NOTE
Note all'articolato
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art.47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 47 - Impegni di spesa
1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa e
sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro
titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa
obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese
da erogarsi in annualita' debbono coincidere con la decorrenza e con
le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualita' medesime.
4. L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla
base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di
scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla struttura
organizzativa competente in materia di ragioneria.
5. Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli stanziamenti
annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in
dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo
a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti
pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni cosi' assunti si
estendono, per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagarsi,
sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
6. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita'
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti
capitoli della spesa.
7. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle
successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti,
costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli
relativi:
a) alle indennita' al Presidente della Giunta regionale e agli altri
componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori
per il personale dipendente;
d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.".
2) Il testo dell'art.48 della legge regionale 15 novembre 2001 n. 40
che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il
seguente:
"Art. 48 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu' esercizi
finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione globale
riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno puo'
estendersi a piu' anni nei limiti delle previsioni del bilancio
pluriennale e fatto salvo il limite, di cui al comma 3, ma i pagamenti
devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a
scadenza in ciascun esercizio.
2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa
corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di
cui al comma 1, la facolta' di assumere impegni a carico di esercizi
futuri e' limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale
scadenza della legislatura.
4. Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni
su nuovi limiti d'impegno e' circoscritta all'esercizio immediatamente
successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
5. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle
risorse assegnate alla Regione nonche' di quelle eventualmente
collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale e'
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi
successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione
temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dai
provvedimenti di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti
statali di riparto di risorse.".
Comma 2)
2) Gli artt. 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
sono gia' citati nella nota precedente.
3) Il testo dell'art 3, commi 18,19 e 20 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato e' il seguente:
"3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
(omissis)
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia
residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e
la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti
concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche
anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di
perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e'
tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio
dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua
l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'ISTAT.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art.31, comma 2, lettera b) della legge regionale 15
novembre 2001 n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera c) e comma 3) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e
finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i
programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i
limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di
finanziamento per ciascun esercizio;
(omissis)
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base. I
provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi capitoli
o di nuove unita' previsionali di base.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art.31, comma 2, lettera d) e comma 3) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,
apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'a'mbito
dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
(omissis)
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base. I
provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi capitoli
o di nuove unita' previsionali di base.
(omissis)
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera e) e comma 3) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
(omissis)
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base. I
provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi capitoli
o di nuove unita' previsionali di base.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art.31, comma 2, lettera F) della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle
contabilita' speciali.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art.11, commi 6 e 8 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 11 - Bilancio annuale di previsione
(omissis)
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresi'
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita'
previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative
disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unita'
previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I
capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli
19 e 22.
(omissis)
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini
della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'a'mbito dello
stato di previsione delle spese.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34, comma 4 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 34 - Mutui e prestiti
(omissis)
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10, comma
1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte del saldo
finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla
mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di bilancio
di quell'esercizio.
(omissis)".
Comma 2)
2) Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio
2004, n. 18 che concerne Assestamento del bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del
bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell'art. 30 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40.Primo provvedimento generale di
variazione e' il seguente:
"Art. 4 - Mutui e prestiti
(omissis)
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale
n. 29 del 2003 e' ridefinito in Euro 693.000.000,00. Tale importo
risulta dagli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2003, al netto di
quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso
all'indebitamento ed elencati nella tabella M allegata alla presente
legge - articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica).
(omissis)".
Comma 3)
3) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
21 che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008
a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.
Primo provvedimento di variazione e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2006 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001 - di
cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 527.500.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2006 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro
1.302.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio
pluriennale 2005-2007) come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 27 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2005.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per
cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di venti anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari
in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e
dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi
nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente
legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme
occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo' dare in
carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti
mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei
mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 176.258.215,16 a partire dall'esercizio
finanziario 2007 e fino all'esercizio finanziario 2026.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2007.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla
entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e
durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 35, della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 35 - Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta
regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla
struttura organizzativa competente in materia di bilancio,
all'accensione dell'anticipazione di Cassa con il Tesoriere regionale
per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate
iscritte nel Titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa
deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente
necessarie.
2. Le condizioni e le modalita' delle anticipazioni sono deliberate
dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il
Servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.".
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il comma 6, dell'art. 11, della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 e' gia' citato all'art. 14, nota 1).
Comma 2)
2) Il comma 8, dell'art 11 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 e' gia' citato all'art 14, nota 1).
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art.5, comma 2, della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 5 - Bilancio pluriennale
(omissis)
2. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale ed e'
approvato con apposito articolo della legge di approvazione del
bilancio annuale.
(omissis)".