REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2006, n. 948

Integrazioni, precisazioni e correzioni materiali alla delibera di Giunta regionale 775/04

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione di Giunta regionale 775/04 "Riordino delle
attivita' di Medicina dello sport; individuazione di ulteriori
prestazioni nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal
Servizio sanitario regionale" ed in particolare laddove demanda ad un
atto del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali:
- al quarto capoverso dell'Allegato A, lettera A) la definizione di
modalita' organizzative, protocolli operativi e relative tariffe delle
attivita' di valutazione funzionale degli atleti agonisti di societa'
dilettantistiche e di consulenza diagnostica e terapeutica;
- al quindicesimo capoverso dell'Allegato A, lettera A) la definizione
di modalita' organizzative, protocolli operativi e relative tariffe
delle attivita' di valutazione funzionale complessa dei praticanti
attivita' sportive non agonistiche, con indicazioni sull'allenamento o
consulenze dietetiche e nutrizionali;
- alla lettera B), punto 2, quarto capoverso, dell'Allegato A in
precedenza citato, la composizione del Comitato regionale per la
verifica della qualita' in Medicina dello Sport e relative modalita'
di funzionamento;
rilevata altresi' la necessita' di apportare alcune correzioni
materiali ed integrazioni tecniche agli Allegati, parte integrante e
sostanziale della citata deliberazione di Giunta regionale, e
specificamente agli Allegati B3, B4, B7, B8 e B9;
ritenuto, dunque, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata
deliberazione di Giunta regionale, di dover provvedere al riguardo,
fornendo altresi' indicazioni, precisazioni e modalita' operative
utili ad una corretta ed uniforme applicazione nel territorio
regionale delle prescrizioni ivi contenute;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale 447/03;
su proposta del Responsabile del Servizio Sanita' pubblica, dott.
Pierluigi Macini;
determina:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli Allegati
1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto, aventi ad
oggetto rispettivamente:
a) le correzioni materiali e le integrazioni tecniche agli Allegati
B3, B4, B7, B8 e B9 alla deliberazione della Giunta regionale 775/04
(Allegato n. 1);
b) le precisazioni, le indicazioni e le modalita' operative
riguardanti le certificazioni medico-sportive nonche' la composizione
e le modalita' di funzionamento del Comitato regionale per la verifica
della qualita' in Medicina dello sport, atteso il rinvio operato dalla
soprarichiamata deliberazione di Giunta regionale ad una successiva
determinazione dirigenziale (Allegato n. 2);
c) le modalita' organizzative, i protocolli operativi e le tariffe
relative alla valutazione funzionale degli atleti agonisti di societa'
dilettantistiche, dei praticanti attivita' sportive non agonistiche ed
all'attivita' di consulenza, in attuazione di quanto stabilito dalla
medesima deliberazione di Giunta regionale (Allegato n. 3);
2) di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi
ALLEGATO 1
Integrazioni tecniche e correzioni materiali agli Allegati B3, B4, B7,
B8 E B9 alla delibera di Giunta regionale 775/04
Allegato B3
Sono da eliminare le voci "PA dopo sforzo" e "IRI" in quanto la visita
prevista alla Tabella A del DM 18/2/1982 non prevede l'effettuazione
dell'esame sotto sforzo.
Allegati B3 e B4
Dopo la voce elettrocardiogramma a riposo (Allegato B3) e dopo la voce
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo (Allegato B4) sono da
inserire, prima della voce referto, per l'ECG a riposo, i seguenti
parametri: FC, PQ, QRS, QT. Nell'Esame Obiettivo, dopo le voci
trofismo, altezza e peso, sono da inserire le voci BMI (body max
index) e Circonferenza Addominale. Quest'ultimo parametro trova
applicazione solo per i soggetti di eta' superiore ai 18 anni.
Allegato B7
Di tale allegato, concernente i dati statistici delle visite di
idoneita' sportiva non agonistica effettuate dai Centri pubblici, si
corregge l'intestazione in "Certificazioni per idoneita' sportiva non
agonistica effettuate dai Centri pubblici di Medicina dello sport".
Si inserisce una fascia di eta' intermedia, per cui gli atleti
risultano cosi' suddivisi:                40 anni. In altri termini, i
minori (cioe' coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni) vanno
conteggiati nella prima colonna: < anni; coloro che hanno compiuto i
40 anni vanno conteggiati nella terza colonna: > 40 anni; tutti gli
altri vanno quindi conteggiati nella colonna intermedia: 18-39 anni.
Inoltre, sia per le certificazioni rilasciate in corso di visita per
idoneita' agonistica sia per quelle rilasciate senza contestuale
idoneita' agonistica, vengono conteggiate separatamente, in una
apposita riga, le certificazioni rilasciate ad atleti diversamente
abili.
Allegati B8 e B9
In questi allegati, che si riferiscono ai dati statistici delle visite
di idoneita' sportiva agonistica effettuate dai Centri pubblici e in
ambulatori privati e studi professionali, sono necessarie tre
modifiche.
In particolare, in entrambi gli allegati:
- viene inserita una fascia di eta' intermedia per cui gli atleti
vengono cosi' suddivisi:                          40 anni, con le
modalita' di raggruppamento sopra descritte;
- viene inoltre inserita la voce "Atleti diversamente abili" in modo
da poter conoscere, a prescindere dallo sport praticato, il loro
numero totale, gli idonei, i non idonei per patologia e i non
giudicati per incompleta documentazione diagnostica, il tutto
suddiviso per le tre fasce di eta' sopra determinate;
- per maggiore chiarezza sono state modificate alcune intestazioni di
colonna: in ogni tabella compaiono le voci "idonei", "non idonei per
patologia", "non giudicati per incompleta documentazione diagnostica";
la loro somma deve corrispondere al "Numero totale di atleti
visitati". Si precisa che la dizione "non giudicati per incompleta
documentazione diagnostica" si riferisce a quegli atleti le cui
richieste di idoneita' sono state archiviate per mancata acquisizione,
entro 60 giorni, da parte del medico certificatore dei referti degli
esami integrativi o successivamente prescritti, o di quant'altro
previsto dal DM 18/2/1982. Si precisa inoltre che per atleti
"visitati" si intendono gli sportivi per i quali l'iter della visita
e' stato completato col rilascio del certificato o con l'archiviazione
della pratica;
- e' stata eliminata la voce "Categorie di sport".
Di seguito si riportano, ai fini di una maggiore chiarezza, gli
allegati (B3; B4; B7, B8; B9) cosi' come risultano dalle modificazioni
apportate.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
Precisazioni, indicazioni e modalita' operative riguardanti le
certificazioni medico-sportive. Composizione e modalita' di
funzionamento del Comitato regionale per la verifica della qualita' in
Medicina dello sport
Decorrenza del certificato medico-sportivo
La validita' del certificato medico-sportivo decorre dalla data di
compilazione dello stesso a conclusione dell'iter diagnostico; di
norma ha una durata di 12 o 24 mesi a seconda di quanto stabilito dal
DM 18/2/1982, ma in casi particolari e' soggetta alla discrezionalita'
del medico certificatore.
Numerazione dei certificati
La DGR 775/04 ha introdotto la numerazione dei certificati di
idoneita' e di non idoneita' sportiva agonistica, come indicato negli
allegati B1 e B2 della medesima. Si conferma che sono i Centri
pubblici territoriali di riferimento delle AUSL che hanno il compito
di distribuire la corretta numerazione a tutti i soggetti
certificatori. Per maggior chiarezza si rimarca che la numerazione
deve contenere, da sinistra verso destra, il numero della Azienda
sanitaria locale (3 campi), l'anno solare (2 campi) e infine il numero
progressivo dei certificati emessi (5 campi). E' ovvio che all'inizio
di ogni nuovo anno la numerazione progressiva dei certificati debba
ripartire dal numero 1.
Comunicazione dei certificati di non idoneita' per patologia e di
archiviazione della procedura di certificazione per insufficiente
documentazione diagnostica
Sia nel caso di non idoneita' per patologia sia nel caso di
archiviazione della procedura di certificazione per insufficiente
documentazione diagnostica, la DGR 775/04 prevede che il medico
certificatore ne dia comunicazione all'interessato con le modalita'
descritte ai commi 3 e 4 del punto 3 (funzioni, compiti e
responsabilita') dell'Allegato B alla medesima. La comunicazione di
entrambe le forme di non idoneita' sportiva agonistica - con omissione
della diagnosi clinica - va effettuata, con le modalita' di cui ai
commi 3 e 4 del punto 3 dell'Allegato B della stessa, anche alle
Societa' sportive di appartenenza, al fine di consentire una piena ed
effettiva garanzia alla salute del soggetto tesserato con le
medesime.
Commissione medica regionale d'appello
Il giudizio sui singoli casi di ricorso espresso dalla Commissione
medica regionale d'appello, composta ai sensi di quanto disposto
dall'art. 6 del DM 18/2/1982, deve essere motivato e comunicato,
tramite raccomandata a.r. - completo di diagnosi e motivazione
all'interessato e al medico dello sport dei Centri pubblici o privati,
certificatore del giudizio di non idoneita'. La Commissione provvede
inoltre alla comunicazione del solo giudizio privo della diagnosi
clinica - anche alla Societa' sportiva di appartenenza tramite
raccomandata a.r.
Per motivazione e' da intendersi la chiara esplicitazione e
specificazione degli elementi e delle ragioni che hanno orientato le
determinazioni assunte dalla Commissione, in modo da consentire al
destinatario di comprendere in base a quali dati sono state operate le
valutazioni in argomento. Cio' al fine di una maggiore tutela in
quanto i giudizi medico­legali, ancorche' espressione di un
apprezzamento tecnico-sanitario, sono sindacabili dal giudice
amministrativo per vizi logici e difetto di motivazione.
Modalita' di prescrizione di indagini e/o accertamenti specialistici
ulteriori
Fermo restando quanto previsto dal DM 18/2/1982 (Tabelle A e B), il
medico dello sport operante presso servizi pubblici, puo' prescrivere
direttamente, in ambito di Servizio sanitario nazionale, eventuali
ulteriori indagini o accertamenti specialistici, finalizzati ad
approfondire un sospetto clinico emerso nel corso della visita per
l'idoneita' sportiva, qualora cio' sia previsto da accordi locali con
i medici di Medicina generale ed i pediatri di libera scelta,
finalizzati a semplificare i percorsi diagnostico-assistenziali. In
assenza di tali accordi, il medico dello sport puo' prescrivere
direttamente le prestazioni diagnostiche con oneri a totale carico
dell'atleta, oppure rinviare il medesimo al medico di Medicina
generale o al pediatra di libera scelta, competente a prescrivere le
indagini indicate secondo le modalita' di partecipazione alla spesa
del Servizio sanitario nazionale.
Modalita' riguardanti la prenotazione delle visite di idoneita'
sportiva agonistica per i Centri pubblici di Medicina dello sport
1. La prenotazione delle visite di idoneita' sportiva agonistica puo'
essere effettuata dalle Societa' sportive o direttamente dal singolo
cittadino munito della richiesta della Societa' sportiva o dell'Ente
sportivo presso il quale svolge o intende svolgere l'attivita'
agonistica. Pertanto e' necessario prevedere modalita' differenziate
di prenotazione; infatti le richieste delle Societa' sportive sono
programmabili in base alla data di scadenza della idoneita' dei
singoli atleti, mentre ai singoli utenti sportivi deve essere
assicurata la possibilita' di inserimento nelle liste di prenotazione
in tutti i periodi dell'anno.
2. La prenotazione puo' essere effettuata tramite accesso diretto,
accesso telefonico, via web, ecc., utilizzando cioe' tutte quelle
modalita' che possono contribuire a ridurre i tempi di attesa.
3. Si ribadisce che le prestazioni rientranti nei LEA, relative alla
certificazione di idoneita' sportiva agonistica e alla consulenza per
l'attivita' non agonistica rivolta ai minori e ai disabili di ogni
eta', devono avere la priorita' anche sulle attivita' di
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica dei
maggiorenni, perche' i primi hanno diritto alla prestazione senza
oneri a proprio carico solo se si rivolgono ai servizi pubblici di
Medicina dello sport. E' inoltre necessario contenere le liste di
attesa dei minori e dei disabili di ogni eta' entro il limite massimo
di 60 giorni, in base a una mirata programmazione dell'attivita' del
servizio, che tenga conto dei periodi di minor flusso.
4. Si rende infine necessario un attento monitoraggio dei tempi di
attesa. Pertanto, ogni sei mesi, a partire dal I semestre del 2006,
andranno rilevati al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, i tempi
massimi di attesa garantiti rispettivamente nel I e nel II semestre
per le visite di idoneita' sportiva agonistica dei minori e dei
disabili di ogni eta' nonche' per le visite di idoneita' sportiva
agonistica dei maggiorenni.
Composizione e modalita' di funzionamento del Comitato regionale per
la verifica della qualita' in Medicina dello sport
Il Comitato in oggetto, istituito dalla delibera di Giunta regionale
775/04, e' composto da:
- il Responsabile del Servizio Sanita' pubblica della Regione
Emilia-Romagna o suo delegato, con funzioni di presidente;
- non piu' di cinque medici dello sport operanti presso strutture
pubbliche e private, iscritti all'anagrafe regionale, individuati dal
sopra citato Responsabile del Servizio Sanita' pubblica;
- un medico esperto in "qualita'" individuato dal sopra richiamato
Responsabile del Servizio di Sanita' pubblica;
- un rappresentante dell'Assessorato Cultura, Sport, Progetto giovani,
designato dal Direttore generale del medesimo.
Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente regionale
individuato dal Responsabile del Servizio Sanita' pubblica della
Regione Emilia-Romagna.
Il Comitato regionale dura in carica 3 anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati.
Svolge le seguenti funzioni:
- controllo e monitoraggio della funzione certificativa svolta dai
soggetti pubblici e privati in merito all'idoneita' sportiva
agonistica e non agonistica;
- controllo e monitoraggio delle attivita' ed iniziative svolte in
particolare dai Centri pubblici in merito alla promozione
dell'attivita' fisica nella popolazione regionale;
- iniziative relative al miglioramento continuo della qualita' dei
servizi offerti ai cittadini, specie da parte dei Centri pubblici di
Medicina dello sport delle AUSL;
- proposte riguardanti lo sviluppo di iniziative di interesse
regionale o nazionale che mirino a qualificare la Medicina dello sport
nel territorio regionale.
Il Comitato si riunisce presso la sede del Servizio di Sanita'
pubblica regionale su convocazione del presidente e comunque almeno
due volte l'anno. Il presidente e' tenuto altresi' a convocare il
Comitato qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.
A seconda dei temi trattati, il Comitato potra' avvalersi del
contributo di esperti di volta in volta convocati.
ALLEGATO 3
Modalita' organizzative, protocolli operativi e tariffe relative alla
valutazione funzionale degli atleti agonisti di societa'
dilettantistiche, dei praticanti attivita' sportive non agonistiche e
attivita' di consulenza
La DGR 775/04 demanda ad apposito atto del Direttore generale la
definizione delle modalita' organizzative, dei protocolli operativi e
delle tariffe in ordine alle attivita' di:
- valutazione funzionale degli atleti agonisti di societa'
dilettantistiche e consulenza diagnostica e terapeutica (punto 2
Allegato A alla DGR 775/04);
- valutazione funzionale "complessa" dei praticanti attivita' sportiva
non agonistica con indicazioni sull'allenamento e consulenze
dietetiche e nutrizionali (punto 7, Allegato A alla DGR 775/04).
La definizione dei volumi di attivita' e delle modalita' organizzative
relative allo svolgimento - da parte dei Centri pubblici di Medicina
dello sport - delle attivita' in questione e' rimessa ad autonoma
determinazione delle Aziende sanitarie in relazione alle risorse
disponibili e alla propria capacita' operativa, tenendo a riferimento
quanto previsto al punto B dell'Allegato A della citata DGR 775/04.
Tali attivita' dovranno essere svolte senza pregiudicare in alcun modo
l'erogazione delle prestazioni prioritarie comprese nei Livelli
Essenziali di Assistenza, riguardanti la certificazione dell'idoneita'
sportiva agonistica e di consulenza per l'attivita' non agonistica
rivolta ai minori e ai disabili di ogni eta'; si raccomanda inoltre di
privilegiare in questa attivita' quei gruppi di persone che, per eta'
o particolari condizioni di rischio, maggiormente possono trarre
beneficio da un'attivita' sportiva condotta in modo razionale.
I costi sostenuti dalle Aziende sanitarie per la realizzazione delle
soprarichiamate attivita' devono essere interamente coperti dagli
introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe di seguito
riportate: a tal fine le aziende sono tenute ad effettuare regolari
verifiche e, nella ipotesi di mancata o parziale copertura, alla
adozione di provvedimenti atti a ristabilire l'equilibrio
economico-finanziario o alla sospensione di dette attivita'.
La valutazione funzionale degli atleti agonisti di societa'
dilettantistiche e la valutazione funzionale complessa dei praticanti
attivita' sportive non agonistiche di cui, rispettivamente ai punti 2
e 7 dell'Allegato A alla DGR 775/04, sono costituite principalmente
da:
- Test di valutazione della forza muscolare attraverso l'utilizzo di
macchine isocinetiche, isotoniche, ecc. per identificare deficit di
forza mono o bilaterali nei vari segmenti corporei.
- Test di valutazione rivolti prevalentemente alle capacita'
anaerobiche mediante l'utilizzo di piattaforme di forza, fotocellule,
ecc. ai fini della identificazione dei limiti metabolici e
neuromuscolari del soggetto e di eventuali deficit delle capacita'
motorie condizionali e coordinative.
- Test di valutazione delle capacita' aerobiche mediante l'utilizzo di
ergospirometri (test cardio-polmonare e test di soglia anaerobica) con
l'obiettivo di indicare anche ai soggetti non agonisti le modalita'
migliori da seguire nell'intraprendere una attivita' sportiva
regolare.
- Analisi nutrizionali attraverso approfondite anamnesi alimentari,
misurazione della massa grassa e compilazione di diete personalizzate
rivolte sia ad atleti agonisti che non agonisti, in funzione sia del
carico di lavoro sia delle caratteristiche antropometriche del
soggetto.
- Visite di consulenza dedicate alla patologia traumatica minore degli
atleti con identificazione di specifici percorsi
diagnostico-terapeutici, finalizzati in particolare al recupero
funzionale ottenibile con pratiche fisiochinesiterapiche.
Tutte le valutazione soprariportate sono indicate ed utilizzate sia
nell'atleta agonista che in quello non agonista, con differenti
carichi in funzione dello stato di forma del soggetto. Le tariffe
applicabili alle sopradette prestazioni erogate dai Centri pubblici di
Medicina dello sport sono riportate nella tabella che segue.
Tariffario regionale relativo alla Medicina dello sport
Le prestazioni elencate nel tariffario regionale si riferiscono alle
funzioni della "Tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche"
di cui al Punto 2 della DGR 775/04 (Valutazione funzionale degli
atleti agonisti di societa' dilettantistiche e attivita' di consulenza
diagnostica e terapeutica) e, nell'ambito della funzione di cui al
Punto 7 della "Promozione dell'attivita' fisica nella popolazione
generale e tutela sanitaria delle attivita' sportive non agonistiche",
alla "Valutazione funzionale complessa dei praticanti attivita'
sportive non agonistiche con indicazioni sull'allenamento o consulenze
dietetiche o nutrizionali".
Queste prestazioni, stabilite dalla Regione Emilia-Romagna in quanto
non ricomprese nei LEA, si aggiungono alle tariffe applicabili alle
prestazioni effettuate dai Servizi pubblici di Medicina dello sport
gia' indicate nella DGR 775/04 (riguardanti i certificati per gli
sport agonistici di cui alla Tab. A del DM 18/2/1982, i certificati
per gli sport agonistici di cui alla Tab. B del DM 18/2/1982, i
certificati per gli sport agonistici di cui alla Tab. B del DM
18/2/1982 (consigliata nei soggetti di eta' superiore ai 40 anni) e la
valutazione funzionale di base per attivita' sportiva non
agonistica).
VALUTAZIONE FUNZIONALE	TARIFFA
	(Euro)
1. Visita/consulenza di valutazione funzionale	25,00
2. Valutazione dello stato di forma fisica	25,00
con ergometro
3. Valutazione dello stato di forma fisica con il	25,00
   test del cammino
4. Valutazione della compatibilita'
   allo sforzo fisico in soggetti con
   "iperreattivita' bronchiale aspecifica"
   mediante Test della corsa libera	50,00
5. Valutazione della forza muscolare
- Test isocinetico	50,00
- Test Isocinetico di controllo *	35,00
6. Valutazione delle capacita' anaerobiche
   (con piattaforma di forza o tappeto
   a conduttanza e/o fotocellule
   per il Test neuromuscolare, con
   dinamometro isoinerziale
   per il Test isotonico)
- Test neuromuscolare semplice	30,00
  (valuta la forza reattiva, la forza eplosiva,
   la forza elastica, la resistenza alla forza veloce,
   l'equilibrio forza/velocita', il tempo di reazione
   e la velocita')
- Test isotonico semplice	30,00
  (valuta la potenza muscolare, la resistenza
  muscolare e il deficit muscolare)
- Test neuromuscolare semplice o test isotonico	25,00
  semplice di controllo *
- Test neuromuscolare complesso	50,00
  (prevede anche l'utilizzo dell'elettromiografia
  e/o del goniometro angolare)
- Test isotonico complesso	50,00
  (prevede anche l'utilizzo dell'elettromiografia
  e/o del goniometro angolare)
- Test neuromuscolare complesso o test isotonico	40,00
  complesso di controllo*
7. Valutazione delle capacita' aerobiche
- Test della potenza aerobica (VO2 max)	80,00
  con ergospirometro
- Test della potenza aerobica (VO2 max)	70,00
  con ergospirometro, di controllo*
- Test della potenza aerobica (VO2 max)	90,00
  con ergospirometro + determinazione del lattato
- Test della potenza aerobica (VO2 max)	80,00
  con ergospirometro + determinazione del lattato,
  di controllo*
- Test di soglia anaerobica	50,00
  con indicazioni sui ritmi di allenamento
  (Test Conconi o Test Mognoni, ecc.), in laboratorio
- Test di soglia anaerobica	40,00
  con indicazioni sui ritmi di allenamento
  (Test Conconi o Test Mognoni, ecc.), in laboratorio,
  di controllo*
- Test di soglia anaerobica e VO2 max	50,00
  indiretto, individuale, con indicazioni
  sui ritmi di allenamento
  (Test di Cooper o Test di Leger, ecc.)
- Test di soglia anaerobica e VO2 max	40,00
  indiretto, individuale,
  con indicazioni sui ritmi di allenamento
  (Test di Cooper o Test di Leger, ecc.), di controllo*
- Test di soglia anaerobica e VO2 max	15,00
  indiretto, collettivi (almeno 3 persone), con indicazioni sui  
ritmi di allenamento
  (Test di Cooper, Test di Leger, ecc.)
- Test di soglia anaerobica e VO2 max	10,00
  indiretto, collettivi (almeno 3 persone),
  con indicazioni sui ritmi di allenamento
  (Test di Cooper, Test di Leger, ecc.), di controllo*
8. Valutazione nutrizionale ed antropometrica
- Studio clinico e bilancio nutrizionale	50,00
  con analisi plicometrica ed elaborazione
  di dieta personalizzata
- Studio clinico e bilancio nutrizionale + analisi	100,00
  Alimentare su 7 giorni con elaborazione
  di dieta personalizzata
- Analisi alimentare su 7 giorni	60,00
- Dieta di mantenimento	30,00
- Valutazione della massa corporea	15,00
  con metodica plicometrica
- Valutazione della massa corporea	20,00
  con metodica impedenziometrica
9. Attivita' di consulenza diagnostica e terapeutica
- Visita di traumatologia sportiva	35,00
- Visita di traumatologia sportiva, di controllo**	30,00
N.B.:
* Il "controllo" deve avvenire secondo modalita' stabilite dal medico
prescrittore; di norma entro l'anno solare in cui e' stato eseguito il
I test
** Il "controllo" deve avvenire a breve distanza di tempo dalla I
visita.

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