REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2126

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
richiamate la propria deliberazione 2642/04, con la quale si e'
provveduto alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera
in strutture pubbliche e private accreditate della Regione
Emilia-Romagna per l'anno 2004;
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n. 502 del
30/12/1992 e successive modificazioni, di riordino della disciplina in
materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23/10/1992, n. 421:
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe
predefinite (comma 4);
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari
predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato,
del volume dell'attivita' svolta (comma 3);
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente, con
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo di
strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di
efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e stabilisce i
criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio
sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di strutture
secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita',
verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse (comma
5);
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono
effettuati periodicamente le revisione del sistema di classificazione
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi (comma 6);
e) il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, con apposito
decreto definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di
residenza (comma 8);
considerato:
- che gli accordi Stato-Regioni del 16/12/2004 e 16/6/2005 prevedono
l'adozione sull'intero territorio nazionale dall'1 gennaio 2006
rispettivamente dell'aggiornamento del sistema di classificazione
ICD-9-CM 2002 per la codifica delle diagnosi e interventi utilizzati
nella scheda di dimissione ospedaliera, e dell'aggiornamento della
versione XIX dei DRG;
- che con circolare regionale n. 7 prot. n. 12626 del 25/3/2005 la
Regione Emilia-Romagna a partire dall'1 gennaio 2005 ha adottato
l'aggiornamento di entrambi i sistemi di cui al punto precedente;
- che il nuovo sistema DRG genera nuovi DRG, ne elimina altri e
modifica l'attribuzione di alcune procedure determinando pertanto la
necessita' di nuove definizioni tariffarie;
- che la riduzione prevista dalla DGR 2642/04 delle tariffe del DH
medico, in quanto sempre piu' sostituito dal Day Service, quale
livello di erogazione delle prestazioni maggiormente appropriato, non
puo' essere effettuata perche' sono in corso i lavori di verifica
delle singole procedure contenute in tali DRG, si ritiene comunque
opportuno mantenere invariate le tariffe delle prestazioni remunerate
a DRG  e a tariffa forfetaria erogate in regime di day hospital medico
per l'anno 2005;
ritenuto altresi' di procedere, in collaborazione con le Aziende, alla
identificazione di quelle attivita' i cui costi di produzione si
rivelano critici e di adeguare il valore medio delle tariffe
ospedaliere a quanto previsto in sede di definizione degli obiettivi
economici in materia di spesa sanitaria regionale, vale a dire nel
limite incrementale del 2%, inteso in maniera complessiva e non
specifico di ciascuna tariffa, limite ritenuto compatibile con i
vincoli di cui alla Legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
ritenuto:
- di definire le tariffe massime per la remunerazione delle attivita'
di ricovero l'anno 2005 come specificato negli Allegati n. 3.1, 3.2, e
4;
- di specificare nell'allegato 2 al presente provvedimento le
eccezioni da applicarsi ai regimi tariffari di cui agli Allegati 3.1,
3.2 e 4 e le tariffe specifiche per le attivita' di psichiatria,
emergenza, hospice e casa dei risvegli;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R.  43/01 e della
propria deliberazione 447/03, del parere di regolarita' amministrativa
del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi;
acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare
"Politiche per la Salute e Politiche sociali" espresso nella seduta
del 14 dicembre 2005;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare le tariffe di cui agli Allegati n. 2, 3.1, 3.2  e 4;
2) di stabilire la decorrenza delle tariffe definite nel presente atto
a far data dall'1/1/2005;
3) di approvare l'allegato n. 5 relativo alla definizione degli
importi aggiuntivi per le attivita' che prevedono l'impianto di
protesi laddove queste non trovino adeguato riconoscimento nella
tariffa DRG;
4) di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato n. 7;
5) di stabilire che gli Allegati 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 e 7  al
presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
6) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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