REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 1973

L.R. 1/00 e successive modifiche: intervento regionale per l'estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni - Anno 2005 - In attuazione delibera Assemblea legislativa 20/05 e della delibera di G.R. 1568/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia e successive modifiche";
preso atto che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
con deliberazione n. 20 del 28/9/2005 ha approvato il programma degli
interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi
rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni, relativamente al triennio
2005-2007 (proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n.
1247);
dato atto che con propria deliberazione n. 1568 del 7 ottobre 2005
"L.R. 1/00 e successive modifiche: adozione programma degli interventi
per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi
educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Anno 2005", sono stati
adottati in attuazione del punto 2 lettera a) del dispositivo della
sopracitata deliberazione 20/05 i criteri di ripartizione delle
risorse;
ritenuto importante procedere, stante l'attuale quadro di riferimento
dei provvedimenti nazionali sul piano amministrativo e finanziario,
con l'approvazione delle risorse finanziarie da ripartire tra le
Amministrazioni provinciali, limitatamente all'intervento regionale
riferito all'estensione dell'offerta educativa;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 il
quale prevede che la concessione di contributi a persone ed Enti
pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione dei
contributi medesimi ai soggetti interessati;
dato atto che con la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 20
del 28/9/2005 sopracitata si  definiscono, tra l'altro, le linee di
indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione
delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi, per l'attuazione di forme di continuita' e raccordo tra i
servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della
realizzazione del sistema educativo integrato, nonche' per la
realizzazione di servizi sperimentali;
richiamate:
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2005 e Bilancio pluriennale
2005-2007" nonche' la L.R. n. 27 di pari data;
- la L.R. 27 luglio 2005, n. 14 "Legge finanziaria regionale adottata,
a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza
con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale
2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione";
- la L.R. 27 luglio 2005, n. 15, "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di
variazione";
dato atto che:
- in conseguenza delle citate leggi regionali e sulla base di quanto
gia' riportato nella propria deliberazione 1568/05 con riferimento al
Capitolo di spesa 58435 (UPB 1.6.1.3.22510), per l'intervento oggetto
della presente deliberazione, si prevede per l'esercizio finanziario
2005 uno stanziamento complessivo di Euro 5.500.000,00;
- risulta necessario procedere a dare attuazione al programma
regionale, allegato parte integrante e sostanziale alla succitata
deliberazione assembleare 20/05, secondo i criteri di riparto
espressamente previsti nella propria deliberazione 1568/05 che sotto
si indicano relativamente all'intervento regionale di seguito
riportato:
Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni
Quota di spesa definita: Euro 5.500.000,00
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province:
- una quota corrispondente al 30% del fondo disponibile, da destinarsi
in modo uguale per tutte le Province;
- una quota corrispondente al 25% del fondo disponibile, in base al
numero delle domande formalmente presentate dalle famiglie per
accedere a servizi per la prima infanzia ed inevase per carenza di
posti bambino al 31/12/2003;
- una quota corrispondente al 30% del fondo disponibile, in base
all'utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-2 anni
(classi di eta' utilizzate dalle rilevazioni statistiche nazionali)
residenti in ogni provincia al 31/12/2003;
- una quota corrispondente al 15% del fondo disponibile, in base
all'indice di copertura ovvero al rapporto bambini iscritti/utenza
potenziale provinciale (sulla classe di eta' 0-2 anni);
preso atto dei programmi di sviluppo dei servizi per l'infanzia per
l'anno 2005 approvati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 1/00 e successive modificazioni, trasmessi
entro i termini fissati nella deliberazione 1568/05 sopracitata,
trattenuti agli atti del  Servizio Politiche familiari, Infanzia e
Adolescenza, e sotto meglio specificati:
- Provincia di Piacenza, deliberazione del Consiglio provinciale
105/05;
- Provincia di Parma, deliberazione della Giunta provinciale 1176/05;
- Provincia di Reggio Emilia, deliberazione del Consiglio provinciale
117/05;
- Provincia di Modena, deliberazione del Consiglio provinciale
228/05;
- Provincia di Bologna, deliberazione del Consiglio provinciale
89/05;
- Provincia di Ferrara, deliberazione del Consiglio provinciale
134/05;
- Provincia di Ravenna, deliberazione della Giunta provinciale
575/05;
- Provincia di Forli'-Cesena, deliberazione del Consiglio provinciale
193/05;
- Provincia di Rimini, deliberazione del Consiglio provinciale 78/05;
valutata la loro conformita' e regolarita' tecnica specificamente per
le spese di investimento, al programma regionale allegato alla
deliberazione dell'Assemblea legislativa 20/05 nonche' all'art. 3,
commi da 14 a 21, della Legge 24 dicembre 2003,  n. 350, con il quale
sono state introdotte limitazioni alla possibilita' per le Regioni di
fare ricorso all'indebitamento, dalla quale resta esclusa la
concessione di aiuti ai privati, condizione che deve intendersi estesa
anche all'Ente attraverso il quale sono effettivamente realizzati gli
interventi contributivi;
valutato che nell'ambito degli atti di programma sopraindicati le
Amministrazioni provinciali hanno espressamente dichiarato che
l'utilizzo dei fondi assegnati per spese di investimento coperti dalla
Regione con il ricorso alla contrazione dei mutui, verra' disciplinato
nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 350/03;
dato atto che con propri successivi atti si provvedera' a dare
attuazione alle iniziative, previste all'art. 10, comma 3 della L.R.
1/00, il cui onere finanziario gravera' rispettivamente sui Capitoli
di spesa 58430 (UPB 1.6.1.2.22100), 58432 (UPB 1.6.1.2.22101), 75647
(UPB 1.6.4.2.25320), 58437(UPB 1.6.1.2.22100), e 75648 (UPB
1.6.4.2.25320);
ritenuto sulla base delle specifiche sopracitate:
- di approvare gli atti programmatori presentati dalle Province per le
spese di investimento in attuazione delle prescrizioni previste al
punto 2 lett. a) del dispositivo della delibera dell'Assemblea
legislativa  20/05;
- di procedere con il presente atto all'assunzione dell'impegno di
spesa ricorrendo le condizioni previste dall'art. 47, comma 2 della
L.R. 40/01 e dall'art. 4, comma 2, della L.R. 28/04;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente
ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto dei pareri espressi sul presente provvedimento ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
447/03:
- di regolarita' amministrativa, dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;
- di regolarita' contabile del Responsabile del Servizio Bilancio -
Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
Terzo settore;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di attuare, l'intervento regionale riferito all'estensione
dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni, sulla base di
quanto indicato in premessa, e del programma allegato parte integrante
e sostanziale della deliberazione dell'Assemblea legislativa 20/05
"Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il
consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai
bambini in eta' 0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive
modificazioni";
2) di approvare altresi' gli atti programmatori provinciali per le
spese di investimento, in quanto conformi al programma regionale,
allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 20/05;
3) di assegnare alle Province sulla base dei criteri di riparto
indicati nella propria delibera 1568/05 richiamati in premessa le
risorse regionali da destinare nelle forme e con le modalita' previste
per l'intervento oggetto della presente deliberazione come
nell'allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo, per un onere finanziario complessivo di Euro
5.500.000,00;
4) di imputare la spesa complessiva di Euro 5.500.000,00, registrata
al n. 5258 di impegno sul Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi
educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni
provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di
edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia,
nonche' arredo degli stessi - Mezzi propri della Regione (art. 14,
comma 2, lett. a) e b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive
modifiche)", afferente alla UPB 1.6.1.3. 22510 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria
disponibilita';
5) di stabilire per le ragioni ampiamente illustrate in premessa e qui
integralmente richiamate che le Amministrazioni provinciali debbono
attenersi al rigoroso rispetto delle norme recate dalla Legge 350/03
nella gestione dei fondi regionali loro assegnati, cosi' come indicato
negli atti programmatici indicati in premessa;
6) di fissare per le Amministrazioni provinciali ai fini
dell'assunzione dell'impegno di spesa il termine massimo a carattere
perentorio di due anni per quanto attiene all'intervento oggetto del
presente atto amministrativo e  indicato al paragrafo 2.1 del
programma allegato alla deliberazione assembleare 20/05, dalla data di
approvazione della presente deliberazione;
7) di dare atto che l'inosservanza dei termini perentori di cui al
punto precedente comportera' la revoca del finanziamento assegnato e
il conseguente recupero da parte della Regione dell'intero importo
erogato;
8) di stabilire che la liquidazione di quanto spettante a favore delle
Province sara' disposta - ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e
della deliberazione 447/03 - con atto formale del Dirigente regionale
competente ad esecutivita' del presente provvedimento al fine di dare
copertura finanziaria agli interventi che la Provincia intende
attivare;
9) di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecniche e
prescrizioni indicate nella deliberazione 20/05 sopra citata;
10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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