REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 154

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un invaso ad uso irriguo da realizzarsi in localita' Fondovalle Rubicone, foglio 1 particella 43-44, nel comune di Borghi, provincia di Forli'-Cesena (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
dei modesti impatti attesi, il progetto relativo alla realizzazione di
un invaso ad uso irriguo in localita' Fondovalle Rubicone, nel comune
di Borghi, provincia di Forli'-Cesena, dalla ulteriore procedura di
VIA con le seguenti prescrizioni:
1. in considerazione del fabbisogno idrico dichiarato dell'azienda e i
valori di afflusso meteorico in riferimento alla superficie del bacino
idrografico, si prescrive che l'invaso in oggetto possa essere
realizzato per una capacita' di invaso congrua alle condizioni ed
esigenze aziendali;
2. in considerazione delle modifiche alla perimetrazione del sistema
forestale e boschivo della Tav. 3 del PTCP della Provincia di
Forli'-Cesena, adottata il 14 luglio 2005 con Delibera del Consiglio
della Provincia di Forli'-Cesena prot. n. 53971/127 ed attualmente in
regime di salvaguardia, la realizzazione dell'invaso ad uso irriguo e'
subordinata all'avvenuta approvazione della variante al PTCP in
oggetto;
3. il perimetro dell'area di scavo dell'invaso di progetto e le
relative opere di cantierizzazione dovranno essere interamente esterne
all'area boscata come individuata nella Tav. 3 del PTCP della
Provincia di Forli'-Cesena, e non dovranno in ogni caso interferire
con le aree sottoposte a vincolo;
4. dovra' essere rispettata la distanza minima di 10 m da ciglio della
sponda del Torrente Fiumicello ai sensi del RD 523/1904;
5. necessita' di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142
del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137";
6. qualora, per il riempimento dell'invaso di progetto, si intendano
captare le acque del Torrente Fiumicello, dovra' essere acquisita
rispettivamente l'autorizzazione o la concessione rilasciate
dall'autorita' competente in materia, ai sensi del RR 41/01;
7. dovra' essere effettuata l'impermeabilizzazione dell'invaso allo
scopo di evitare perdite per infiltrazione e interferenze con le acque
di falda; in particolare dovra' essere garantita l'efficienza
dell'impermeabilizzazione con geomembrana o con tampone argilloso; la
tenuta idraulica dell'invaso andra' comunque verificata in fase di
collaudo;
8. per quanto riguarda il dimensionamento delle opere di drenaggio per
l'intercettazione delle acque superficiali e del tubo scolmatore,
dovranno essere sottoposte all'approvazione della competente autorita'
idraulica;
9. il materiale di scavo dovra' essere accumulato al di fuori della
"Zone di espansione inondabili", (art. 17, comma 2, lett. a), in
quanto le norme di piano vietano interventi che comportino una
riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacita' di
invaso;
10. il materiale di risulta limoso-argilloso proveniente dagli scavi e
non utilizzato per la realizzazione dell'opera, dovra' essere
sistemato in loco o riutilizzato in modo conforme alle vigenti
disposizioni normative (art. 3 L.R. 17/91); a tale riguardo dovra'
essere elaborato uno studio, da sottoporre all'approvazione della
Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli di Forli'-Cesena, che riporti ubicazione
planimetrica e spessori dei materiali accumulati e la dimostrazione
che tali stendimenti non comportino "una riduzione apprezzabile della
capacita' di invaso" del Torrente Rubicone, in ottemperanza all'art.
17, comma 2, lettera a del PTCP della Provincia di Forli'-Cesena;
11. per il ripristino delle aree di cantiere e delle aree di riporto
si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla
manutenzione per evitarne la morte biologica;
12. poiche' l'area e' classificata come "Zone di particolare interesse
paesaggistico ambientale" dal PTCP della Provincia di Forli'-Cesena,
al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell'opera
ed il mantenimento del corridoio ecologico, dovra' essere realizzato
un adeguato ripristino ambientale e vegetazionale di raccordo della
fascia boscata ripariale provvedendo alla piantumazione di essenze
autoctone di ripa di altezza minima 1.0 m, evitando le specie
riconosciute infestanti (Robinia, Ailanto, etc.);
13. a tutela della pubblica incolumita', insieme alla recinzione
perimetrale metallica di altezza pari a 1.80 m, come prevista da
progetto, venga dotato di scale di emergenza, cancello di accesso
chiuso da lucchetto e apposta segnaletica di pericolo;
14. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione, ed in
particolare la concessione di derivazione di acqua pubblica, dovranno
essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle vigenti
disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Guidi Roberto, al
Comune di Borghi, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di
Cesena, all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, all'ARPA
sezione provinciale di Forli' e all'Autorita' dei Bacini Regionali
Romagnoli;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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