REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 38

Costituzione Unita' di crisi regionale in caso di emergenza veterinaria epidemica

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
- la Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa
a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica che abroga la
Direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/511/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica della Direttiva 92/46/CEE;
- le Linee Guida sulla sorveglianza epidemiologica e strategia
d'intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria
in Italia, redatte dal Ministero della Salute e diffuse con nota
protocollo n. DGVA.VIII/5881/P - I.8.d/108 del 10/2/2005, laddove, in
particolare, vengono configurate le Unita' di crisi regionali;
ritenuta l'urgenza, in relazione ai possibili rischi  connessi
all'insorgenza di malattie epidemiche veterinarie, di provvedere al
riguardo, costituendo l' Unita' di crisi regionale, nella composizione
indicata al punto 3) del dispositivo, che presieda, nelle predette
ipotesi di emergenza, al coordinamento delle misure di lotta
necessarie;
ritenuto altresi' di stabilire che l'Unita' di crisi si attivi  nelle
ipotesi di emergenza veterinaria epidemica ed in particolare in caso
di insorgenza di focolai delle seguenti malattie:
- Influenza aviaria,
- Malattia di Newcastle;
- Afta epizootica;
- Malattia vescicolare suina;
- Peste suina classica;
- Peste suina africana;
- Febbre catarrale degli ovini;
- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
delibera di Giunta regionale 2774/01, del parere di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche
Sociali, dott. Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
decreta:
1) e' istituita l'Unita' di crisi regionale per le emergenze
veterinarie epidemiche individuate in premessa che qui si intendono
integralmente riportate;
2) all'Unita' di crisi sono attribuiti i seguenti compiti:
- raccogliere le informazioni ed i dati relativi alla situazione
epidemica determinatasi a livello regionale;
- coordinare l'azione delle Unita' di crisi locali anche fornendo
indirizzi operativi e tecnico scientifici;
- attivare la raccolta e l'analisi dei dati delle indagini
epidemiologiche effettuate dalle Unita' di crisi locali;
- collaborare nella definizione degli ambiti territoriali delle zone
sottoposte a restrizione, predisporre le prescrizioni ed i relativi
atti, curandone l'adozione formale nel caso di provvedimenti di
valenza regionale;
- verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta
applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate
sul territorio stesso;
- disporre l'eventuale abbattimento preventivo degli allevamenti a
rischio seguendo i criteri stabiliti;
- garantire il flusso delle informazioni e  dei dati a livello
nazionale, interregionale e locale;
- tenere i rapporti con Enti, Organismi locali e regionali e categorie
interessate;
- coordinare le iniziative di informazione e comunicazione;
3) l'Unita' di crisi regionale e' cosi' composta:
- Responsabile del Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna
(Responsabile Unita' di crisi);
- coordinatore delle Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Regione Emilia-Romagna;
- Direttori dei Dipartimenti di Sanita' pubblica e dei Servizi
veterinari delle AUSL interessate dall'infezione ed eventualmente di
quelle limitrofe;
- Responsabile Centro emiliano-romagnolo epidemiologia veterinaria
della Regione Emilia-Romagna (CEREV);
- rappresentante della Agenzia regionale della Protezione civile;
4) L'Unita' di crisi regionale ha, quale coordinatore, il Responsabile
del Servizio Veterinario regionale che potra' avvalersi di ulteriori
competenze  tecniche qualora si rappresenti tale necessita' in
relazione alla situazione in atto.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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