REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 febbraio 2006, n. 49

Durata dei diritti di reimpianto delle superfici vitate. Modifica della deliberazione consiliare 520/03 di ratifica della deliberazione della Giunta regionale 1949/03. Reg. CE 1493/1999 e DM 29/7/2005 (proposta della Giunta regionale in data 23 gennaio 2006, n. 65)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 65 del 23
gennaio 2006, recante in oggetto Reg. CE 1493/1999 e DM 29/7/2005.
Durata diritti reimpianto superfici vitate. Modifica deliberazione
1949/03 ratificata con atto consiliare 520/03. Proposta all'Assemblea
legislativa e che qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 493/99 del Consiglio, in data 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in
particolare l'art. 4, paragrafo 5, che stabilisce che i diritti di
reimpianto acquisiti, ai sensi del Regolamento medesimo sono
esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in
cui e' avvenuta l'estirpazione della superficie vitata e, al contempo,
consente agli Stati membri di derogare a tale regola elevando il
termine ad otto campagne;
- il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, in data 31
maggio 2000, e successive modificazioni, relativo alle modalita' di
applicazione del sopracitato Regolamento (CE) n. 1493/1999, con
particolare riferimento al "potenziale produttivo";
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 27
luglio 2000 (G.U. n. 184 del 8 agosto 2000), come modificato dal
Decreto MIPAF del 29 luglio 2005 (G.U. n. 219 del 20 settembre 2005);
vista la propria deliberazione 1949 del 7 ottobre 2003 recante
"Disposizioni applicative dei Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000 e
successive modificazioni relative a potenziale viticolo regionale,
classificazione varieta' di viti per uve da vino, tenuta e gestione
albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT", ratificata con
deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 5 novembre 2003;
preso atto che il DM 29 luglio 2005, sopra richiamato, stabilisce che
le Regioni e le Province autonome possano prevedere che i diritti di
reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna
successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione della superficie
vitata e che, in caso di trasferimento tra Regioni o Province
autonome, il diritto mantiene la validita' della durata stabilita
nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto origine;
considerato:
- che dal confronto con i rappresentanti dei produttori vitivinicoli
regionali e' emersa l'esigenza di prevedere in ambito regionale
l'utilizzo del diritto di reimpianto entro la fine dell'ottava
campagna successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione;
- che l'estensione del termine di utilizzo consente ai viticoltori una
migliore programmazione dell'epoca di reimpianto del vigneto anche in
considerazione delle difficolta' che sta attraversando il settore
vitivinicolo;
- che le Amministrazioni provinciali si sono espresse favorevolmente
in merito all'estensione di che trattasi;
ritenuto opportuno modificare la deliberazione n. 1949 del 7 ottobre
2003, al punto 7, dove prevede che il diritto di reimpianto e' valido
fino al termine della quinta campagna successiva a quella in cui il
vigneto e' stato estirpato, comunicando al Ministero la modifica
introdotta;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
- n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modifiche;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il
seguente partito di deliberazione:
1) di sostituire il Capitolo 7. "Validita' dei diritti di reimpianto"
dell'Allegato A della deliberazione n. 1949 del 7 ottobre 2003,
ratificata dal Consiglio regionale, con atto n. 520 del 5 novembre
2003, con il seguente:
"7. Validita' dei diritti di reimpianto
7.1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, i diritti di reimpianto
possono essere assegnati previa regolare estirpazione di una
superficie vitata per la produzione di uva da vino iscritta allo
schedario. I diritti originati da estirpazioni di superfici vitate
effettuate a partire dall'1 agosto 2000, data di entrata in vigore del
Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio sono validi fino al termine
dell'ottava campagna successiva a quella in cui il vigneto e' stato
estirpato.
7.2. I diritti di reimpianto assegnati prima dell'entrata in vigore
del Regolamento sono validi fino all'ottava campagna successiva a
quella in cui le rispettive superfici vitate sono state estirpate.
7.3. Alla scadenza i diritti non utilizzati confluiscono nella riserva
regionale.
7.4. In caso di trasferimento tra Regioni o Province autonome di un
diritto di reimpianto, il diritto mantiene la validita' della durata
stabilita nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto
origine.";
2) di comunicare la delibera assembleare al Ministero, ai sensi del
decreto 29 luglio 2005;
3) di pubblicare la delibera assembleare nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente Politiche economiche di questa Assemblea legislativa, giusta
nota prot. n. 2606 del 16 febbraio 2006;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 23 gennaio 2006, progr. n. 65, riportate nel
presente atto deliberativo.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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