REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 186

Attivazione di un "Sistema di segnalazione rapida" di eventi epidemici ed eventi sentinella nelle strutture sanitarie e nella popolazione generale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.M. 15 Dicembre 1990, pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1991 n. 6,
che, confermando - ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254
del Testo Unico delle leggi sanitarie - l'obbligo di notifica da parte
del medico di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la
salute pubblica, all'Autorita' sanitaria competente, stabilisce le
modalita' con le quali le Aziende USL sono tenute, a loro volta, a
comunicare le informazioni ricevute dai medici per alcune malattie
infettive e diffusive indicate rispettivamente nelle Classi: I
("Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perche'
soggette al Regolamento sanitario internazionale o perche' rivestono
particolare interesse"), II ("Malattie rilevanti perche' ad elevata
frequenza e/o passibili di interventi di controllo"), III ("Malattie
per le quali sono richieste particolari documentazioni"), IV
("Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte
del medico deve seguire la segnalazione dell'Unita' sanitaria locale
solo quando si verificano focolai epidemici"), V ("Malattie infettive
e diffusive notificate all'Unita' sanitaria locale e non comprese
nelle classi precedenti, zoonosi indicate dal Regolamento di Polizia
veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e non precedentemente menzionato");
- la circolare del Ministero della Sanita' n. 36 del 17 dicembre 1990
"Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive";
- il decreto del Ministero della Sanita' 29 luglio 1998 "Modificazione
alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non
tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990";
considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alle disposizioni
sopracitate con circolari dell'Assessore alla Sanita' n. 9 del 5
aprile 1991 e n. 11 del 24 giugno 1999;
- il D.L. 29 marzo 2004 n. 81, recante "Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica",
convertito con modificazioni nella Legge 26 maggio 2004, n. 138,
dispone, tra l'altro, di istituire, presso il Ministero della Salute,
il "Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
(CCM) con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati
alle malattie infettive e diffusive ...", stabilendo che il Centro
operi in coordinamento con le strutture regionali e "con modalita' e
in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della
Salute";
- con D.M. del 2/7/2004, il Ministro della Salute ha disciplinato
l'organizzazione del predetto Centro, prevedendone l'articolazione e
la composizione, ed indicando tra i compiti del Centro anche il
coordinamento con le Regioni dei sistemi nazionali di allerta e
risposta  rapida ai rischi per la salute;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327 del 19
ottobre 2001 "Emergenza bioterrorismo. Costituzione Unita' di crisi",
e' stata costituita l'Unita' di crisi regionale per l'emergenza
bioterrorismo, anche sulla base della necessita', rappresentata dal
Ministero della Salute, di costituire in ciascuna Regione strutture
operative in grado di correlarsi con lo stesso Ministero nell'ambito
dei sistemi di allerta finalizzati a garantire la massima efficacia ed
efficienza alle eventuali risposte a fenomeni di bioterrorismo;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 6
maggio 2003 "Emergenza SARS. Integrazione delle funzioni e dei
componenti dell'Unita' di crisi per emergenza bioterrorismo", e' stata
individuata una task force regionale con il compito di coordinare gli
interventi e di predisporre linee guida, procedure e ogni altro
strumento utile al monitoraggio e alla prevenzione di emergenze di
sanita' pubblica;
considerato che:
- le condizioni soggette a notifica continuano ad essere quelle
previste dal D.M. 15/12/1990, il quale, pur prevedendo che tutte le
malattie infettive che assumono le caratteristiche di focolaio
epidemico vengano notificate, menziona esplicitamente nella Classe IV
relativa ai focolai epidemici solo alcune malattie (dermatofitosi;
infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare;
pediculosi; scabbia);
- il modello da utilizzare per la denuncia delle malattie di Classe IV
non prevede specificamente la rilevazione di informazioni su infezioni
acquisite in ospedale o in altre strutture sanitarie, mentre in tali
contesti  le persone assistite e gli operatori sanitari hanno un
rischio di acquisire infezioni che, in una elevata proporzione dei
casi, si presentano in forma di epidemia o cluster epidemico;
- la segnalazione da parte del medico curante all'Azienda USL di un
focolaio epidemico deve avvenire entro le 24 ore, ma la notifica
dall'Azienda USL alla Regione non ha carattere di urgenza;
avuto presente che:
- per controllare adeguatamente la diffusione di infezioni, sia
importante che, nel caso di epidemie o di cluster epidemici di
infezioni, come anche di "eventi sentinella", vengano attivati
tempestivamente dalle Aziende Sanitarie interessate gli interventi
necessari e che, ove opportuno, tali interventi vengano supportati e
coordinati a livello regionale;
- in occasione della emergenza SARS, l'Unita' di crisi regionale aveva
proposto un modello operativo per il controllo della SARS, estendibile
ad altri eventi che possono assumere le caratteristiche di emergenze
di natura infettiva, prevedendo livelli di coordinamento collegati,
regionale e aziendale, che svolgono attivita' specifiche nella fase di
sorveglianza e assumono caratteristiche diverse nelle eventuali fasi
di preparazione e di intervento;
- la segnalazione tempestiva di tali eventi, anche al semplice
sospetto, puo' infatti consentire di:
a) individuare eventi che per le loro caratteristiche (numero di casi,
gravita' della infezione, meccanismo causale, agenti patogeni
implicati, caratteristiche epidemiologiche) richiedono un intervento
precoce ed una accurata indagine locale, se necessario anche con il
supporto di strutture esterne, allo scopo di identificarne la causa
specifica, al fine di limitarne la diffusione e controllarne gli
effetti;
b) fornire supporto, in caso di necessita', da parte delle strutture
regionali alle Aziende Sanitarie per l'indagine, la valutazione dei
rischi, il controllo dell'episodio infettivo e l'informazione e presa
in carico dei soggetti esposti;
c) la specifica natura degli eventi infettivi puo', in alcuni casi,
rendere opportuno un intervento regionale che comporti l'estensione
dell'indagine e l'informazione tempestiva ad altre, o in tutte le
Aziende Sanitarie, o la definizione di provvedimenti generali (come
nel caso di infezioni associate a dispositivi medici);
d) registrare, seguire ed analizzare l'evoluzione degli eventi
infettivi, in modo da adottare tempestivamente misure di "controllo" a
livello regionale;
- sono da includere nel "Sistema di segnalazione rapida" eventi
appartenenti alle seguenti categorie:
- epidemie di infezioni che si verificano in strutture o servizi
sociosanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori, studi medici,
strutture residenziali o semiresidenziali, assistenza domiciliare) o
in altre collettivita' (scuole, asili, istituti di detenzione, ecc.) e
che interessano gli utenti o il personale;
- cluster epidemici di infezioni in utenti e/o operatori di strutture
sociosanitarie;
- infezioni aventi carattere raro o particolare, qualificabili come
"eventi sentinella", ossia singoli casi di infezione che necessitano
di pronto intervento in ragione di caratteristiche cliniche e/o
epidemiologiche peculiari;
ritenuto di dover provvedere all'attivazione di un sistema di rapida
segnalazione di eventi epidemici ed eventi sentinella nelle strutture
sanitarie e nella popolazione generale, finalizzato alla sorveglianza
di malattie infettive e diffusive che, per le proprie caratteristiche
epidemiologiche o per le caratteristiche della popolazione coinvolta,
richiedono piani di risposta rapidi e interventi adeguati al controllo
della diffusione delle stesse;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, del parere  di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali, dott. Franco Rossi;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di attivare, per quanto in premessa esposto, un "Sistema di
segnalazione rapida" delle infezioni che si verificano come eventi
sentinella o nell'ambito di epidemie/cluster epidemici, cosi' come in
premessa individuati;
2) di disporre che la segnalazione, anche dei soli casi sospetti,
debba pervenire in forma rapida al Responsabile del Dipartimento di
Sanita' pubblica dell'Azienda Sanitaria  del territorio di competenza
e, contestualmente, al Responsabile del Servizio Sanita' pubblica
della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali e al Responsabile
dell'Area Rischio infettivo dell'Agenzia sanitaria regionale,
unitamente alla segnalazione al Responsabile del Distretto di
domicilio, ove previsto dalla normativa;
3) di stabilire che il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali,
d'intesa con il Direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale,
dovra' provvedere, con propria determinazione, all'individuazione
dettagliata delle condizioni oggetto di notifica rapida ed alla
definizione delle modalita' operative per l'organizzazione del sistema
di segnalazione, con riguardo, in particolare, all'integrazione con i
flussi informativi gia' esistenti ed alle modalita' di segnalazione
dei casi, fin dalla diagnosi del curante o del laboratorio.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina