COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia

L'Autorita' competente: Comune di Rocca San Casciano comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto: coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia.
Il progetto e' presentato da: Nanni Giorgio, in qualita' di legale
rappresentante della ditta Eurobeton Srl, con sede a S. Piero in
Bagno, localita' Ca' di Pasquetta, p. IVA 02 255 840 403.
Il progetto e' localizzato: comune di Rocca San Casciano, localita'
Cavina - Podere Ponte Rosso, aree estrattive 13G e 14G del PAE
comunale.
Il progetto interessa il territorio del comune di Rocca San Casciano e
della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Rocca San Casciano con atto deliberazione di Giunta comunale
n. 14 del 4/2/2006 ha assunto la seguente decisione:
esclusione, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi
previsti e dei conseguenti impatti ambientali, dall'ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1. il progetto di coltivazione dovra' essere modificato affinche' sia
conseguita la conformita' ai quantitativi massimi estraibili fissati
dal Piano delle attivita' estrattive del Comune di Rocca San Casciano
per l'ambito estrattivo oggetto di valutazione. In particolare dovra'
essere ridotta la previsione estrattiva di progetto relativamente
all'area 14G, per la quale il piano di coltivazione presentato prevede
l'estrazione di 7.949 metri cubi rispetto ai 7.000 mc. previsti quale
tetto massimo dallo strumento comunale per tale area dell'ambito
estrattivo;
2. le modalita' di coltivazione e ripristino dell'area di cava
dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal progetto
presentato, cosi' come integrato con le modifiche derivanti
dall'adempimento delle richieste formulate dall'ufficio istruttore in
relazione alla sistemazione finale e specificamente alle essenze
arboree da utilizzare nei reimpianti; dovranno inoltre essere attuati
tutti gli interventi indicati nelle tavole di progetto riportanti le
planimetrie e le sezioni di recupero. A seguito dell'attuazione
dell'intervento estrattivo, e conformemente agli elementi progettuali,
dovra' essere prevista la conservazione in sito di una parte del
materasso ghiaioso soggiacente il substrato litoide necessario al
mantenimento del naturale deflusso sotterraneo delle acque e
l'efficace drenaggio dei terreni;
3. premesso che nella definizione delle distanze di scavo rispetto ai
confini di proprieta' trova applicazione quanto stabilito dall'art.
891 del Codice civile, articolo attinente le distanze dal confine di
canali e fossi, applicabile, secondo la giurisprudenza consolidata,
anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di
materiale di qualunque specie, si ritiene che anche nei confronti dei
confini con le proprieta' oggetto di futura e prossima estrazione
l'avvicinamento degli scavi fino al limite della proprieta' possa
essere possibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una
convenzione, redatta in forma scritta ad substantiam ai sensi
dell'art. 1350 n. 4 Codice civile, con cui venga acquisito l'assenso
del proprietario del fondo confinante;
4. l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere computato sulla base degli
interventi di recupero previsti dal progetto ed applicando a questi le
tariffe stabilite dalla Commissione infraregionale delle Attivita'
estrattive per le usuali lavorazioni di cava (scavo fossi, movimenti
terra ecc.) nonche' le vigenti tariffe regionali per lavori
agro-forestali per quanto concerne gli interventi di recupero
vegetazionale; in detta convenzione dovra' inoltre essere prevista a
carico della ditta proponente, ancorche' in presenza della scrittura
privata citata in premessa riguardante la possibilita' per la ditta
stessa di accedere alla cava tramite un percorso alternativo alla
viabilita' comunale che dovra' risultare da apposita modifica agli
elaborati progettuali, fatti salvi i diritti dei terzi e
l'acquisizione delle autorizzazioni dei competenti enti, la
realizzazione di interventi di manutenzione semestrale del tratto in
uso della strada comunale Valminore-Campomaggio qualora vengano
accertati danni causati dal transito degli automezzi della ditta, con
prestazione di apposite fideiussioni bancarie o assicurative a prima
chiamata a garanzia del ripristino semestrale, che si ritengono
congrue di importo pari a Euro 4.000,00 a semestre, da svincolarsi una
volta eseguiti i lavori di ripristino o in seguito all'accertamento di
assenza di danni provocati dal transito stesso, e di una fideiussione
di importo pari a Euro 20.000,00 per la eventuale sistemazione finale
con asfaltatura totale a conclusione dell'attivita' estrattiva; il
transito degli automezzi non potra' comunque in nessun modo avvenire
sul tratto Ponte Rosso - Valminore della suddetta strada comunale;
5. pur essendo allegato al progetto presentato un parere di massima
favorevole dell'Autorita' idraulica competente (Servizio Tecnico di
Bacino dei Fiumi Romagnoli) riguardo le modalita' di ripristino dei
luoghi al termine dell'attivita' estrattiva che, secondo gli elaborati
progettuali, e' funzionale alla regolazione delle portate del fiume
Montone ("cassa idraulica di espansione fluviale"), si rileva
attualmente l'assenza di indirizzi specifici inerenti la
programmazione, localizzazione e priorita' di tali interventi in
specifici strumenti di pianificazione del rischio (PAI). Cio' premesso
si ritiene opportuno che un futuro recupero delle aree estrattive a
tale scopo debba essere valutato e confermato, in termini di reali ed
effettivi benefici di riduzione del rischio idraulico, nelle
successive fasi autorizzative dell'attivita' estrattiva da parte
dell'Autorita' idraulica competente (AdB Fiumi Romagnoli/Servizio
Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli), alla luce degli eventuali e futuri
studi sulla dinamica fluviale e sui pianificati interventi di
riduzione del rischio idraulico. Pertanto, in caso di mancata conferma
di una specifica finalita' idraulica assegnata alle aree estrattive in
questione ad avvenuto sfruttamento, si ritiene che, compatibilmente
alla disponibilita' di materiali idonei al ritombamento reperibili a
ragionevole distanza dall'area di cava nei previsti tempi d'attuazione
dell'intervento estrattivo, quali ad esempio quelli derivanti dalla
presenza di cantieri di opere pubbliche (ammodernamento della S.S.
67), debba essere valutato il ritombamento dei settori di scavo fino
alla quota del preesistente piano di campagna, restituendo in tal caso
le aree di cava all'originaria morfologia;
6. in periodo immediatamente precedente all'inizio di lavorazioni
nell'ambito del settore di cava ubicato in prossimita' del confine
prospiciente ciascun singolo ricettore sensibile presente e
maggiormente esposto (edifici adibiti ad ambienti abitativi), tali da
produrre condizioni di lavorazione e di conseguente rumore prodotto
maggiormente gravose per ciascun singolo ricettore medesimo, dovra'
essere realizzato e mantenuto per l'intera durata delle lavorazioni
specifiche per i singoli settori citati, un rilevato in terra
temporaneo di altezza almeno pari a 3,5 m. dal piano campagna ubicato
sul confine di escavazione e avente dimensioni tali da garantire il
rispetto di tutti i limiti vigenti presso il ricettore di volta in
volta interessato;
7. in relazione agli edifici maggiormente prossimi all'area di cava
effettivamente disabitati, si ritiene che gli stessi siano da
considerarsi potenziali ricettori sensibili in relazione ad un loro,
anche se non prevedibile, futuro utilizzo con permanenza di persone.
Cio' premesso, nel caso in cui durante il periodo di esercizio
dell'attivita' di cava si verifichi presso tali ricettori la
permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere garantito
presso gli stessi il rispetto di tutti i valori limite vigenti
realizzando tempestivamente e mettendo in atto gli interventi di
mitigazione sopra descritti (rilevati in terra temporanei di almeno
3,5 m. di altezza ubicati in prossimita' delle aree di confine
dell'area estrattiva di volta in volta prospicienti i singoli edifici)
nonche' tutte le azioni e ulteriori interventi eventualmente necessari
a garantirne il rispetto;
8. durante tutte le fasi di coltivazione previste non dovranno essere
impiegati contemporaneamente piu' di due mezzi operatori;
9. si ritiene necessario che, a seguito della realizzazione delle
misure di mitigazione acustica sopra descritte (rilevati temporanei) e
nel periodo di loro esistenza, vengano effettuati rilievi fonometrici
seguendo le modalita' di seguito descritte:
a) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente esposti (ricettori H, G). Tali rilievi
vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi, monitorando il
rumore residuo in assenza di attivita' di lavorazione ed il livello
equivalente di rumore ambientale con cava in attivita';
b) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno (16 ore in continuo), in prossimita' dei
ricettori maggiormente esposti (ricettori H, G), secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di
verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla
attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei
valori limite vigenti nelle aree monitorate;
c) il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovra' essere
eseguito da ARPA entro un mese successivo alla realizzazione presso
ogni singolo ricettore monitorato degli interventi di mitigazione
acustica sopra descritti (rilevato) in condizioni di lavorazione
maggiormente gravose per i singoli ricettori monitorati, con oneri a
carico della societa' proponente;
d) le comunicazioni di inizio attivita' nonche' le tempistiche di
coltivazione dei singoli settori e di realizzazione degli interventi
di mitigazione acustica descritti, dovranno essere effettuate, a cura
del proponente, ad ARPA, al Comune di Rocca S. Casciano ed
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
e) i risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale, al Comune di Rocca S. Casciano e alla
societa' proponente entro 15 giorni dal termine di ciascuna campagna
di rilievi relativa ad ogni singolo ricettore sopra elencato;
f) in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal
proponente, a proprio carico, entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte di ARPA ai
soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione acustica al fine
di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i
ricettori presenti;
10. durante le attivita' di estrazione e lavorazione e trasporto,
dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al
contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle piu'
idonee attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale, sia mediante un'adeguata
organizzazione delle singole attivita', sia con l'eventualmente
necessaria realizzazione di ulteriori misure di mitigazione temporanee
(trincee, rilevati o barriere mobili), al fine di garantire il
rispetto dei valori limite vigenti nelle aree interessate dalle
attivita' previste e in prossimita' dei ricettori presenti durante le
fasi previste e nei periodi di loro attivita';
11. in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi operatori e
dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:
a) copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni;
b) copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi
di inattivita';
c) si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio, delle
vie di transito alle aree di scavo non asfaltate e delle zone di
scavo;
12. al fine di ridurre il rischio di possibili dispersioni e
contaminazioni al suolo di sostanze idroinquinanti, l'eventuale
stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all'utilizzo e
gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite aree
opportunamente confinate ed isolate dalla rete scolante; analoghi
accorgimenti, a protezione da un possibile inquinamento delle acque di
superfici e/o della falda, dovranno essere assunti anche per le
superfici appositamente predisposte dal progetto per il rimessaggio
delle macchine operatrici nei periodi di inattivita' della cava;
13. la coltre di suolo agrario dovra' essere tenuta separata dal
cappellaccio, ed accantonata a margine delle aree di escavazione, per
poi essere distribuita su tutta l'area di recupero al termine dei
lavori di estrazione. Per favorire il mantenimento della microflora e
microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati
evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia e prevedendone
il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di
coltura da sovescio;
14. l'impianto arboreo previsto dal piano di sistemazione ad avvenuta
coltivazione della cava dovra' essere effettuato, tramite l'utilizzo
delle essenze citate nella relazione botanica-forestale, durante i
mesi autunnali/invernali, prevedendo il ricorso all'irrigazione di
soccorso qualora se ne ravvisi la necessita' e comunque in quattro
sessioni primaverili-estive al primo anno di impianto e due sessioni
al secondo anno dell'impianto. Allo scopo di garantire il buon esito
del previsto recupero ambientale dell'area, dovra' essere predisposto
ed attuato un programma di manutenzione del rimboschimento prevedendo
il risarcimento delle eventuali fallanze, da effettuare al terzo ed al
quinto anno dall'impianto, ripristinando l'intera quota delle essenze
messe a dimora;
15. dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere
prot. n. 87980/DS5 del 21/10/2005 espresso dal Servizio Tecnico Bacino
Fiumi Romagnoli di Forli', in particolare per gli scavi di sbancamento
dovra' essere tenuta una fascia di rispetto di almeno 5 m. dal piede
del versante della strada comunale Valminore-Campomaggio nell'ambito
14G; tale prescrizione dovra' risultare da apposita modifica al
progetto di coltivazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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