REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP
per alcuni settori di attivita'
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) e' determinata nella misura del 5,25 per cento per
le seguenti divisioni riferite ai settori di attivita' economiche,
secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di
gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e
delle assicurazioni.
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della
produzione netta realizzata nel territorio della regione
Emilia-Romagna.
Art. 2
Variazione dell'aliquota
dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF e'
fissata nella misura seguente:
a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;
b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;
c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;
d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti
solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare
dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 Euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si
procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli
obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il comma 1 bis dell'articolo 7 bis della legge
regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 20 dicembre 2006	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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