REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2006, n. 2

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29, IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
1. L'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme
generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio
sanitario regionale) e' sostituito dal seguente:
"Art. 10
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ('IRCCS' o
'Istituti') aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante
del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione
relativamente alle attivita' assistenziali, di ricerca e di
formazione, partecipando altresi' al sistema della ricerca nazionale
ed internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la
responsabilita' complessiva della gestione e della attuazione delle
deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di
indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di
controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche
dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonche'
alle funzioni ed alle attivita' di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6
e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della Legge
16 gennaio 2003, n. 3); il Collegio sindacale, al quale spettano le
funzioni di vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile; il
Collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui
all'articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il direttore
scientifico, cui compete la gestione delle attivita' di ricerca in
coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche
e con gli atti di programmazione regionale in materia.
3. Gli Istituti svolgono la loro attivita' assistenziale e, per quanto
di competenza, l'attivita' di ricerca nell'ambito degli indirizzi e
della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base
dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le
disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui
all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli
Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze
degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano
che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore
generale:
a) disciplinino la organizzazione della ricerca;
b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della
ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro
attivita' di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della
qualita' delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli
articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche, ai direttori amministrativo e sanitario si
applicano gli articoli 3, comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche; al
direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta
la responsabilita' delle attivita' di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica e' composto da cinque membri,
dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di
presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente
Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al
Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli,
sede ulteriore della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita'
degli Studi di Bologna per le attivita' di ricerca e di didattica
connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti
d'intesa con l'Universita' degli Studi di Bologna. I componenti del
Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di
provata competenza ed onorabilita' e durano in carica cinque anni.
6. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno
nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal
Ministro della Salute.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e' composta dal
direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da
un dirigente dei ruoli del personale del Servizio sanitario regionale,
preposto a una struttura complessa della disciplina oggetto
dell'incarico, individuato dal Collegio di direzione.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
da altre leggi regionali e dall'atto aziendale di cui all'articolo 3
della presente legge, per quanto di competenza, all'organizzazione ed
al funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni
desumibili dai principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo
n. 288 del 2003, nonche' le disposizioni statali e regionali in
materia di Aziende sanitarie.
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di ricerca
corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi
Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove
l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo
Stato.".
Art. 2
Norme transitorie e di procedura
1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua
competenza e richiede ai soggetti ed agli enti titolari del potere di
designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro quarantacinque
giorni dalla richiesta tali soggetti ed enti non abbiano provveduto,
provvede direttamente la Regione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 marzo 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1701 del 24 ottobre 2005; oggetto consiliare n. 697 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione  n. 40 in data 3 novembre 2005;
assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la
salute e Politiche sociali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2006 dell'1
febbraio 2006, con relazione scritta del consigliere Tiziano
Tagliani;
approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta del 22 febbraio
2006, atto n. 12/2006.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
che concerne Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento
del Servizio Sanitario regionale e' il seguente:
"Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono parte
integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta
qualificazione relativamente alle attivita' assistenziali, di ricerca
e di formazione, partecipando altresi' al sistema della ricerca
nazionale ed internazionale.
2. Gli Istituti svolgono la loro attivita' assistenziale nell'ambito
degli indirizzi e della programmazione regionale e sono organizzati in
analogia con le Aziende Usl, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
3. Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale sono
nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Per quanto
attiene ai direttori amministrativo e sanitario si applica quanto
previsto all'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n.
502 del 1992. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di
cui due nominati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di
presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e
sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilita' di designare due
componenti all'interno del Collegio sindacale. Il presidente del
Consiglio di indirizzo e verifica, di cui al decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'articolo 42,
comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e' nominato dal Presidente
della Regione, d'intesa con lo Stato. L'Universita' partecipa al
Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS secondo i criteri
stabiliti negli accordi integrativi del protocollo d'intesa di cui al
comma 5 dell'articolo 9 della presente legge. E' previsto un direttore
scientifico, nominato dallo Stato d'intesa con la Regione.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di ricerca
corrente e finalizzata, nonche' il collegamento con gli analoghi
Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove
l'auto-coordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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