REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2006, n. 85

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Bardone" di interesse di Gas Plus Italiana SpA - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III - L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato
"Bardone", di interesse di Gas Plus Italiana SpA, poiche' le attivita'
in previsione sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il giorno 23 gennaio 2006, nel complesso
ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di ricerca
di cui al punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
Prospezione sismica
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di scoppio, adeguate
fasce di rispetto:
- aree ricadenti nel perimetro della Riserva Regionale di Monte
Prinzera (fascia di rispetto di m. 100 ortogonale al perimetro);
- le "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", i
"calanchi meritevoli di tutela" e le "zone di tutela naturalistica"
individuati dal PTCP della Provincia di Parma;
- le aree di rilevanza archeologica, gli edifici ed i manufatti
sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42;
2) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e
l'ubicazione dei punti di energizzazione;
3) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le
modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
4) per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno
essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente
competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti
interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario
dettagliato delle operazioni);
5) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle autorizzazioni
di norma dovute per i cantieri temporanei;
6) prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere inoltrate, alla
Provincia di Parma - Servizio Ambiente e Difesa del suolo, tutte le
domande inerenti l'eventuale rilascio di autorizzazioni relative alla
fase di cantierizzazione temporanea, che i soggetti interessati
dovranno acquisire ai sensi delle normative ambientali vigenti; si
rammenta inoltre che la dismissione finale degli impianti e delle
opere di cantiere dovra' avvenire nel rispetto di quanto previsto
dalle normative vigenti in materia di gestione rifiuti;
7) i punti di energizzazione non potranno essere collocati, prevedendo
altresi' un'opportuna fascia di rispetto, in aree definite di frana
quiescente o attiva ai sensi della Carta "Inventario del dissesto" del
Servizio Geologico Sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna e
dalla Carta del Dissesto del PTCP della Provincia di Parma, salvo
approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non
abbiano influenza negativa sui suddetti fenomeni di dissesto; gli
approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni e
dalle Comunita' Montane territorialmente competenti;
8) nelle zone boscate ed in particolare in quelle appartenenti al
"Sistema forestale e boschivo", normate dall'art. 10 delle NTA del
PTCP della Provincia di Parma,e' esclusa la possibilita' di realizzare
nuove piste d'accesso; qualora fosse necessario realizzare il rilievo
sismico in dette zone dovra' essere valutato e concordato con le
Amministrazioni territoriali competenti, l'impiego dell'elicottero
come mezzo di trasporto della strumentazione;
9) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi' per i punti di scoppio adeguate fasce
di rispetto (fascia di rispetto di m. 100 ortogonale al perimetro), il
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT4020006 denominato "Monte
Prinzera";
10) i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone
di tutela assoluta e nelle zone di rispetto di acque  superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano cosi' come individuate
nell'art. 21 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
11) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.
Pozzo esplorativo
12) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse
preclusioni indicate per la prospezione sismica;
13) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che
il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone in
cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione
sismica;
c) di dare atto che la presente delibera sostituisce, ai sensi
dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, il parere che la Provincia di Parma ed i
Comuni di Calestano, Langhirano e Terenzo, non intervenuti alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, sono tenuti ad esprimere ai
sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18,
comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni;
d) di dare atto che la presente delibera sostituisce, ai sensi
dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, il nulla-osta che l'Ente gestore della
Riserva regionale di Monte Prinzera, non intervenuto alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, e' tenuto a rilasciare ai
sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni;
e) di dare atto che la Valutazione d'Incidenza, effettuata ai sensi
DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e
della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, e' contenuta all'interno del
sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.8;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Gas Plus Italiana SpA;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero delle Attivita'
produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie -
UNMIG Ufficio F3; al Servizio Politiche Energetiche della Regione
Emilia-Romagna; allo Sportello Unico Attivita' produttive Val Ceno e
Media Val Taro; all'Ente gestore della Riserva regionale di Monte
Prinzera; alla Provincia di Parma; alla Regione Emilia-Romagna -
Servizio Parchi e Risorse forestali; ai Comuni di Calestano,
Langhirano e Terenzo; alla Comunita' Montana Valli del Taro e del
Ceno; alla Comunita' Montana Appennino Parma Est; ad ARPA - Sez. Prov.
di Parma; ad ARPA - Distretto di Fidenza; ad AUSL - Distretto Sud Est
di Langhirano; ad AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 6
l'efficacia temporale della presente Valutazione di impatto
ambientale;
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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