CONSIGLIO DI STATO

ANNUNZI LEGALI

Notifica per pubblici proclami

Il Presidente letta l'istanza che precede, visto l'art. 14 del R.D. 17
agosto 1907, n. 642; autorizza la notifica del presente ricorso
proposto dal dott. Gianpaolo Rossetti a mezzo di pubblici proclami, ai
sensi dell'art. 14 del R.D. 642/1907, designando quale destinatario al
quale la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie la Regione
Emilia-Romagna, e disponendo, altresi', per tutti gli altri
controinteressati cosi' come indicati nell'epigrafe del ricorso
medesimo, la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
per IL PRESIDENTE
(firma illeggibile)
Ricorre in appello il dott. Gianpaolo Rossetti, residente a Bologna
rappresentato e difeso dal prof. avv. Tommaso Marvasi, domiciliato
presso quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 12, contro la Regione
Emilia-Romagna, in persona del Presidente p.t. e nei confronti di
(omissis) - tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del
Commissario ad acta, Dirigente dell'Ufficio Affari generali e
Personale del Dipartimento della Funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel procedimento per
l'esecuzione del giudicato R.G. n. 524/02.
Avverso la sentenza del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. II
n. 1.436 Reg., emessa tra le parti in data 20/7/2005 nel ricorso n.
332/05, recante dichiarazione di inammissibilita', e per
l'annullamento e/o riforma e/o rettifica delle graduatorie del
Commissario ad acta Dirigente dell'Ufficio Affari generali e Perosnale
del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nel procedimento per l'esecuzione del
giudicato R.G. n. 524/02. Nonche' di ogni atto presupposto, connesso e
consequenziale.
Fatto il TAR dell'Emilia-Romagna, Sez. II, con pronuncia n. 20 del
21/1/2003, accogliendo il ricorso proposto all'epoca congiuntamente
dai sigg. (omissis) nominava il Commissario ad acta per l'esecuzione
della Sentenza n. 643/97, di annullamento delle deliberazioni della
Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 3059 dell'1/8/1995 (nomina di
62 responsabili di servizio) e n. 3423 del 19/9/1995, nonche' del
Consiglio regionale n. 130 del 25/10/1995 (assunzione n. 5
responsabili esterni).
L'incarico attribuito al Commissario ad acta consisteva nella
rinnovazione ora per allora, del procedimento amministrativo di
attribuzione degli incarichi di responsabilita' dei servizi definiti
con deliberazione di Giunta regionale 1/8/1995, n. 3053. Successiva
ordinanza del TAR precisava che la valutazione comparativa necessaria
doveva effettuarsi su 372 dirigenti. Espletate le mansioni attribuite,
il Commissario trasmetteva gli atti alla Regione.
All'esito della valutazione comparativa, il dott. Rossetti, a causa di
un'erronea attribuzione di punteggio, (mancata valutazione di alcuni
certificati) non risultava utilmente collocato nelle graduatorie e
provvedeva quindi a chiederne la rettifica. Richiesta peraltro rimasta
priva di accoglimento. In data 14/2/2005, la Giunta regionale adottava
la delibera 298/05, prendendo atto delle risultanze dell'istruttoria
commissariale.
Con ricorso proposto nell'ambito del giudizio di ottemperanza n.
524/02, il dott. Rossetti impugnava, chiedendone la riforma e/o la
rettifica e/o l'annullamento delle graduatorie del Commissario ad
acta, affermando che esse erano frutto di un'erronea valutazione dei
propri titoli. Si costituiva la Regione Emilia-Romagna eccependo, in
rito, l'inammissibilita' del ricorso per mancata impugnazione degli
atti in sede di giurisdizione di legittimita'; deducendo in subordine
l'illegittimita' e irragionevolezza complessiva dell'attivita'
commissariale.
Si costituivano quali controinteressati i sigg. (omissis), proponendo
ricorso incidentale, contestando le graduatorie commissariali,
lamentando il contrasto dell'attivita' commissariale con la Sent. n.
643/1997 e chiedendo l'annullamento degli atti esecutivi del giudicato
adottati dal Commissario ad acta.
Con la Sent. n.  1436/05, la Sez. II del TAR E.R. dichiarava, al punto
3, la domanda principale inammissibile, "cosi' come proposta". Analoga
sorte subiva il ricorso incidentale.
P.Q.M. con ricorso in appello il sig. Rossetti chiede
all'illustrissimo Tribunale adito di a) disporre la riforma e/o
rettifica e/o annullamento delle graduatorie stilate dal Commissario
ad acta, nonche' di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
b) assegnare al Commissario ad acta un termine affinche' rivalutata la
posizione del dott. Rossetti, previo incremento nei modi e per le
ragioni di cui in narrativa dei punteggi complessivamente attribuiti a
quest'ultimo provveda, in esecuzione del giudicato, alla sua utile
collocazione nelle graduatorie di quelle aree per le quali l'istante
avra' raggiunto un punteggio sufficiente. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari. Salvezze illimitate.
Per quanto concerne la necessita' i sospensiva dell'esecuzione
dell'impugnata pronuncia emessa dal TAR Emilia-Romagna, sede di
Bologna, Sez. II, sostiene la palese sussistenza dei presupposti per
la concessione della stessa e P.Q.M. insiste affinche' l'Ecc.mo
Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello, contrariis rejectis
voglia a) annullare e/o riformare la sentenza impugnata senza rinvio
ex art. 34, Legge 1034/71; in subordine annullare la sentenza
impugnata e, giusto il disposto ex art. 35, Legge 1034/71, rinviare la
causa ad altro giudice di primo grado affinche' pronunci
l'accoglimento del ricorso, con ulteriore declaratoria di legge. Con
vittoria di spese competenze e onorari.
Propone altresi' richiesta di provvedimenti istruttori e istanza
cautelare per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata,
stante la fondatezza del ricorso ed il sussistente e gia' indicato
periculum in mora.
Propone inoltre istanze ex artt. 150 c.p.c. e 14 R.D. n. 642/1907 per
essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.
Autorizzazione del Consiglio di Stato del 21/12/2005.
Tommaso Marvasi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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