REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 9 febbraio 2006, n. 1493

Distanza in deroga ai sensi dell'art. 60, DPR 753/80, relativa a opere su edificio terziario, in fregio alla linea Reggio-Sassuolo in comune di Scandiano (RE), distinto al catasto con il mappale n. 109, foglio 29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali, le opere inerenti la demolizione di autorimessa e
costruzione di vano scala e ascensore a servizio dei nuovi locali uso
negozi risultanti dal cambio d'uso dell'edificio esistente
residenziale sito in Via Ex Statale 467 al n. 7, comune di Scandiano
provincia di Reggio Emilia nei modi e secondo le ipotesi progettuali
che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal
Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell'art.
60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto
dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni:
a) lo scolo e lo smaltimento delle acque meteoriche della nuova
copertura dell'edificio e del vano scala non dovra' interessare aree o
impianti tecnologici di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria;
b) le aperture dell'edificio sul muro perimetrale a confine con l'area
ferroviaria dovranno rispettare l'art. 901 del C.C., fatte salve
normative comunali piu' restrittive, sottolineando la necessita' di
avere l'imposta inferiore dell'apertura a 2.50 m dal calpestio per
quelle al piano terra e a 2.00 m dal pavimento finito per quelle ai
piani superiori, oltre alla posa in opera di apposite maglie ed
inferriate di sicurezza. Le aperture dovranno essere conformate
costruttivamente in modo da escludere la caduta, dalle medesime, di
qualunque oggetto in area ferroviaria;
4) di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia d'inizio attivita', scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"e' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'azienda concessionaria
della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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