REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2006 n. 132

Attivazione dell'Albo regionale del Servizio Civile nazionale, costituito dall'elenco regionale degli enti di Servizio Civile in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, Legge 64/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni,
con la quale e' stato istituito il Servizio Civile nazionale (di
seguito SCN) ed e' stata conferita delega al Governo per l'emanazione
dei decreti legislativi d'attuazione;
- il DLgs 5 aprile 2002, n. 77 e successive modifiche e integrazioni,
con il quale e' stata approvata la disciplina del SCN, in attuazione
della delega suddetta;
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20;
considerato che:
- l'art. 5 del richiamato DLgs n. 77 del 2002 prevede che le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano,
rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali
possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 64,
che svolgono attivita' esclusivamente in ambito regionale e
provinciale;
- le disposizioni di cui al DLgs n. 77 del 2002 sono entrate in vigore
integralmente dal primo gennaio 2006;
- la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006 ha
approvato l'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le
Regioni e le Province autonome per l'entrata in vigore del DLgs n. 77
del 2002, che, tra le altre previsioni, individua modalita'
d'iscrizione uguali tra l'albo nazionale e quelli regionali,
preservando in tal modo il carattere nazionale del nuovo Servizio
Civile istituito con la citata Legge n. 64;
rilevato che la registrazione nell'albo del SCN e' condizione
necessaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
stesso, per poter presentare progetti di servizio civile da parte di
enti o organizzazioni;
ritenuto che sia urgente attivare l'albo regionale di servizio civile
nazionale, quale elenco degli enti e delle organizzazioni di rilevanza
regionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della
Legge 6 marzo 2001, n. 64, per garantire loro la possibilita' di
presentare progetti di SCN;
ritenuto altresi' che, in attuazione della richiamata intesa, si debba
individuare per gli enti e organizzazioni regionali una disciplina
uguale a quella prevista per l'iscrizione all'albo nazionale, avendo
particolare cura, specialmente in fase di prima applicazione, di
evitare un sovraccarico amministrativo agli enti e alle organizzazioni
di servizio civile e fermo restando l'impegno condiviso tra Regioni e
Ufficio Nazionale di rivedere di comune accordo entro il 30 settembre
2006 la disciplina in questione;
ritenuto infine che l'iscrizione debba avvenire con provvedimento del
Dirigente responsabile della struttura regionale competente per il
servizio civile;
considerato necessario individuare, ai sensi della Legge 241/90 e
successive modificazioni e della L.R. 32/93, il responsabile del
procedimento, cui affidare l'istruttoria delle istanze pervenute,
nonche' fissare i tempi del procedimento stesso;
sentita la Commissione consiliare competente nella seduta del primo
febbraio 2006;
richiamati:
- l'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
- la propria delibera n. 447 del 24 marzo 2003 avente per oggetto
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive
modifiche ed integrazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle Politiche sociali e a
quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza, Politiche per
l'immigrazione, Sviluppo volontariato, Associazionismo e Terzo
settore, Anna Maria Dapporto;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di prendere atto dell'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, le Regioni e le Province autonome per l'entrata in vigore del
DLgs n. 77 del 2002, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 26 gennaio 2006 ed allegata parte integrante del presente
atto (Allegato 1);
- di attivare l'albo regionale del servizio civile nazionale,
costituito dall'elenco regionale degli enti di Servizio Civile
nazionale dell'Emilia-Romagna (di seguito albo regionale), ai sensi e
nel rispetto dell'art. 5 del DLgs n. 77 del 2002 e dell'art. 8 della
L.R. 20 ottobre 2003, n. 20;
- di dare atto che l'albo regionale e' composto da due sezioni:
1. la prima sezione, alla quale si iscrivono:
- gli enti pubblici e le organizzazioni private di rilevanza
regionale, che hanno sede legale nella regione e sedi d'attuazione dei
progetti di servizio civile nazionale (di seguito SCN) in non piu' di
altre 3 regioni;
- le organizzazioni private e gli enti pubblici situati in regione e
iscritti come sedi d'attuazione di progetto in altro albo
regionale/provinciale;
2. la seconda sezione, alla quale possono iscriversi le organizzazioni
private e gli enti pubblici situati in regione e iscritti come sedi
d'attuazione di progetto nell'albo nazionale;
- di recepire e approvare, per le motivazioni riportate in premessa e
cosi' come evidenziato nell'Allegato 2 parte integrante del presente
atto, l'intera disciplina prevista per l'iscrizione all'albo nazionale
anche per l'iscrizione all'albo regionale, compreso il termine entro
il quale dovra' concludersi il procedimento amministrativo relativo
alle istanze d'iscrizione, attualmente fissato in 90 giorni e fatte
salve eventuali modifiche previste ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della Legge 241/90 e successive modificazioni, fermo restando
l'impegno condiviso con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di
rivedere le modalita' d'iscrizione entro il 30 settembre 2006;
- di specificare che in prima istanza saranno inseriti nell'albo
regionale gli enti di rilevanza regionale attualmente iscritti
all'albo provvisorio nazionale, che hanno sede legale nella regione
Emilia-Romagna e sedi d'attuazione di progetto di SCN in non piu' di
altre 3 regioni;
- di stabilire che la conclusione del procedimento debba avvenire con
provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio regionale
competente per il servizio civile, quale responsabile dello specifico
procedimento amministrativo;
- di determinare che le istanze d'iscrizione all'albo regionale siano
indirizzate alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Servizio Civile,
Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna;
- di rinviare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti necessari
per integrare e/o modificare le sezioni dell'albo regionale e per
modificare il termine per la conclusione del procedimento
amministrativo d'iscrizione all'albo regionale;
- di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale.
ALLEGATO 1
Intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le
Province autonome per l'entrata in vigore del DLgs n. 77 del 2002
1. Accordi generali
2. Criteri per la ripartizione delle competenze tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome
3. Tempistica del SCN rispetto al 2006
4. Gestione del Fondo nazionale per il servizio civile
5. Modifica della vigente circolare UNSC 10/11/2003, n. 53529/I.I
6. Modifiche alla Legge n. 64 del 2001 ed al DLgs n. 77 del 2002
7. Rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome
8. Collaborazione tra le Regioni e Province autonome e l'Ufficio
Nazionale in vista dell'attribuzione di competenze prevista dal DLgs
77/02 relativamente alle procedure per l'iscrizione nell'Albo del
Servizio Civile
9. Sedi periferiche dell'Ufficio
1. Accordi generali
Dal primo febbraio 2006, in accordo con l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile (in seguito denominato UFFICIO), le Regioni e Province
autonome (in seguito denominate REGIONI) iniziano le attivita' di
propria competenza sul servizio civile in attuazione del DLgs n. 77
del 2002, secondo la tempistica riportata al successivo punto 3.
Le Regioni o Province autonome di seguito elencate, non operative
dalla data sopra indicata, con la sottoscrizione della presente intesa
chiedono all'UFFICIO l'attivazione di quanto previsto dall'art. 5,
comma 3, del DLgs 77/02:
- Provincia autonoma di . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Regione . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Regione . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Regione . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Regione . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Regione . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Regione . . . . . . . . . . . . . . . .
Nei confronti degli enti e delle organizzazioni di pertinenza delle
suddette Regioni e Province autonome, l'UFFICIO continuera' con le
attuali modalita' gestionali, iscrivendoli provvisoriamente nell'albo
nazionale.
Si concorda che tale gestione transitoria non potra' andare oltre il
31/12/2006.
L'UFFICIO, previo accordo tecnico con le REGIONI, s'impegna ad
attivare, contemporaneamente all'attribuzione delle competenze, un
collegamento con la propria banca dati, operativo per l'ambito
territoriale di competenza e, in funzione di sola lettura, sull'intera
banca dati, nonche' la messa a disposizione della procedura
informatica per l'iscrizione all'albo attualmente in uso per la parte
territoriale di competenza di ciascuna Regione e Provincia autonoma,
al pari delle altre procedure informatiche attualmente disponibili.
Un apposito gruppo tecnico, costituito da UFFICIO e REGIONI,
verifichera':
1. la fattibilita' dei collegamenti;
2. le modalita' d'attivazione e le misure necessarie per assicurarne
l'operativita';
3. le modifiche da apportare al sistema Helios, circa la visibilita' e
la possibilita' di ricerca per comune, provincia e regione, che si
intende rendere operative entro il primo febbraio 2006;
4. la predisposizione dell'accordo per il trasferimento alle Regioni
del materiale cartaceo relativo alle istanze d'iscrizione all'albo
degli enti di propria competenza.
Il gruppo tecnico presentera' una relazione al termine dei propri
lavori.
Al momento della chiusura delle sedi periferiche dell'UFFICIO i
collegamenti gia' realizzati con la banca dati del SCN presso le Sedi
medesime resteranno in uso alle REGIONI.
La procedura per l'iscrizione all'albo deve essere intesa come
modalita' operativa per verificare il possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa per l'iscrizione agli Albi  di servizio civile.
Dal punto di vista gestionale, la procedura per l'iscrizione all'albo
diventa una garanzia di adeguata operativita' in ordine alla capacita'
di portare avanti il progetto di SCN secondo le finalita' poste dalla
Legge 64/01 e comporta:
- istituzione dell'Albo regionale a seguito di:
- legge regionale/provinciale;
- atto amministrativo, in via provvisoria nell'attesa
dell'approvazione della legge.
Nella predetta legge, ovvero nell'atto amministrativo, ferme restando
le competenze dell'UFFICIO, e' auspicabile che trovi previsione il
riferimento ad una specifica sezione dell'albo regionale/provinciale,
nella quale potranno iscriversi le sedi locali d'attuazione dei
progetti degli enti di competenza nazionale;
- applicazione di una disciplina univoca d'iscrizione all'albo
nazionale o regionale, da concordarsi nell'immediato tra REGIONI e
UFFICIO a modifica della vigente circolare UNSC 10/11/2003 n.
53529/I.I, per quanto attiene alle attribuzioni trasferite alle
REGIONI, alle relative procedure e, piu' in generale, alle previsioni
della richiamata circolare, alla luce di quanto previsto dal DLgs 77
/02 (l'UFFICIO formulera' una proposta che sara' poi valutata dalle
REGIONI);
- trasferimento degli enti di competenza regionale, gia' iscritti
nell'albo provvisorio nazionale, all'albo regionale/provinciale di
competenza e attribuzione di un codice regionale, aggiuntivo rispetto
a quello attuale;
- trasferimento alle REGIONI del materiale cartaceo relativo agli enti
di competenza regionale/provinciale, con riferimento alle istanze
d'iscrizione all'albo e previo accordo, la cui stesura viene delegata
al gia' citato gruppo tecnico;
- istruttoria delle richieste di nuova iscrizione e di modifica
dell'iscrizione esistente. Il provvedimento adottato dalle REGIONI
sara' inviato all'ente richiedente e alle eventuali REGIONI
interessate dalle sedi d'attuazione accreditate.
Resta inteso che l'iscrizione per il SCN sara' unica, all'albo
nazionale o a quello regionale/provinciale.
Le regioni faranno propria la carta di impegno etico del Servizio
Civile nazionale.
2. Criteri per la ripartizione delle competenze tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome
1. Iscrizione all'Albo
Sono iscritti nell'albo nazionale gli enti pubblici e le
organizzazioni private con sedi d'attuazione dei progetti di servizio
civile nazionale in almeno 5 regioni.
Sono iscritti nell'albo regionale gli enti pubblici e le
organizzazioni private di competenza regionale, vale a dire quelli che
hanno sede legale nella regione o provincia autonoma e sedi
d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non piu' di
altre 3 regioni (operativita' complessiva in 4 regioni).
Nella rivisitazione generale della circolare UNSC 10/11/2003 (entro
30/9/2006) sara' previsto che gli enti territoriali siano comunque di
competenza regionale e quindi non verra' loro consentita
un'operativita' su 5 o piu' regioni.
2. Presentazione progetti
La presentazione dei progetti e' prevista, di norma, presso l'UFFICIO
o la Regione/Provincia autonoma al cui Albo si risulta iscritti.
Per gli enti di competenza regionale con piu' sedi di attuazione di
progetto la presentazione dei progetti deve essere fatta presso la
Regione o Provincia autonoma in cui si trovano la/e sede/i
d'attuazione del progetto stesso.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del DLgs 77/02, tutti i progetti di
servizio civile all'estero, presentati da qualunque tipologia di enti,
sono comunque di competenza dell'UFFICIO.
L'attuazione di quanto previsto dal citato DLgs 77/02, relativamente
al "nulla-osta" dell'UFFICIO sui progetti di competenza
regionale/provinciale (art. 6, comma 5) ed al "sentite" le REGIONI sui
progetti di competenza nazionale (art. 6, comma 4) verra' disciplinata
nel provvedimento di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto n. 77
entro il 31 marzo 2006.
3. Tempistica del SCN rispetto al 2006
Gli adempimenti comuni e l'attribuzione delle competenze alle REGIONI
seguiranno la seguente tempistica:
- procedura per la presentazione delle domande per l'iscrizione
all'albo regionale e nazionale: dall'1/2/2006 al 15/3/2006;
- le modifiche da apportare al sistema Helios, circa la visibilita' e
la possibilita' di ricerca per comune, provincia e regione, saranno
concordate in sede di gruppo tecnico tra UFFICIO e REGIONI, in
previsione della loro operativita' entro il primo febbraio 2006;
- il bando nazionale per i giovani sui progetti 2006 e la partenza dei
giovani (tra giugno e settembre 2006) per esso selezionati saranno
gestiti esclusivamente dall'UFFICIO, con l'intesa che a decorrere
dall'1/1/2007 i compiti di gestione relativi ai progetti 2006 saranno
assunti dalle REGIONI per gli enti di competenza
regionale/provinciale;
- presentazione progetti per il 2007: dall'1/9/2006 al 30/9/2006;
- valutazione progetti per il 2007: da concludere entro il 31/12/2006
da parte delle Regioni e Province autonome;
- formazione generale dei giovani: dall'avvio dei progetti valutati
dalle Regioni e Province autonome (primavera 2007);
- monitoraggio dei progetti di competenza regionale: dall'avvio dei
progetti valutati dalle Regioni e Province autonome (primavera 2007).
4. Gestione del Fondo nazionale per il servizio civile
La disponibilita' del FNSC, oggi destinata alla copertura delle spese
di funzionamento dell'UFFICIO, ma riferite:
- all'iscrizione nell'albo del servizio civile (per il 2006),
- alla valutazione dei progetti (per il 2006),
- alla verifica e ispezione dell'iscrizione all'albo del servizio
civile e dei progetti (dal 2007),
- al monitoraggio dei progetti (dal 2007),
- alla formazione dei giovani e delle altre figure (dal 2007),
- alla gestione dei giovani (graduatorie, avvii, assenze, ecc.) (dal
2007),
dovra' essere erogata alle REGIONI per la parte di attivita' che a
partire dal 2006 non gravera' piu' sull'UFFICIO.
Viene condiviso il principio che all'attribuzione di competenze sul
SCN debba corrispondere un'adeguata attribuzione di risorse.
La quantificazione di tali risorse viene regolata con il seguente
accordo:
Accordo per l'impiego di risorse dell'UNSC a favore di Regioni e
Province autonome
La presente intesa individua le voci di spesa a valere sul Fondo
nazionale per il servizio civile, che l'UNSC intende impiegare
considerando una fase transitoria e una fase definitiva.
La fase transitoria riguarda l'assunzione di competenze da parte delle
Regioni e delle Province autonome, con la piena entrata in vigore del
DLgs 77/02, e comprende tanto gli oneri che l'UNSC intende assumersi
per garantire il funzionamento delle sedi regionali, che nel 2006
svolgeranno prioritariamente le attivita' di competenza dell'UNSC gia'
gestite localmente e si renderanno disponibili per collaborare con le
REGIONI sulle attivita' e con la tempistica indicate al punto 3
dell'intesa, quanto la determinazione dei fondi che potranno essere
erogati alle Regioni e Province autonome nel corso dell'esercizio
finanziario 2006. La fase definitiva riguarda una specifica
percentuale di risorse, da stabilire per legge, da destinare alle sedi
istituite dalle Regioni, a partire dall'anno 2007.
La fase transitoria riguarda il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2006, a
legislazione invariata. Gli stanziamenti sono stati ipotizzati in base
alla previsione di competenza regionale su tutti gli enti locali e su
tutti gli altri enti con sedi d'attuazione dei progetti di servizio
civile nazionale in non piu' di quattro regioni, compresa la regione
di accreditamento (circa il 40% del totale delle sedi attualmente
accreditate - percentuale da rivedere sulla situazione definitiva
degli accreditamenti al 31/12/2005).
I. Procedure di iscrizione degli enti di servizio civile negli  albi 
regionali e valutazione dei progetti di S.C.: Euro 225.000,00 (dalla
voce 70 del bilancio UNSC)
La somma sara' erogata sulla base degli enti effettivamente
accreditati e dei nuovi progetti valutati dalle Regioni che
attiveranno nel corso del 2006 i propri albi regionali, fissando a
priori un costo per ogni istruttoria, parametrato sul costo unitario
sostenuto dall'Ufficio Nazionale, pari a una media di Euro 60,00 per
procedimento. Ne consegue che le Regioni dovranno fornire una
relazione dettagliata di tali attivita', comunque desumibile, almeno
in parte, anche dal sistema Helios.
II. Implementazione del sistema informativo Helios con il
completamento della parte regionale del sistema stesso, compresa
l'attivita' di assistenza tecnica: Euro 400.000,00 (voce 46)
La cifra riguarda i maggiori oneri per l'ingegnerizzazione del sistema
per adeguarlo alle esigenze delle Regioni; le spese di adeguamento
dovranno comprendere, solo nel primo anno, anche l'assistenza ai nuovi
sistemi operativi che verranno attivati nelle singole regioni,
quantificabile in circa 1/4 del totale.
Le parti si danno reciproco atto che detti maggiori oneri non
riguardano le modifiche relative alle determinazioni interne di ogni
singola Regione con effetti sull'implementazione delle banche dati
informatiche delle Regioni stesse.
III. Spese di personale in servizio presso le sedi regionali
dell'UNSC: Euro 400.000,00 circa (voce 12)
Dal punto di vista contabile e dal punto di vista della gestione
economica del personale, non e' possibile al momento che l'Ufficio
Rimborsi direttamente alle Regioni la spesa per il personale da
adibire alla gestione dei nuovi albi regionali, anche nel caso che
tale personale sia lo stesso finora utilizzato nelle sedi periferiche
dell' UNSC attualmente operative. Si prevede pertanto, nell'attesa di
quanto indicato piu' oltre, di mantenere le sedi periferiche anche in
funzione di supporto transitorio alle Regioni.
La spesa e' dunque relativa al personale (14 unita') proveniente da
comparti di contrattazione collettiva della P.A. e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Per il personale comandato di cui sopra
l'ufficio sostiene attualmente gli oneri del trattamento economico
fondamentale e accessorio, mentre per il personale della PCM sostiene
le spese per i soli oneri accessori.
Si conviene tra le parti che comunque su richiesta delle Regioni o
Provincia autonoma, l'ufficio potra' procedere alla chiusura delle sue
sedi periferiche nelle REGIONI che istituiranno i loro albi.
IV. Formazione e informazione sul Servizio Civile a cura delle
Regioni: stanziamento 2005 Euro 5.000.000,00 (voce 68)
Fatti salvi eventuali provvedimenti connessi all'attuazione della
Legge finanziaria 2006.
Tabella finanziaria
Quantificazione dei costi a valere sul Fondo nazionale per il servizio
civile - Es. finanziario 2006 - Tipologia di spesa
Euro 225.000,00 -  Accreditamento enti di servizio civile e
valutazione progetti
Euro 400.000,00 - implementazione sistema Helios compresa assistenza
tecnica
Euro 400.000,00 - Oneri di personale
Euro 5.000.000,00 - Attivita' di informazione e di formazione
concernente il servizio civile su base regionale
La fase definitiva (dall'1 gennaio 2007)
Le parti convengono sulla necessita' di adottare ogni iniziativa volta
ad inserire, nel primo provvedimento utile, una modifica dell'art. 7,
comma 3, della Legge 64/01, nella quale si preveda che a partire
dall'anno 2007 le spese di funzionamento delle Regioni e Province
autonome siano coperte da una specifica percentuale del Fondo
nazionale per il servizio civile, secondo criteri di ripartizione
stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Con lo stanziamento fisso sopra ipotizzato, le Regioni operative dal
2007 potranno provvedere alla copertura delle spese di personale e di
tutti gli altri oneri di funzionamento conseguenti.
5. Modifica della vigente circolare UNSC 10/11/2003, n. 53529/I.I
Il criterio da seguire nella prima modifica della circolare in parola,
oltre alle incongruenze rispetto alle previsioni del DLgs n. 77,
attiene al nuovo ruolo delle REGIONI nella gestione del SCN.
6. Modifiche alla Legge n. 64 del 2001 ed al DLgs n. 77 del 2002
Viene condiviso che per consentire alle REGIONI, per quanto di
competenza, di collaborare all'attuazione del servizio civile
nazionale sia evidente l'esigenza di apportare alcune modifiche alla
Legge n. 64 del 2001 ed al DLgs n. 77 del 2002.
Tali modifiche saranno esaminate da un apposito gruppo di lavoro
costituito dall'UFFICIO e dalle REGIONI.
7. Rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome
Il maggiore coinvolgimento delle REGIONI nella gestione del SCN,
commisurato alle attribuzioni istituzionali trasferite, giustifica
l'ampliamento del numero dei loro rappresentanti, oggi limitato ad
uno, all'interno degli organismi nazionali del servizio civile. Al
tempo stesso e' necessario preservare l'ambito di competenza regionale
nelle sedi in cui sono rappresentati solo soggetti di competenza
nazionale, riconoscendo un "peso" diverso al parere delle REGIONI.
8. Collaborazione tra le Regioni e Province autonome e l'Ufficio
Nazionale in vista dell'attribuzione di competenze previsto dal DLgs
77/02 relativamente alle procedure per l'iscrizione nell'Albo del
Servizio Civile
E' stata concordata la necessita' di un percorso d'accompagnamento
nelle procedure tecnico-informative per l'iscrizione all'Albo del SCN
da parte dell'UFFICIO a favore del personale regionale/provinciale. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile - e le  Regioni e Province autonome rilevata
l'opportunita' di svolgere azioni comuni integrando le rispettive
competenze nella prospettiva dell'integrale attuazione del DLgs 5
aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale"
convengono quanto segue:
premesso:
- che il richiamato DLgs 77/02 prevede il coinvolgimento delle Regioni
e Province autonome (in seguito denominate Regioni) nella gestione del
servizio civile nazionale insieme all'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile (in seguito denominato Ufficio), rispettivamente per
gli enti di competenza regionale e per quelli di competenza nazionale,
secondo il principio di leale collaborazione richiamato dalla Corte
Costituzionale nelle sue decisioni nn. 228 e 229 del 2004;
- che tale collaborazione ha gia' trovato disponibilita'
nell'organizzazione di diverse iniziative di formazione, di
monitoraggio e di promozione;
considerato:
- che l'entrata in vigore integrale del DLgs n. 77 del 2002 e'
prevista dall'1 gennaio 2006;
- che nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni e' stato costituito
un Tavolo misto di lavoro tra Ufficio e Regioni per la definizione
dell'accordo per l'attribuzione delle competenze in attuazione del
DLgs n. 77;
viste:
- la Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile
nazionale";
- il DLgs 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile
nazionale";
- le leggi regionali e provinciali relative al servizio civile,
approvate dai rispettivi organi legislativi;
ritenuto necessario, nell'immediato, addivenire al seguente accordo
che consenta l'affiancamento del personale delle strutture regionali
ai competenti funzionari dell'Ufficio o esperti incaricati
dall'Ufficio stesso, relativamente all'apprendimento delle procedure
per l'iscrizione degli enti nell'albo del servizio civile,
stabiliscono che:
- le premesse sono parte integrante dell'intesa;
- l'ufficio rende disponibili propri dirigenti e/o esperti incaricati
per affiancare il personale delle strutture regionali e provinciali
nell'apprendimento delle procedure per l'iscrizione degli enti
nell'albo del servizio civile;
- le Regioni segnalano i nominativi del proprio personale che
partecipera' all'affiancamento dei competenti funzionari dell'Ufficio
o esperti incaricati dall'Ufficio stesso per l'acquisizione delle
conoscenze di cui all'alinea precedente;
- gli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo restano a
carico delle parti che li attivano, senza alcuna pretesa o rivalsa
della controparte, in particolare l'attivita' di cui al secondo alinea
resta a carico dell'Ufficio, mentre le Regioni si assumeranno l'onere
previsto al terzo alinea;
- la presente intesa ha validita' dalla sua sottoscrizione fino al 31
dicembre 2006 e potra' essere integrata con altre iniziative
d'apprendimento, ferme restando le restanti previsioni.
9. Sedi periferiche dell'Ufficio
Si propone che nel periodo in cui coesisteranno nei territori
regionali/provinciali competenze ripartite tra UFFICIO (bando
ordinario 2006, informazioni, gestione domande giovani, ecc.) e
REGIONI (procedure d'iscrizione sugli albi regionali), e comunque
entro il 31 dicembre 2006, le sedi periferiche aperte siano mantenute
operative con l'attuale organico di personale, fatta salva diversa
richiesta della Regione/Provincia autonoma interessata.
Nel suddetto periodo si potra' cosi' attivare un'effettiva
collaborazione nell'attribuzione concreta delle competenze, con la
gradualita' temporale precedentemente individuata al punto 3, anche
rispetto alla verifica di un possibile comando in Regione del
personale interessato attualmente assegnato alle Sedi stesse.
ALLEGATO 2
Linee guida per l'iscrizione all'Albo di Servizio Civile nazionale,
costituito dall'elenco regionale degli enti di servizio civile
nazionale dell'Emilia-Romagna (di seguito albo regionale)
Composizione
L'albo regionale e' composto da due sezioni:
1. la prima sezione, alla quale si iscrivono:
- gli enti pubblici e le organizzazioni private di rilevanza
regionale, che hanno sede legale nella regione e sedi d'attuazione di
progetto di Servizio civile nazionale (di seguito SCN) in non piu' di
altre 3 regioni;
- le organizzazioni private e gli enti pubblici situati in regione e
iscritti come sedi d'attuazione di progetto in altro albo
regionale/provinciale;
2. la seconda sezione, alla quale possono iscriversi le organizzazioni
private e gli enti pubblici situati in regione e iscritti come sedi
d'attuazione di progetto nell'albo nazionale.
Modalita' di iscrizione
I requisiti, le modalita', la documentazione e i termini per
l'iscrizione alla prima sezione dell'albo regionale sono disciplinati
dalla circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
La domanda d'iscrizione deve essere presentata alla Regione
Emilia-Romagna, Ufficio Servizio Civile, Viale Aldo Moro n. 21 - 40127
Bologna.
Il procedimento d'iscrizione, nel rispetto dei termini di legge in
materia fissati per l'analogo procedimento amministrativo statale, e'
concluso con provvedimento del Responsabile del Servizio competente
per il Servizio Civile, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale
regionale, nel periodo di 90 giorni dalla data di protocollazione da
parte della Regione della domanda d'iscrizione o di modifica
dell'iscrizione all'albo regionale.
L'iscrizione alla prima sezione per le sedi d'attuazione di progetto
presenti in regione e appartenenti agli enti iscritti in altri albi
regionali/provinciali e' effettuata previa acquisizione del
provvedimento d'iscrizione dell'ente da parte della Regione/Provincia
autonoma presso il cui albo lo stesso ente e' stato iscritto.
L'iscrizione alla seconda sezione e' effettuata previa presentazione
d'apposita richiesta dell'ente o dell'organizzazione interessata ed
acquisizione del provvedimento d'iscrizione da parte dell'Ufficio
Nazionale del Servizio Civile.
Il termine puo' essere interrotto per richiesta d'integrazione della
documentazione in conformita' all'art. 10 bis della Legge 241/90. Le
istruttorie non perfezionate a seguito della richiesta d'integrazione
che precede, si considerano decadute nei termini di legge in materia
di procedimenti amministrativi, scaduti i quali il Responsabile del
Servizio competente per il Servizio Civile adottera' un provvedimento
di diniego sull'istanza di iscrizione.
In prima istanza saranno iscritti all'Albo regionale gli enti e le
organizzazioni attualmente iscritti all'Albo nazionale che
risulteranno di rilevanza regionale. L'iscrizione avverra' previo
acquisizione da parte dell'UNSC dei relativi provvedimenti.
Procedure per le istanze di adeguamento
Le istanze di adeguamento presentate dagli enti e organizzazioni di
servizio civile iscritti all'albo regionale sono sottoposte alla
medesima disciplina delle procedure relative alle istanze di
iscrizione.
Presentazione progetti
Possono presentare progetti di SCN alla Regione Emilia-Romagna gli
enti iscritti alla prima sezione dell'albo regionale.
Le modalita' e i tempi di presentazione dei progetti sono disciplinati
da apposito bando emanato dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile
ovvero, per quanto di competenza, da bando emanato dalla Regione
Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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