per il
pubblico, qualificazione professionale;
b) attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici dello
spettacolo, cosi' come espressamente individuate all'interno delle
azioni prioritarie descritte nel Programma regionale al paragrafo 3.1,
anche in collaborazione con i soggetti ivi indicati.
A.1 - Convenzioni per attivita' di spettacolo ("Produzione e
distribuzione", "Rassegne e festival")
A.1.1 - Requisiti per accedere al finanziamento tramite Convenzioni.
Con riferimento alla lettera a) del precedente paragrafo, possono
stipulare Convenzioni con la Regione soggetti pubblici e privati
comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
 1. avere sede nel territorio regionale;
 2. presentare un programma di attivita' triennale;
 3. svolgere attivita' di rilievo almeno regionale;
 4. aver instaurato stabili rapporti con gli Enti locali;
 5. aver svolto attivita' nel settore dello spettacolo per almeno 3
anni con programmazione regolare e continuativa;
 6. garantire affidabilita' finanziaria, da evincersi dai dati di
bilancio dell'esercizio precedente, in relazione all'equilibrio fra le
varie componenti dei ricavi e dei costi;
 7. presentare un bilancio finanziario che preveda un totale di costi
annui non inferiore a:
- 775.000,00 Euro per le produzioni teatrali (il limite viene fissato
in 400.000 Euro per i soggetti che si occupano stabilmente di nuove
forme di teatro contemporaneo);
- 260.000,00 Euro per rassegne e festival di teatro e danza;
- 775.000,00 Euro per rassegne e festival di musica classica;
- 300.000,00 Euro per rassegne e festival di musica contemporanea;
- 150.000,00 Euro per rassegne di musica jazz, rock, blues, soul,
ecc.;
- 520.000,00 Euro per rassegne e festival di cinema;
 8. essere dotati di una struttura organizzativa di elevata
professionalita' sul piano artistico, tecnico e
amministrativo-gestionale;
 9. rispettare i contratti collettivi di lavoro;
10.
promuovere forme di conservazione e di valorizzazione del  proprio
patrimonio teatrale;
11. nel caso gestiscano una sede, questa deve essere in regola con le
norme di sicurezza.
Nell'individuazione dei soggetti con i quali convenzionarsi, la
Regione terra' conto, inoltre, delle seguenti attivita':
- l'attuazione di forme di collaborazione con altri qualificati
organismi del settore;
- la promozione e formazione del pubblico, anche attraverso forme di
collaborazione con istituzioni scolastiche;
- la formazione del proprio nucleo artistico, tecnico e
organizzativo;
- nel caso di rassegne e festival, la Regione terra' conto
dell'organicita' dei programmi, con particolare riguardo alle
espressioni del '900 e della contemporaneita', delle attivita' di
promozione, della risonanza della manifestazione oltre i confini
regionali.
A.1.2 - Criteri e modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie
ai soggetti convenzionati per attivita' di spettacolo dal vivo.
Nel triennio 2006-2008 le risorse regionali verranno assegnate con il
sistema di valutazione sperimentato nello scorso triennio.
Questo sistema servira' a definire l'entita' del finanziamento annuale
che sara' ripartito in due quote:
a) quota base;
b) quota variabile.
La finalita' della quota base risiede essenzialmente nel
riconoscimento della rilevanza delle istituzioni culturali e
dell'arricchimento che la loro stessa esistenza e attivita' producono
per la societa' regionale.
Il suo ammontare e' pari al 70% della media dei finanziamenti dei due
anni precedenti. Si terra' inoltre conto di incrementi eventualmente
disponibili in relazione allo stanziamento del Bilancio regionale
2006.
Per le nuove convenzioni la quota base 2006 verra' rapportata al 70 %
del finanziamento medio concesso nel 2005 a soggetti analoghi per
tipologia di attivita' e tenendo conto della dimensione finanziaria.
L'ammontare della quota base rimarra' invariato per i tre anni della
convenzione, compatibilmente con le effettive disponibilita' del
bilancio regionale, e salvo quanto previsto al successivo paragrafo
A.6.
La quota variabile e' finalizzata al grado di perseguimento degli
obiettivi regionali individuati dal Programma regionale, misurato
attraverso l'applicazione degli indicatori elencati nel medesimo
Programma al paragrafo 4.3.3 "La determinazione della quota variabile
e gli indicatori di attivita'".
Il suo ammontare sara' stabilito annualmente per ciascun destinatario,
nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale, e verra'
determinato:
- in rapporto alla quota base;
- in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in
relazione agli indicatori di attivita' sopra citati;
- in relazione ai risultati complessivamente ottenuti dai soggetti
convenzionati.
Il finanziamento regionale a favore dei singoli soggetti sara' quindi
determinato dalla somma della quota base e della quota variabile.
Esso verra' erogato in due soluzioni: la quota base, a seguito del
perfezionamento degli atti relativi alla concessione dei
finanziamenti, al fine di far fronte alle spese gia' sostenute dai
soggetti per avviare le attivita' programmate, con ampio anticipo
rispetto all'adozione degli atti stessi.
La quota variabile verra' erogata a seguito dell'istruttoria
effettuata sulla base della documentazione consuntiva da presentare
ogni anno.
A.2 - Convenzioni per coordinamento e promozione di settori specifici
dello spettacolo.
La Regione stipula Convenzioni triennali con soggetti pubblici e
privati, con sede nel territorio regionale, che svolgono attivita' di
coordinamento e promozione di settori specifici dello spettacolo (e
quindi non rientranti nel precedente punto A.1), cosi' come
espressamente individuate all'interno delle azioni prioritarie
indicate nel Programma regionale al paragrafo 3.1, anche in
collaborazione con i soggetti ivi indicati.
Tali soggetti devono possedere comprovata esperienza ed essere
maggiormente rappresentativi nei diversi settori dello spettacolo.
Ai soggetti convenzionati verra' erogato un finanziamento annuale in
un'unica soluzione, al fine di far fronte alle spese sostenute dai
soggetti per avviare le attivita' programmate, con largo anticipo
rispetto all'adozione del provvedimento di concessione.
L'entita' del finanziamento rimarra' invariata nel corso del triennio,
compatibilmente con le effettive disponibilita' del bilancio regionale
e salvo quanto previsto al successivo paragrafo A.6.
A.3 Procedure per la stipula delle Convenzioni
Per quanto riguarda la stipula e la gestione delle Convenzioni si
stabiliscono le seguenti procedure:
- per le attivita' di spettacolo (precedente paragrafo A.1), i
soggetti interessati inviano alla Regione e alle Province i progetti
triennali ed i progetti per il primo anno di attivita';
- per le attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici
dello spettacolo (precedente paragrafo A.2), i soggetti interessati
inviano alla Regione i progetti triennali ed  i progetti per il primo
anno di attivita';
- la Regione valuta i progetti e acquisisce le proposte di Convenzione
per attivita' di spettacolo formulate dalle Province;
- la Regione approva gli schemi di convenzioni tipo, le attivita' da
convenzionare, i soggetti attuatori e concede i finanziamenti per il
primo anno (in un'unica soluzione per le convenzioni di coordinamento
e promozione di settori specifici dello spettacolo, in due soluzioni -
quota base e quota variabile- per le convenzioni per attivita' di
spettacolo dal vivo), eroga i finanziamenti e stipula le Convenzioni.
Ogni Convenzione deve contenere:
- il richiamo agli obiettivi ed alle azioni prioritarie del Programma
regionale ai quali si riferisce la Convenzione;
- i progetti da realizzare nel triennio 2006-2008, con l'indicazione
specifica dell'attivita' da attuare nel primo anno ed i relativi
costi, le linee generali di attivita' per il biennio successivo ed i
costi presunti per la loro realizzazione;
- la durata della Convenzione e il rimando a cadenza annuale della
conferma o eventuale aggiornamento della Convenzione stessa;
- per le Convenzioni per attivita' di spettacolo, l'ammontare della
quota base annuale per i tre anni di riferimento;
- per le Convenzioni per attivita' di coordinamento e promozione di
settori specifici dello spettacolo, il finanziamento della Regione per
il primo anno e la previsione per gli anni successivi;
- i tempi e le modalita' di erogazione del finanziamento e le
condizioni di eventuali riduzioni o revoche;
- le verifiche amministrativo-contabili;
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori di fornire alla Regione
dati e informazioni anche in forma aggregata sull'andamento della
propria attivita', ai fini dell'attuazione del monitoraggio
regionale.
A.4 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti
La Regione eroga il finanziamento per l'anno 2006 con le modalita'
gia' indicate ai precedenti paragrafi A.1.2 e A.2.
Negli anni 2007 e 2008 la Regione, nell'ambito della disponibilita'
finanziaria prevista nei bilanci regionali per gli esercizi di
competenza, assegnera' i finanziamenti ai soggetti convenzionati con
le modalita' del primo anno, tenendo conto del programma dell'anno al
quale si riferiscono, del consuntivo artistico e finanziario relativo
all'anno precedente e, per quanto riguarda le Convenzioni per le
attivita' di spettacolo, sulla base dell'applicazione dei parametri di
valutazione.
Per l'erogazione dei finanziamenti regionali, i soggetti attuatori
dovranno inviare la seguente documentazione, differenziata sulla base
della diversa tipologia di convenzione stipulata:
1) progetti dettagliati delle iniziative da svolgere nell'anno,
corredati dalla documentazione specificata al precedente paragrafo
1.3.2, modulata sull'anno di riferimento: attivita' di spettacolo,
sezione a), punti 1, 3 e 4 e attivita' di coordinamento e promozione
di settori specifici dello spettacolo, sezione b), punti 1, 3 e 4:
- per l'anno 2007: entro il 31 ottobre 2006;
- per l'anno 2008: entro il 31 ottobre 2007;
2) le relazioni consuntive corredate dalla scheda riassuntiva
dell'attivita' svolta e del bilancio consuntivo, allegati 2 o 3 per le
attivita' di spettacolo e 4 per le attivita' di coordinamento e
promozione di settori specifici dello spettacolo:
- per l'anno 2006: entro il 30 aprile 2007;
- per l'anno 2007: entro il 30 aprile 2008;
- per l'anno 2008: entro il 30 aprile 2009;
3) il bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente entro 15
giorni della data di approvazione da parte dell'organo competente, da
inviarsi anche per l'ultimo anno di attivita' convenzionata.
A.5 - Variazioni dei programmi di attivita'
Variazioni sostanziali intervenute nei programmi di attivita' rispetto
ai preventivi presentati, devono essere comunicate alla Regione, che
valutera' nuovamente la qualita' del progetto e la sua coerenza con il
programma triennale di attivita' presentato.
L'eventuale aggiornamento delle Convenzioni prima dello scadere del
triennio viene concordato fra le parti, a seguito di proposte motivate
o di intervenute esigenze da parte dei contraenti.
A.6 - Revoche e riduzioni dei finanziamenti
Nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o
parziale attuazione delle attivita' preventivate, dal secondo anno la
Regione provvedera' a ridurre la quota base o il finanziamento
dell'anno in corso in misura proporzionale. Nel calcolo verra'
rispettata, con riferimento al costo reale, l'incidenza della quota
base o del finanziamento sul costo preventivo indicato.
La riduzione si applica solo quando il costo consuntivo dell'attivita'
svolta riveli una diminuzione pari o superiore al 15% rispetto al
costo preventivato.
La quota in eccedenza del finanziamento verra' recuperata a valere
sull'assegnazione degli anni successivi.
L'ammontare complessivamente oggetto di recupero potra' essere
ridistribuito fra i soggetti convenzionati appartenenti alla stessa
tipologia di convenzione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche
indicate nell'atto di concessione.
B - Accordi con le Province
La Regione stipula Accordi con le Province per il triennio 2006-2008
per sostenere attivita' che rispondono agli obiettivi ed alle azioni
prioritarie individuate nel Programma regionale.
Tramite gli Accordi, la Regione e le Province concordano il proprio
intervento triennale nel settore dello spettacolo in ambito
provinciale, con le finalita' definite nel Programma regionale al
paragrafo 5.1.
Per l'individuazione dei soggetti attuatori degli Accordi, la Regione
e le Province valutano i progetti pervenuti secondo le modalita' e le
scadenze indicate nel presente Avviso.
Per quanto riguarda le attivita' corsuali bandistiche, in attuazione
dell'art. 3, comma 3 della L.R. 13/99, la Regione ne affida la
programmazione alle Province, con i criteri e le modalita' descritti
al successivo paragrafo C.
B.1 - Requisiti per accedere al finanziamento tramite gli Accordi.
Possono presentare progetti per le attivita' previste dal Programma
regionale soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello
spettacolo, comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo, e
che rispondono ai requisiti indicati al precedente paragrafo 1.2
"Soggetti attuatori".
B.2 - Criteri per la valutazione delle attivita' da finanziare tramite
gli Accordi.
Nella valutazione delle attivita' proposte dagli operatori nei diversi
territori provinciali, Regione e Province terranno conto dei seguenti
criteri, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi regionali.
Per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse culturali:
- rilevanza delle nuove produzioni, del repertorio meno frequentato,
con particolare riferimento alla forme artistiche contemporanee, e
delle produzioni realizzate con diversi linguaggi espressivi rispetto
alla produzione complessiva;
- rilevanza delle iniziative realizzate in coproduzione o in un'ottica
di collaborazione fra soggetti diversi;
- qualificazione del personale artistico, tecnico e organizzativo.
Per quanto riguarda l'efficacia della produzione culturale:
- durata temporale ed estensione territoriale della produzione (numero
di repliche, numero di sedi, ecc.);
- riprese di spettacoli prodotti e ospitati nelle stagioni
precedenti;
- realizzazione di prodotti culturali collegati all'attivita' di
spettacolo quali audiovisivi, cataloghi e pubblicazioni.
Per quanto riguarda le opportunita' di accesso del pubblico:
- biglietti venduti e loro proporzione rispetto agli abbonamenti;
- adozione di strumenti di comunicazione e di vendita a distanza o di
vendita last minute;
- incidenza degli spettatori "giovani" e "anziani";
- rilevanza delle iniziative formative per il pubblico.
B.3 - Procedure per la stipula degli Accordi.
Per giungere alla definizione dei singoli Accordi, si stabiliscono le
seguenti fasi:
- la Regione ed ogni Provincia concordano obiettivi e contenuti
generali dell'Accordo, sulla base di un'analisi congiunta delle
attivita' presenti nel territorio;
- la Regione e le Province acquisiscono e valutano le proposte
triennali di attivita' ed i progetti relativi al primo anno;
- le Province valutano le proposte di attivita' presentate dalle bande
musicali;
- ogni Provincia formula e presenta alla Regione una proposta di piano
di intervento entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la
presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati. Superato
tale termine la Regione provvede a formulare un piano per ognuna delle
Province inadempienti;
- la Regione e ogni Provincia definiscono congiuntamente i contenuti
specifici dell'Accordo;
- le rispettive Giunte approvano l'Accordo che viene successivamente
stipulato.
Ogni Accordo deve contenere:
- gli obiettivi e le azioni prioritarie che si intendono perseguire
nel territorio con riferimento ai contenuti del Programma regionale;
- le attivita' o i progetti da realizzare, con i relativi costi, e i
soggetti attuatori;
- l'entita' della partecipazione finanziaria della Regione e della
Provincia nel primo anno, i rispettivi impegni per le singole
attivita' e la previsione di spesa per i successivi due anni;
- le modalita' di erogazione e le condizioni di eventuali riduzioni o
revoche dei finanziamenti;
- la durata dell'Accordo ed il rimando a cadenza annuale della
conferma o eventuale aggiornamento dell'Accordo stesso;
- le modalita' dell'assegnazione annuale delle risorse finanziarie a
disposizione;
- l'ammontare del finanziamento regionale per l'attivita' bandistica,
in coerenza con i criteri stabiliti nel Programma regionale e con le
modalita' di assegnazione previste nel presente Avviso;
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori, beneficiari di
finanziamenti, di fornire alla Regione ed alla Provincia dati ed
informazioni, anche in forma aggregata, sull'andamento della propria
attivita'.
B.4 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti.
Entro 30 giorni dalla stipula dell'Accordo, la Regione eroga ad ogni
Provincia la quota complessiva del finanziamento regionale e comunica
ai soggetti attuatori l'avvenuto trasferimento.
Successivamente ogni Provincia:
a. comunica ai singoli soggetti attuatori i contenuti dell'Accordo, le
modalita' e i tempi di erogazione delle quote finanziarie assegnate;
b. provvede a liquidare ai singoli soggetti interessati:
- l'80% della quota regionale, entro 30 giorni dal ricevimento dei
fondi dalla Regione, e la propria quota;
- i singoli finanziamenti ai complessi bandistici per le attivita'
corsuali bandistiche;
c. provvede a liquidare il residuo 20% del finanziamento regionale
sulla base del rendiconto consuntivo delle attivita' svolte, inviato
da ogni soggetto attuatore alla Provincia ed in copia alla Regione
entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Copia di tutti provvedimenti adottati dalle Province per
l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione dei contributi, deve
essere tempestivamente trasmessa alla Regione.
Dal secondo anno di applicazione dell'Accordo, i soggetti attuatori
devono trasmettere alla Provincia ed in copia alla Regione:
1) i progetti preventivi dettagliati, corredati dalla documentazione
specificata al precedente paragrafo 1.3.2, sezione a), punti 1, 3 e 4,
modulata sull'anno di riferimento:
- per l'anno 2007: entro il 31 ottobre 2006;
- per l'anno 2008: entro il 31 ottobre 2007;
2) i consuntivi di attivita', corredati dalla medesima documentazione
indicata al precedente punto 1), declinata a consuntivo:
- per l'anno 2006: entro il 28 febbraio 2007;
- per l'anno 2007: entro il 28 febbraio 2008;
- per l'anno 2008: entro il 28 febbraio 2009.
Dal secondo anno di applicazione dell'Accordo, ogni Provincia e la
Regione effettuano una valutazione dei consuntivi artistici e
finanziari delle attivita' sostenute, nonche' dei progetti dettagliati
per l'anno in corso, sulla base dei criteri descritti al precedente
punto B.2.
La Provincia presenta annualmente alla Regione un rendiconto artistico
e finanziario sull'attuazione dell'Accordo. La trasmissione di questo
documento e degli atti amministrativi emanati in attuazione
dell'Accordo, e' condizione per il trasferimento delle risorse
regionali relative all'anno successivo.
La Regione e ogni Provincia procedono alla conferma o all'eventuale
aggiornamento dell'Accordo, cui seguira' l'erogazione alla Provincia
della quota annuale da parte della Regione.
La Provincia provvede ad erogare i finanziamenti ai singoli
destinatari secondo le procedure adottate nel primo anno di
applicazione dell'Accordo.
L'eventuale aggiornamento dell'Accordo viene concordato fra le parti,
anche su proposta di uno solo dei contraenti, restando immutata la
scadenza dell'accordo stesso.
B.5 - Variazioni dei programmi di attivita'.
Le variazioni sostanziali dei programmi di attivita' rispetto ai
progetti presentati devono essere comunicate alla Provincia di
competenza e alla Regione, che valuteranno nuovamente il progetto ai
fini della conferma od eventuale diminuzione del finanziamento.
B.6 - Revoche e riduzioni dei finanziamenti.
Ogni Provincia provvede alla revoca o alla riduzione dei finanziamenti
assegnati nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative
previste nell'Accordo.
La riduzione del finanziamento si applica solo qualora il costo
consuntivo dell'iniziativa riveli una diminuzione pari o superiore al
15% rispetto al costo preventivato. In tal caso la riduzione verra'
operata proporzionalmente, sulla base della stessa percentuale
risultante dal rapporto tra costo preventivato e finanziamento
assegnato.
Le quote regionali non erogate o recuperate vengono utilizzate dalla
Provincia stessa nell'esercizio finanziario successivo per progetti
finanziati nell'ambito dell'Accordo o ritenuti ammissibili, anche se
non finanziati, concordati con la Regione.
Questa procedura viene applicata nel caso che tali quote siano
inferiori al 20% del totale dei finanziamenti regionali erogati alla
Provincia stessa e siano comunque non superiori a 30.000,00 Euro.
Al di sopra di tale soglia le quote non erogate o recuperate vengono
interamente restituite alla Regione.
C - Le attivita' bandistiche all'interno degli Accordi
Nell'ambito degli Accordi con le Province e in attuazione di quanto
previsto tra le azioni prioritarie descritte al paragrafo 3.1 lettera
B del Programma regionale, la Regione finanzia le attivita' corsuali
svolte dai complessi bandistici.
C.1 - Soggetti interessati
Possono presentare richiesta di finanziamento i Comuni, per conto dei
complessi bandistici aventi sede nel loro territorio.
C.2 - Requisiti dei destinatari dei finanziamenti
Per poter beneficiare dei finanziamenti regionali, i complessi
bandistici debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere sede e svolgere attivita' nel territorio regionale;
2. essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del Codice
civile;
3. svolgere attivita' da almeno un anno;
C.3 - Durata dei corsi e tipologia
I corsi previsti nel triennio devono avere una durata annuale non
inferiore agli otto mesi e le tipologie previste sono le seguenti:
	Tipologia	Orario settimanale	Allievi
	A	4,30 ore	da 5 a 7
	B	7,30 ore (su almeno 2 gg)	da 8 a 10
	C	9 ore (su almeno 2 gg)	da 11 a 15
	D	13 ore (su almeno 3 gg)	oltre 15
C.4 - Documentazione
Per poter accedere ai finanziamenti, i Comuni devono inviare
esclusivamente alla Provincia di appartenenza, entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna:
- richiesta di finanziamento triennale (Allegato 6 al presente
Avviso)
(N.B. L'Allegato 6 e' composto di due fac-simili: "Richiesta di
finanziamento triennio 2006-2008", da utilizzarsi al momento del
bando, e "Trasmissione schede attivita'/fine corso", da utilizzarsi in
seguito.);
- scheda di attivita' annuale (Allegato 7), nella quale indicare,
sulla base della partecipazione degli allievi e degli orari di
lezione, la tipologia corsuale (A, B, C, D) prescelta per l'intero
triennio.
Per gli anni successivi, la scheda di attivita' annuale, accompagnata
dalla lettera di trasmissione (allegato 6), dovra' essere presentata:
- per l'anno 2007: entro il 31 ottobre 2006;
- per l'anno 2008: entro il 31 ottobre 2007.
Al termine del corso, e comunque non oltre il 15 giugno, il Comune
dovra' inviare alla Provincia la scheda di termine corso, (Allegato
8), nella quale attesta l'avvenuta conclusione dei corsi musicali.
La scheda deve essere accompagnata dalla lettera di trasmissione
(Allegato 6) e il suo invio e' condizione necessaria per l'erogazione
del finanziamento.
C.5 - Indicazioni per la compilazione dei registri e la realizzazione
dei corsi
1) Ciascun complesso bandistico dovra' dotarsi di un apposito registro
che dovra' utilizzare e conservare presso la sede del corso, previa
opportuna vidimazione da parte del Comune competente.
Il registro, che deve contenere le presenze, il nominativo dei docenti
e l'argomento trattato per ciascuna lezione, sara' presentato ai
competenti uffici del Comune per la dichiarazione di fine corso.
Dovra', inoltre, essere esibito in occasione di eventuali controlli.
I registri degli anni formativi devono comunque essere conservati
presso la sede del complesso bandistico.
2) I complessi bandistici potranno avvalersi della collaborazione di
piu' docenti con specializzazioni diverse.
3) L'insegnamento musicale deve complessivamente comprendere lo studio
degli strumenti che compongono l'organico della piccola banda: flauto
e ottavino, clarinetti, saxofoni, corno, tromba, tromboni, flicorni e
percussioni.
Nell'intento di salvaguardare le specifiche caratteristiche dei corsi
bandistici, e' opportuno che per ogni tipologia corsuale almeno un
terzo dei frequentanti scelga strumenti di "ottone" a timbro chiaro
(trombe, corni, tromboni) o a timbro scuro (flicorni).
4) Le esercitazioni d'assieme degli allievi rientrano a pieno titolo
nell'orario di ciascun corso. Sono da ritenersi escluse le ore di
prova del complesso bandistico.
C.6 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti
Il finanziamento sara' relativo all'attivita' corsuale svolta e verra'
erogato dalla Provincia in un'unica soluzione, a seguito della
presentazione della scheda di termine corso.
La Provincia può erogare il finanziamento sia al Comune sia
direttamente al singolo complesso bandistico.
Per ogni tipologia corsuale di tipo A-B-C-D e' previsto uno specifico
finanziamento in ordine crescente che verra' definito all'interno
degli Accordi tra Regione e Province.
Nell'arco del triennio, ogni singolo complesso bandistico ricevera'
annualmente il finanziamento corrispondente alla tipologia di corso
scelta per il progetto triennale di attivita'. L'ammontare di questo
finanziamento rimarra', quindi, invariato nel triennio, salvo nel caso
di riduzioni di attivita'.
In tal caso, la Provincia ridefinira' la tipologia di corso sulla base
del numero reale di ore di lezione e di allievi, rideterminando di
conseguenza l'entita' del finanziamento dell'anno di riferimento.
Tutte le eventuali variazioni delle attivita' corsuali vanno comunque
riportate nella scheda di fine corso.
C.7 - Verifiche e riduzioni dei finanziamenti
Le Province, con proprie modalita', potranno attivare forme di
verifica sulle iniziative corsuali.
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, l'attivita' non risulti
conforme alle dichiarazioni contenute nella scheda di attivita'
annuale, la Provincia individuera', sulla base del numero reale di ore
di lezione e di allievi, la tipologia di corso corrispondente e il
relativo finanziamento.
2 - Interventi strutturali - Spese di investimento
2.1 - Tipologie dell'intervento regionale
Nell'ambito degli obiettivi stabiliti al punto 6.1 del Programma
regionale 2006-2008, approvato dall'Assemblea legislativa con delibera
n. 38 del 21/12/2005 (di seguito Programma regionale), la Regione
sostiene i progetti finalizzati alla realizzazione delle azioni
prioritarie espressamente indicate al punto 6.2 dello stesso
Programma, e sinteticamente richiamate di seguito:
a) predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed
attrezzature destinate ad attivita' di spettacolo;
b) acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche;
c) conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico
dello spettacolo.
2.2 - Soggetti attuatori
Possono presentare domanda di contributo per gli interventi sopra
citati: Enti locali e soggetti pubblici e privati che operano nel
settore dello spettacolo sul territorio regionale, dotati di struttura
organizzativa e finanziaria adeguate all'intervento programmato.
I soggetti privati potranno essere finanziati solamente qualora
venissero modificate le attuali norme contenute nell'art. 3, comma 18,
lett. g) della Legge 350/03 - Legge finanziaria dello Stato per l'anno
2004 - reiterate anche con la Legge finanziaria per l'esercizio 2006.
Nel caso di interventi da realizzarsi in immobili di proprieta'
pubblica gestiti da altri soggetti, la domanda di contributo dovra'
essere presentata dal soggetto pubblico proprietario.
2.3 - Modalita' dell'intervento regionale: Accordi con le Province e i
soggetti attuatori
L'intervento regionale in questo settore si attua tramite la
concessione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti
sopraindicati, nell'ambito degli Accordi provinciali indicati al punto
6.3 del Programma regionale.
Tramite gli Accordi, la Regione, le Province e i soggetti attuatori
concordano il proprio intervento per il periodo di validita' del
Programma regionale, ossia per il triennio 2006-2008.
Come stabilito nel Programma regionale, potranno essere ammessi a
contributo solamente interventi relativi ad effettive sedi di
spettacolo o che avranno l'attivita' di spettacolo - gia' esistente o
prevista - come prevalente, dimostrata da elementi oggettivi di
valutazione (n. spettacoli, n. spettatori, organizzazione e gestione
delle attivita', piano economico di gestione).
2.3.1 - Procedure per la stipula degli Accordi provinciali.
Sulla base delle domande e dei progetti presentati dai soggetti
interessati (di seguito soggetti attuatori), secondo le modalita' e le
scadenze indicate al successivo paragrafo 2.4, ai fini della stipula
degli Accordi si procedera' nel modo indicato di seguito.
Gli uffici regionali provvederanno ad effettuare l'istruttoria dei
progetti pervenuti, ai fini della loro ammissibilita' ai contributi
regionali, verificandone la conformita' ai requisiti richiesti e la
coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicati nel
Programma regionale.
Individuati i progetti ammissibili, la Regione, d'intesa con le
Province, provvedera' ad elaborare due graduatorie di priorita': una
relativa all'anno 2006 e l'altra per le annualita' 2007 e 2008, sulla
base dei criteri di valutazione indicati al successivo punto 2.6 e
tenendo conto dell'equilibrio territoriale nell'assegnazione dei
finanziamenti.
Ai fini della formulazione delle graduatorie, ogni Provincia dovra'
altresi' verificare e dichiarare la rispondenza dei progetti alle
indicazioni del proprio Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale e della integrazione tra il suddetto Programma e le azioni
intraprese, o in fase di negoziazione, con altri strumenti della
programmazione regionale, in primo luogo con gli Accordi previsti ai
sensi dalla L.R. 2/04 "Legge per la Montagna" e quelli previsti ai
sensi della L.R. 30/96 "Norme in materia di Programmi speciali
d'Area".
Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lett. c) del precedente
punto 2.1, relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dello spettacolo, da realizzarsi d'intesa con
l'IBACN, la Regione provvedera' ad acquisirne il parere, con
riferimento alle priorita' di intervento, in relazione alla fruizione
pubblica del patrimonio da valorizzare.
Sulla base delle graduatorie e dei criteri sopraindicati, la Regione,
le Province e i soggetti attuatori interessati provvederanno a
definire congiuntamente i contenuti specifici dei singoli Accordi e li
sottoporranno all'approvazione delle rispettive Giunte entro la data
del 30 giugno 2006.
Entro la data del 31 marzo 2007, per gli interventi finanziati nel
2006, ed entro la stessa data degli anni successivi, per gli
interventi relativi alle annualita' 2007 e 2008, la Regione e le
Province opereranno congiuntamente una verifica dello stato di
attuazione degli Accordi e delle risorse finanziarie che si renderanno
eventualmente disponibili nel bilancio regionale nei relativi esercizi
di competenza.
In occasione di tale verifica, ove ritenuto opportuno, al fine di
garantire la produttivita' della spesa, si provvedera' a rimodulare
l'ordine di priorita' dei progetti ammessi al finanziamento regionale
e/o ad apportare eventuali azioni correttive, concordate col soggetto
attuatore.
Qualora ne siano condivise le ragioni, ogni Accordo potra' essere
aggiornato, anche su proposta di uno solo dei contraenti, restando
immutata la scadenza dell'accordo stesso.
In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nel Bilancio
regionale per gli esercizi annuali 2007 e 2008 potranno essere
inseriti anche nuovi interventi, sottoscrivendo eventuali atti
integrativi degli Accordi gia' pattuiti.
L'ammissibilita' di nuovi interventi sara' condizionata alla
presentazione dei progetti negli stessi termini e con le stesse
modalita' stabilite dal presente Avviso.
Ogni Accordo provinciale deve contenere:
- gli obiettivi e le azioni prioritarie che si intendono perseguire
nel territorio con riferimento a quelli indicati nel Programma
regionale, nonche' la durata dell'Accordo ed il rimando alla cadenza
annuale della conferma o eventuale aggiornamento dell'Accordo stesso;
- gli interventi da realizzare, suddivisi per anno, con i relativi
costi, i soggetti attuatori e i tempi previsti per la realizzazione;
- l'entita' della partecipazione finanziaria della Regione, del
soggetto attuatore, ed eventualmente della Provincia per il 2006 e,
per i progetti che saranno inseriti nella programmazione delle
annualita' 2007 e 2008, gli impegni previsionali di ogni soggetto
sottoscrittore;
- le modalita' di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti
regionali e le condizioni di eventuali riduzioni o revoche degli
stessi finanziamenti;
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori, beneficiari dei
finanziamenti, di fornire alla Regione ed alla Provincia dati ed
informazioni, anche in forma aggregata sullo stato di attuazione dei
progetti.
La concessione del contributo ai soggetti pubblici e' subordinata
all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo nell'annualita' nella
quale lo stesso e' stato inserito e del relativo piano finanziario,
con la puntuale imputazione della spesa sul proprio bilancio o, nel
caso si tratti di attrezzature, arredi, o altro configurabile come
spesa di investimento, all'approvazione della deliberazione della
spesa prevista. Dalla stessa documentazione dovra' risultare anche
l'eventuale realizzazione per stralci funzionali degli interventi
previsti.
I soggetti privati, per interventi sugli immobili - nelle more di
quanto specificato in precedenza, in merito alla possibilita' di
accesso ai finanziamenti regionali - dovranno allegare alla domanda di
contributo copia della concessione edilizia o della richiesta di
asseverazione, se dovuta.
Dovranno inoltre dimostrare che le opere che si intendono realizzare
non ricadono tra le opere di manutenzione ordinaria.
2.4 Termini e documentazione per la presentazione delle domande
2.4.1 - Termini
Le domande di contributo, complete della documentazione di cui al
successivo punto 2.4.2, dovranno essere presentate utilizzando i
moduli Allegati 9, 10 e 11, compilati in ogni loro parte, con le
seguenti modalita':
- in originale e in bollo, se dovuto, alla Regione Emilia Romagna,
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero, Viale Aldo Moro n. 64 - 40127
Bologna, entro il termine perentorio delle ore 13 del 10 marzo 2006.
Per le domande inviate a mezzo posta fara' fede la data del timbro
postale.
Copia della domanda (Allegato 9) dovra' essere inviata per conoscenza
anche alla Provincia di riferimento.
I progetti relativi agli interventi di cui alla lett. c) del
precedente paragrafo 2.1, relativi alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio storico ed artistico, dovranno essere inviati, entro la
medesima scadenza, anche all'Istituto Beni Artistici Culturali e
Naturali dell'Emilia-Romagna Via Farini n. 17 - 40124 Bologna.
Entro il 31 gennaio del 2007 e del 2008, i soggetti attuatori, i cui
progetti prevedono l'inizio delle attivita' entro tali annualita',
dovranno trasmettere alla Regione e, ove previsto all'IBACN, i
progetti dettagliati, corredati dalla relativa documentazione
specificata nell'Allegato 10 del presente Avviso. Copia della lettera
di trasmissione di tale documentazione dovra' essere inviata per
conoscenza anche alla Provincia di riferimento.
Successivamente al ricevimento della suddetta documentazione,  ed
effettuata l'istruttoria da parte degli uffici regionali, la Regione e
ogni Provincia interessata provvederanno alla conferma o all'eventuale
rimodulazione dell'Accordo gia' sottoscritto.
2.4.2 - Documentazione
Le domande di contributo, da formularsi sulla base dello schema di cui
all'Allegato 9 e sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno
essere corredate dalla seguente documentazione, cosi' come meglio
specificata nell'Allegato 10, in relazione alle diverse tipologie di
intervento:
- scheda tecnico-informativa, predisposta dal Servizio regionale
competente, puntualmente compilata e anch'essa sottoscritta dal legale
rappresentante;
- relazione illustrativa sugli obiettivi e le finalita' culturali che
si intendono perseguire con l'intervento;
- progetto tecnico esecutivo in scala opportuna, approvato dagli
organi competenti, per i soggetti che intendono avviare la
realizzazione dell'intervento nell'anno 2006;
- idea progetto o progetto elaborato in via preliminare per i soggetti
che intendono realizzare l'intervento nel 2007 o nel 2008, purche' lo
stesso sia inserito nella programmazione pluriennale del soggetto
medesimo e la realizzazione sia comunque avviata entro il termine di
validita' del Programma regionale;
- per gli eventuali soggetti privati: autodichiarazione resa ai sensi
di legge, dalla quale risulti la inequivocabile determinazione del
soggetto attuatore a realizzare l'opera nel periodo di validita' del
Programma regionale;
- relazione tecnica (tipologia dell'intervento, materiali utilizzati,
tempi di esecuzione, ecc.);
- preventivo dettagliato di spesa e/o preventivo delle forniture da
acquistare raggruppate per tipologia di spesa. I preventivi dovranno
indicare separatamente l'importo dell'imponibile e dell'IVA;
- piano dei finanziamenti previsti per la copertura della spesa e loro
ripartizione nel tempo;
- dichiarazione in merito alla deducibilita' o meno dell'IVA per la
fattispecie dell'intervento a cui si riferisce la domanda;
- copia delle eventuali convenzioni in atto o proposte di
collaborazione per la gestione degli spazi a fini di spettacolo.
2.5 - Criteri di valutazione
Criteri fondamentali per la valutazione delle domande di contributo,
oltre al criterio dell'equilibrio territoriale indicato al precedente
punto 2.3.1, sono:
- la reale incidenza dell'intervento sul sistema regionale dello
spettacolo, che si caratterizza con la diffusione ed il potenziamento
delle sedi di spettacolo e la sua strategicita' per la qualificazione
delle attivita' all'interno del territorio provinciale;
- il grado di esecutivita' delle opere, da dimostrare in sede di
domanda con atti amministrativi e documentazione tecnica e
finanziaria, tale da garantire comunque l'inizio dei lavori entro
l'anno in cui il progetto viene ammesso al finanziamento regionale
all'interno dell'Accordo provinciale, rendendo pertanto immediatamente
erogabile l'acconto del contributo regionale concesso;
- favorire l'esecuzione definitiva di opere in corso di realizzazione
attraverso il completamento di lavori gia' avviati, anche con il
contributo regionale su diversi precedenti stralci funzionali;
- sostenere interventi avviati nell'anno precedente a quello di
assegnazione del contributo, se non gia' oggetto di finanziamento
regionale, commisurando lo stesso contributo alle sole spese che
risulteranno liquidate a decorrere dal primo gennaio dello stesso
anno.
Per garantire infine l'efficacia dell'intervento, viene definito in
50.000,00 Euro il costo minimo ammissibile e in 15.000,00 Euro
l'importo minimo del contributo regionale, ad esclusione degli
interventi di innovazione tecnologica finalizzati alle attivita' di
spettacolo.
2.6 - Assegnazione e liquidazione dei contributi
I contributi verranno assegnati con atto della Giunta regionale,
nell'ambito della disponibilita' indicata nei rispettivi bilanci
regionali annuali per il triennio 2006-2008 e verranno liquidati con
le modalita' indicate nel medesimo atto sulla base della normativa
vigente.
Nello stesso provvedimento verranno anche stabilite le modalita' per
eventuali riduzioni o revoche dei finanziamenti regionali.
2.7 - Variazioni dei programmi di attivita'
Le variazioni sostanziali dei programmi di attivita' rispetto ai
progetti presentati devono essere comunicate alla Regione, alla
Provincia di competenza e all'IBACN ove previsto, che valuteranno
nuovamente il progetto ai fini della conferma o  dell'eventuale
diminuzione del finanziamento.
3 - Verifiche amministrativo-contabili
La Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a
campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli
altri atti relativi alle attivita' finanziate, accedendo anche alla
documentazione conservata presso i soggetti finanziati, ai sensi di
legge ed in particolare del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
4 - Informativa per il trattamento dei dati
4.1 - Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 - "Codice in materia di
protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la
Regione Emilia-Romagna, in qualita' di "Titolare" del trattamento, e'
tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati
personali richiesti con il presente Avviso.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali
da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non
economico, non necessita del consenso degli interessati.
4.2 - Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati
forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda
di contributo ai sensi della L.R. 13/99.
4.3 - Finalita' del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalita':
a) istruttoria per la concessione di contributi ai sensi della L.R.
13/99;
b) elaborazioni statistiche;
c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.
4.4 - Modalita' di trattamento dei dati
In relazione alle finalita' descritte, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
Adempiute le finalita' prefissate, i dati verranno cancellati o
trasformati in forma anonima.
4.5 - Facoltativita' del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e' facoltativo, ma in mancanza non sara'
possibile adempiere alle finalita' descritte al punto 3 ("Finalita'
del trattamento").
4.6 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati
I dati personali dei soggetti interessati potranno essere conosciuti
esclusivamente dagli operatori del Servizio Cultura, Sport e Tempo
libero della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del
trattamento.
Esclusivamente per le finalita' previste al precedente paragrafo 3,
lettere b) e c) (Finalita' del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali societa' terze fornitrici di servizi per
la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualita' di
responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
4.7 - Diritti dell'interessato
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati
personali conferisce agli interessati la possibilita' di esercitare
specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice"
che qui si riporta:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
4.8 - Titolare e responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente
informativa e' la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale
Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale responsabile del
trattamento, il Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo
libero. Lo stesso e' responsabile del riscontro, in caso di esercizio
dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalita' di inoltro e ridurre i tempi per
il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al
precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le
Relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.
L'Urp e' aperto dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 13 in Viale Aldo
Moro n. 52 - 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax
051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono
essere formulate anche oralmente.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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