REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 140

Determinazione delle caratteristiche delle organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale iscrivibili nel registro regionale di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 12/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione
delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2
settembre 1996, n. 37";
premesso che detta legge istituisce il registro regionale e i registri
provinciali delle organizzazioni di volontariato;
visto in particolare l'art. 2, comma 2 della legge regionale, a norma
del quale la Giunta  regionale e' chiamata a determinare le
caratteristiche delle organizzazioni di volontariato aventi rilevanza
regionale iscrivibili nel registro regionale;
dato atto che:
- nei registri provinciali sono iscrivibili le organizzazioni di
volontariato non aventi rilevanza regionale, nonche' i loro organismi
di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di
volontariato prevalentemente iscritte;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 12/05 le Province, con
propri atti, disciplinano le modalita' di gestione dei registri
provinciali nel rispetto di criteri minimi di uniformita' delle
procedure stabiliti dalla Giunta regionale;
considerato opportuno e urgente dare attuazione all'art. 2, comma 2
della L.R. 12/05 determinando le caratteristiche delle organizzazioni
di volontariato aventi rilevanza regionale iscrivibili nel registro
regionale;
acquisito il parere della Conferenza regionale del terzo settore
espresso nella seduta del 14 ottobre 2005;
acquisito il parere della Commissione assembleare Politiche per la
salute e Politiche sociali espresso con nota del 3 febbraio 2006,
prot. n. 1758;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
terzo settore;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare atto che, al fine dell'iscrizione nel registro regionale di
cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 12/05, sono considerate
organizzazioni di volontariato aventi rilevanza regionale i soggetti
in possesso delle caratteristiche determinate nell'allegato alla
presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale.
Caratteristiche delle organizzazioni di volontariato a rilevanza
regionale iscrivibili nel registro regionale di cui all'art. 2, comma
1 della L.R. 12/05.
I registri delle organizzazioni di volontariato
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 12/05 sono istituiti il
registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di
volontariato. L'iscrizione in detti registri e' condizione necessaria
per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 266 del 1991
e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste
dalla presente legge, nonche' dalle altre leggi regionali.
Caratteristiche delle organizzazioni aventi rilevanza regionale
Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi
rilevanza regionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi
1 e 2 della su richiamata L.R. 12/05.
Sono considerate organizzazioni di volontariato aventi rilevanza
regionale:
a. le organizzazioni che operino in almeno quattro province del
territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su
base associativa;
b. gli organismi di collegamento e coordinamento di sole
organizzazioni di volontariato, di cui almeno dieci iscritte in almeno
quattro registri provinciali;
Per quanto riguarda le organizzazioni di cui alla lett. a), va
specificato che e' stata posta la condizione della "articolazione
locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a
far si' che un'organizzazione assuma di fatto "rilevanza regionale".
La caratteristica sarebbe infatti vanificata se le articolazioni
locali risultassero, in realta', solo una longa manus, un ufficio, una
segreteria, un referente locale della "organizzazione madre".
Le articolazioni locali per rispondere al principio espresso dovranno
dunque consistere in vere e proprie strutture associative: avere
un'assemblea ed un consiglio direttivo idonei a rappresentare al tempo
stesso sia le esigenze peculiari del territorio provinciale di
appartenenza, sia la volonta' dell'intera organizzazione, di cui le
articolazioni locali rimangono parte.
Non possono pertanto rispondere alla condizione posta articolazioni
locali con un numero evidentemente esiguo di soci, anche considerato
che le organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale sono
portatrici di interessi collettivi molto importanti, diffusi e
compositi.
Per il rispetto delle condizioni si ritiene dunque legittimo
stabilire, come indicatore minimo, che le basi associative delle
articolazioni locali siano costituite da almeno 50 aderenti e che le
organizzazioni da cui dipendono le stesse articolazioni abbiano una
base associativa complessiva comunque non inferiore ai 400 aderenti.
Le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale
Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di
volontariato non aventi rilevanza regionale in possesso dei requisiti
di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della legge regionale, nonche' i loro
organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono
organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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