DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 febbraio 2006, n. 47
Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta' (proposta della Giunta regionale in data 13 febbraio 2006, n. 159)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 159 del
13 febbraio 2006, recante in oggetto "Programma di edilizia agevolata
'3000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'"';
preso atto:
- della correzione di errore materiale apportata sulla predetta
proposta dalla Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente
Mobilita'", giusta nota prot. n. 2581 in data 16 febbraio 2006,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione assembleare;
richiamate:
- la L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive
modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
esecutiva ai sensi di legge, recante: "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 7 febbraio 2005
"Orientamenti propedeutici al Programma di edilizia agevolata alloggi
per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
rilevato che le risorse attualmente disponibili ai fini della
redazione del programma regionale di edilizia agevolata denominato
"3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'" ammontano a
Euro 55.000.000,00 allocate sul Capitolo 32030 "Fondo di rotazione
finalizzato alla concessione di mutui agevolati, per la realizzazione
delle politiche abitative regionali (artt. 8, 11 bis, 12 e 13, L.R. 8
agosto 2001, n. 24; artt. 60 e 61, comma 2 e 63, DLgs 31 marzo 1998,
n. 112) Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.1.3.12675 del Bilancio di
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2006;
ritenuto di destinare al finanziamento del presente programma le
ulteriori eventuali risorse, provenienti dalla differenza tra i limiti
di impegno autorizzati ai sensi delle Leggi 457/78, 25/80 e 94/82 e le
erogazioni previste negli anni 2006-2009, che affluiranno sui capitoli
di spesa della L.R. 24/01;
stabilito di destinare le predette risorse al programma descritto
nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
richiamata l'intesa raggiunta in data 13 febbraio 2006 nell'ambito
della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi del comma 5 art. 8
della L.R. 24/01;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare l'Allegato "A" parte integrante della presente
delibera "Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di
3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
2) di dare atto che le risorse attualmente disponibili destinate al
finanziamento del programma regionale denominato "3.000 case per
l'affitto e la prima casa di proprieta'" ammontano a Euro
55.000.000,00 allocate sul Capitolo 32030 "Fondo di rotazione
finalizzato alla concessione di mutui agevolati, per la realizzazione
delle politiche abitative regionali (artt. 8, 11 bis, 12 e 13, L.R. 8
agosto 2001, n. 24; artt. 60 e 61, comma 2 e 63, DLgs 31 marzo 1998,
n. 112) Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.1.3.12675 del Bilancio di
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2006;
3) di stabilire inoltre che le ulteriori eventuali risorse,
provenienti dalla differenza tra i limiti di impegno autorizzati ai
sensi delle Leggi 457/78, 25/80 e 94/82 e le erogazioni previste negli
anni 2006-2009, che affluiranno sui capitoli di spesa della L.R. 24/01
saranno destinate al finanziamento del presente programma;
4) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale,
ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 24/01, la predisposizione
del bando per la selezione degli interventi da ammettere a
finanziamento e la determinazione dei requisiti che devono essere
posseduti dai destinatari finali delle abitazioni in locazione,
godimento e proprieta';
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
L.R. 24/01 - Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di
3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'
1. Obiettivi del programma
Con la realizzazione del programma l'Amministrazione regionale si
propone di proseguire il proprio impegno per la soluzione del problema
della casa a favore delle fasce piu' deboli della popolazione. Gli
elevati valori che caratterizzano il mercato immobiliare rendono
estremamente problematica la soddisfazione del fabbisogno abitativo
delle famiglie meno abbienti. Il rapporto tra i valori di mercato dei
prezzi di vendita e dei canoni di affitto e i redditi di tali famiglie
determina una condizione di disagio abitativo di origine economica sul
quale ci si propone di intervenire con il presente programma.
La condizione di disagio abitativo piu' accentuata e' diffusa tra i
segmenti della popolazione che non dispongono dell'ammontare di
risparmio necessario e sufficiente ad accedere alla proprieta' della
prima casa senza ricorrere ad un indebitamento bancario eccessivamente
oneroso in relazione ai redditi percepiti. Per garantire ai nuclei
familiari che rientrano in questi strati della popolazione una
soluzione dei loro problemi abitativi dignitosa sul piano sociale e
sostenibile sul piano finanziario, occorre promuovere un incremento
dell'offerta di abitazioni destinate all'affitto a canoni di locazione
inferiori a quelli di mercato. Accanto a questa, che sicuramente
costituisce l'area quantitativamente piu' ampia del disagio abitativo
anche nella nostra regione, esiste una diffusa aspirazione da parte di
settori non trascurabili della popolazione regionale alla ricerca di
una soluzione permanente del problema abitativo attraverso
l'acquisizione della proprieta' della prima casa di abitazione. Il
livello non elevato del reddito di queste famiglie da un lato non
permette la formazione di un ammontare di risparmio sufficiente a
consentire l'acquisto di una casa a prezzi di mercato e dall'altro non
consente l'ammortamento di mutui di elevati importi, accesi a prezzi
di mercato. Tale aspirazione puo' essere soddisfatta abbattendo i
prezzi di acquisto, attraverso l'edilizia convenzionata, e l'onere dei
mutui, con una contribuzione al pagamento degli interessi.
La situazione della finanza pubblica regionale, resa difficile dalle
scelte del Governo centrale che non ha destinato alla realizzazione di
programmi per la casa nuove risorse, induce a ricercare soluzioni
tecniche che aumentino la produttivita' della spesa pubblica. Nella
specifica ipotesi di questo programma, con il quale la realizzazione
di case finalizzate a risolvere il disagio abitativo delle fasce piu'
deboli della societa' e' incentivata attraverso l'abbattimento del
costo dei mutui ipotecali, l'aumento dell'efficienza dell'impiego
delle risorse finanziarie pubbliche e' perseguito con la costituzione
di un fondo di rotazione, alimentato dalle economie sui limiti di
impegno assegnati alla Regione dalle leggi di intervento nel settore.
Il meccanismo operativo di tale fondo, che consente il recupero nel
tempo dei contributi anticipati per la realizzazione degli interventi
ammessi al finanziamento di questo programma, consentira' di
ricostituire la disponibilita' di risorse finanziarie utilizzabile per
incentivare l'attuazione di nuovi interventi.
2. Risorse
Le risorse attualmente destinate alla realizzazione del programma
ammontano a complessivi Euro 55.000.000,00 allocate sul Capitolo 32030
"Fondo di rotazione finalizzato alla concessione di mutui agevolati,
per la realizzazione delle politiche abitative regionali (artt. 8, 11
bis e 13, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60 e 61, comma 2 e 63, DLgs
31 marzo 1998, n. 112). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.1.3.12675
del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario
2006.
Le ulteriori eventuali risorse derivanti dalla differenza tra i limiti
di impegno autorizzati ai sensi delle Legge 457/78, 25/80 e 94/82 e le
erogazioni che si formeranno negli anni 2006-2009 saranno impiegate
con delibera di Giunta per il finanziamento del programma in oggetto
non appena iscritte nelle relative poste di bilancio.
L'ammontare complessivo delle risorse e' destinato per il 35% agli
interventi destinati alla proprieta' e per il 65% agli interventi
destinati alla locazione a termine e alla locazione o godimento
permanente. Le risorse aggiuntive che saranno destinate alla
realizzazione del programma dovranno essere ripartite tra gli
interventi destinati alla proprieta' ed interventi destinati alla
locazione nella stessa proporzione, rispettivamente del 35% e del
65%.
I Tavoli provinciali di concertazione con i Comuni istituiti ex
articolo 5 della L.R. 24/01, provvederanno a ripartire le risorse
destinate alla locazione nelle due quote destinate alla locazione
permanente e termine.
II rispetto delle proporzioni nella distribuzione delle risorse tra
alloggi destinati alla locazione e alloggi destinati alla proprieta'
deve essere garantito a livello delle singole Province.
Al fine di garantire un'equilibrata allocazione territoriale delle
risorse una quota non inferiore al 75% del totale sara' ripartita tra
le Province, secondo criteri concordati tra la Regione ed i Tavoli di
concertazione con i Comuni istituiti dalle Province ai sensi dell'art.
5 della L.R. 24/01.
Qualora non fosse possibile rispettare la prevista ripartizione delle
risorse complessive tra proprieta' e locazione e tra le diverse
tipologie di locazione, a causa di una insufficiente presentazione di
proposte relative ad una specifica tipologia di interventi, i Tavoli
provinciali di concertazione provvederanno ad attribuire tra le
diverse tipologie di intervento le risorse che non e' stato possibile
assegnare.
3. Contributi
Per il finanziamento degli interventi da realizzare con questo
programma viene istituito un fondo di rotazione, nel quale
confluiranno le risorse finanziarie di cui al punto 2.
Le modalita' di gestione del fondo rotativo saranno oggetto di
apposita convenzione con gli istituti di credito. La Giunta regionale
e' autorizzata ad approvare uno schema di convenzione tipo.
Le risorse di cui e' dotato tale fondo saranno impiegate per
concorrere nella misura massima del 60% alla provvista del capitale
impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui. Sul
capitale concesso a valere sul fondo di rotazione non devono essere
corrisposti interessi.
L'importo massimo unitario del mutuo sul quale puo' essere concessa
l'agevolazione regionale non puo' eccedere i 120.000 Euro. Pertanto la
quota massima del capitale mutuabile per alloggio, concedibile dal
fondo di rotazione non potra' eccedere i 72.000,00 Euro.
4. Tipologie di intervento finanziate
Le tipologie di intervento ammissibili a contributo sono:
a) locazione permanente. Gli alloggi devono essere destinati
permanentemente alla locazione o assegnazione in godimento. I Comuni e
gli operatori che realizzano gli interventi possono stabilire
condizioni di decadenza dall'assegnazione o locazione dell'alloggio
considerando anche ogni aspetto della situazione patrimoniale e
reddituale degli assegnatari o dei locatari;
b) locazione o assegnazione in godimento a termine per un periodo
minimo di anni 10. Le convenzioni per la realizzazione degli
interventi stipulate tra i Comuni e gli operatori possono prevedere la
possibilita' di cedere, prima della scadenza del vincolo di
destinazione alla locazione o assegnazione in godimento, a terzi,
l'intero stabile con l'obbligo per l'acquirente di rispettare il
vincolo fino alla sua naturale scadenza, oppure ai locatari o
assegnatari il singolo alloggio da ognuno di essi abitato. Nel caso di
cessione di singoli alloggi ai locatari che li abitano le convenzioni
fra i Comuni e operatori stabiliranno la durata minima della locazione
o assegnazione in godimento;
c) proprieta'.
5. Soggetti proponenti
Possono presentare domanda per l'ammissione al finanziamento i
seguenti soggetti proponenti:
a) Comuni;
b) cooperative di abitazione e loro consorzi;
c) imprese di costruzione e loro consorzi, comprese anche le
cooperative di produzione lavoro; associazioni temporanee di imprese
di costruzione;
d) societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01 a maggioranza
pubblica;
e) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e
fondazioni;
f) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARDSU),
comunque denominate. Sono ricomprese fra queste anche le societa' a
prevalente partecipazione pubblica degli Enti locali ed Universita'
per la gestione di servizi agli studenti universitari.
I soggetti sopra elencati possono presentare proposte in forma singola
o associata.
Gli interventi di locazione permanente possono essere realizzati da
tutti i soggetti sopra elencati; gli interventi di locazione a termine
e quelli destinati alla proprieta' possono essere realizzati dalle
cooperative di abitazione e produzione e lavoro e loro consorzi e
dalle imprese di costruzione e loro consorzi.
I Comuni e gli altri Enti pubblici possono realizzare gli interventi
di loro competenza anche attraverso il ricorso alla concessione e alla
finanza di progetto.
6. Soggetti destinatari
I criteri per l'individuazione dei destinatari finali delle abitazioni
avverra' con l'indizione del bando per la selezione degli interventi
da finanziare con le risorse del fondo di rotazione di cui al punto 2.
Con tale atto saranno individuate anche le eventuali categorie di
utenti ai quali destinare in via prioritaria le abitazioni.
I Comuni nella definizione della convenzione che regola i rapporti con
i soggetti operatori per la realizzazione di interventi destinati alla
proprieta' ed alla locazione a termine, possono considerare
prioritario destinare gli alloggi ai nuclei familiari per i quali
ricorrano le condizioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio
ERP per le motivazioni di cui al punto f) del comma 1 dell'art. 30
della L.R. 24/01.
7. Tipologie di intervento
Gli interventi possono essere:
- di recupero;
- acquisto da parte dei Comuni di alloggi immediatamente utilizzabili
o in fase di realizzazione da assegnare in locazione permanente;
- di nuova costruzione.
Nel caso di interventi di nuova costruzione, le superfici non
residenziali, accessorie e comunque non classificabili come utili di
ogni singolo alloggio non possono eccedere il 60% delle superfici
utili. Nel caso di alloggi la cui superficie utile non sia superiore
ai 50 metri, le superfici accessorie e comunque classificabili come
non utili non possono eccedere il 40% della superficie utile oltre
alla superficie di una autorimessa per massimo 18 metri quadri.
Per gli interventi di nuova costruzione finanziati almeno l'80% del
numero degli appartamenti non deve superare i 75 metri quadrati di
superficie utile; in ogni caso la superficie utile non puo' superare
95 metri quadrati.
8. Fattibilita' urbanistica degli interventi
Gli interventi devono essere realizzati su aree la cui destinazione a
residenza sia gia' prevista dagli strumenti urbanistici vigenti o da
varianti ad essi gia' adottate alla data di approvazione di questo
programma.
Nell'ipotesi di applicazione dell'art. 40 della L.R. 20/00 si
considera adottata la variazione allo strumento di pianificazione
urbanistica a seguito della conclusione della conferenza preliminare
di servizi indetta in applicazione del comma 2 dell'art. 40 della L.R.
20/00.
9. Localizzazione degli interventi
Gli interventi proposti dovranno essere localizzati:
1) nei Comuni classificati ad alta tensione abitativa elencati negli
Allegati A) e B) alla delibera della giunta 25 novembre 2002, n.
2235;
2) nei Comuni aderenti a Associazioni intercomunali, Unioni di Comuni,
Circondario Imolese, Comunita' Montane nelle quali almeno uno dei
Comuni sia classificato ad alta tensione abitativa;
3) in altri Comuni che con delibera della Giunta regionale dovessero
essere individuati, sulla base di parametri oggettivi, concordati con
i Tavoli provinciali di concertazione con i Comuni istituiti ex
articolo 5 della L.R. 24/01, ad elevato disagio abitativo;
4) in Comuni appartenenti ad aree montane ai quali devono essere
destinate risorse nella misura prevista dal comma 3, articolo 8 della
L.R. 2/04;
5) negli ambiti di riqualificazione urbana gia' individuati dai Comuni
ai sensi della L.R. 19/98;
6) negli ambiti di riqualificazione gia' individuati dai Comuni ai
sensi della L.R. 20/00;
7) negli ambiti dei contratti di quartiere II definiti dai Comuni
elencati nel decreto 414/04 del Vice Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti nonche' negli ambiti dei contratti di quartiere
individuati dai Comuni in attuazione del decreto del Ministero dei
Lavori pubblici del 1998;
8) nei Comuni interessati da programmi d'area gia' individuati ai
sensi della L.R. 30/96 limitatamente alle azioni che hanno per oggetto
la riqualificazione urbana.
10. Criteri di priorita'
a) Ai fini della valutazione delle proposte da ammettere a
finanziamento sono considerati prioritari gli interventi con le
seguenti localizzazioni:
- di recupero realizzati nei centri storici;
- finalizzati al recupero, anche mediante ricostruzione, del
patrimonio edilizio esistente;
- finalizzati alla trasformazione, per destinarli a residenza, di
immobili di proprieta' comunale o di altri Enti pubblici o di
organismi senza fini di lucro;
- realizzati nelle aree gia' urbanizzate.
b) Saranno altresi' ritenuti prioritari gli interventi:
- per la cui realizzazione i Comuni concorrono al contenimento dei
costi attraverso l'assegnazione di aree a titolo gratuito e a
condizioni particolarmente vantaggiose, il contenimento degli oneri di
urbanizzazione o il differimento nel tempo della loro riscossione e
altre forme di intervento per l'abbattimento dei costi;
- per la loro rapida cantierabilita';
- promossi da Associazioni di Comuni o promossi congiuntamente da
operatori pubblici e privati;
- aventi una pluralita' di destinazioni (affitto, proprieta' a libero
mercato, proprieta' in regime di convenzionata);
- per i quali i soggetti proponenti si impegnano a contenere i costi
di realizzazione e a ridurre i canoni o i prezzi di vendita rispetto
ai livelli massimi stabiliti dal bando;
- realizzati con criteri per la bioarchitettura e di risparmio
energetico.
11. Qualificazione degli operatori
In attuazione dell'art. 19 della L.R. 24/01, ai fini di selezionare
operatori qualificati dal possesso di idonei requisiti di ordine
economico-finanziario, gestionale e professionale, con il bando
saranno definiti i requisiti di qualificazione per concorrere alla
realizzazione degli interventi nonche' la loro valutazione ai fini
degli stessi interventi.
12. Valutazione delle proposte
I bandi emanati dalla Giunta per l'attuazione di questo programma,
dettaglieranno le modalita' di valutazione delle proposte di
intervento che concorrono alla sua realizzazione. Tali modalita'
dovranno prevedere che nella selezione dei progetti da ammettere a
finanziamento siano ritenuti prioritari quelli indicati dai Tavoli
provinciali di concertazione ex comma 3 articolo 5 della Legge 24/01,
limitatamente all'impiego della quota di risorse assegnata a ciascuna
Provincia in applicazione della ripartizione del 75% del totale delle
risorse di cui al precedente punto 2 a linea 6 di questa
deliberazione.