REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO 14 novembre

Aggiornamento della propria deter. 2655/06 - Individ. degli incaricati del trattamento di dati personali nell'ambito del Serv. Gestione e Controllo delle attivita' finanziate nell'ambito delle politiche della formaz. del lavoro. DLgs 196/03 - DGR 960/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", di seguito denominato Codice, ed in particolare
l'art. 30 "Incaricati del trattamento", che prevede che la
designazione degli incaricati sia effettuata per iscritto,
individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito e che e'
da considerare quale designazione anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita'
medesima;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 27/6/2005
"Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare
riferimento alla ripartizione di competenze tra soggetti che
effettuano il trattamento - modifica ed integrazione delle
deliberazioni di Giunta regionale 447/03 e 1878/04" con la quale:
- e' stata individuata la Regione Emilia-Romagna quale titolare del
trattamento dei dati personali;
- e' stato designato quale responsabile del trattamento dei dati
personali, di seguito denominato trattamento, il Direttore generale
alla Cultura, Formazione e Lavoro;
- sono stati specificati i compiti dei responsabili del trattamento,
tra cui, in particolare, al paragrafo 3.1, lettera h), il compito di
individuare gli incaricati del trattamento e fornire agli stessi le
necessarie istruzioni;
- e' stata prevista, cosi' come da paragrafo 3.3, la possibilita' di
delega dello stesso compito;
- sono state definite al paragrafo 7, i criteri e le modalita' con cui
effettuare la designazione degli incaricati;
vista quindi la determinazione del Direttore generale Cultura,
Formazione e Lavoro n. 17701 del 23/11/2005, avente ad oggetto "Delega
di compiti e funzioni in materia di trattamento dati personali ai
Responsabili di Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione
e Lavoro. DLgs 196/03 e D.G.R. 960/05", con la quale e' stato
delegato, tra l'altro, al Responsabile del Servizio Gestione Controllo
delle attivita' finanziate nell'ambito delle politiche della
formazione e del lavoro" il compito di individuare gli incaricati del
trattamento dei dati e di fornire agli stessi le istruzioni per il
corretto trattamento dei dati personali, sovrintendendo e vigilando
sull'attuazione delle istruzioni impartite;
richiamata la propria determinazione n. 2655 del 28/2/2006
"Aggiornamento della propria determinazione 11503/05 - Individuazione
degli incaricati del trattamento di dati personali nell'ambito del
Servizio Gestione Controllo Rendicontazione delle attivita' 
finanziate con fondi comunitari ed altri fondi" DLgs 196/03 e D.G.R.
960/05;
considerata, secondo quanto disciplinato dal paragrafo 7 della
deliberazione di Giunta regionale 960/05, la struttura di propria
competenza con riferimento al numero degli incaricati;
considerata, secondo quanto disciplinato dal paragrafo 7 della
deliberazione GR 960/05, la struttura di propria competenza con
riferimento al numero dei trattamenti di dati personali effettuati
dalla stessa;
valutato quindi di prendere a riferimento l'intera struttura di
propria competenza, specificando i trattamenti effettuati e le persone
assegnate funzionalmente alla stessa, come da tabella di seguito
riportata:
(segue allegato fotografato)
dato atto che, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della
deliberazione GR 960/05, nel periodo intercorrente tra una
designazione e il successivo aggiornamento, da effettuare almeno
annualmente, gli incaricati sono comunque autorizzati ad effettuare le
operazioni direttamente conseguenti, strumentali e strettamente
necessarie allo svolgimento della propria attivita' lavorativa, sia
nel caso in cui siano agli stessi attribuiti nuovi compiti, previsti
per adempiere a finalita' istituzionali che comportino trattamenti di
dati personali, sia nel caso in cui, a qualunque titolo, siano
reclutate altre persone fisiche che compiano trattamenti di dati
personali quali incaricati;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1264 dell'1/8/2005
avente ad oggetto "Linee guida della Giunta della Regione
Emilia-Romagna in materia di protezione di dati personali";
visto il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari di titolarita' della Giunta regionale e delle Agenzie,
Istituti ed Enti che fanno riferimento all'Amministrazione regionale
n. 3 del 24 aprile 2006, ai sensi dell'art. 20 del "Codice in materia
di protezione dei dati personali", che specifica i tipi di dati
trattabili e le operazioni eseguibili sugli stessi;
valutato che i trattamenti elencati nella tabella sopra riportata
rientrano nelle finalita' istituzionali dell'Ente e nelle funzioni
assegnate alla struttura di propria competenza, a norma di quanto
stabilito dal Codice e dall'art. 3 della deliberazione GR 1264/05
sopra citata;
richiamati i disciplinari tecnici regionali in materia di protezione
dei dati personali:
- determinazione 1031/06 "Disciplinare tecnico relativo al controllo
degli accessi ai locali della Giunta della Regione Emilia-Romagna";
- determinazione 1033/06 "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza
delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione
Emilia-Romagna";
- determinazione 1035/06 "Disciplinare tecnico per utenti
sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta della Regione
Emilia-Romagna";
- determinazione 1044/06 "Disciplinare tecnico per l'esercizio del
diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella
Giunta della Regione Emilia-Romagna";
rilevata la necessita' di impartire, con il presente atto, istruzioni
relative al corretto trattamento dei dati personali nonche' alle
modalita' dello stesso nel rispetto del Codice, dell'Allegato B del
Codice, delle deliberazioni GR 960/05 e 1264/05 e dei Disciplinari
tecnici regionali sopra richiamati;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto, ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale 447/03 e successive
modificazioni;
determina:
1) di individuare i soggetti incaricati del trattamento ai sensi di
quanto in premessa richiamato e di autorizzare gli stessi ad
effettuare i trattamenti di dati personali rispettando l'ambito
definito nella tabella di seguito riportata e con la specificazione
effettuata in parte narrativa, che qui si intende integralmente
richiamata:
(segue allegato fotografato)
2) di impartire le seguenti istruzioni agli incaricati di cui al punto
1):
a) i dati personali devono essere trattati limitatamente agli ambiti
specificati nella tabella di cui al punto 1);
b) i dati personali devono essere trattati attenendosi alle
disposizioni individuate dalla deliberazione GR 1264/05 e dagli
specifici Disciplinari tecnici regionali in materia di protezione dei
dati personali in premessa citati e qui integralmente richiamati;
c) i dati personali devono essere trattati con le modalita'
specificate all'art. 11 del Codice, e cioe':
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati;
d) la comunicazione e la diffusione dei dati personali puo' essere
effettuata secondo le disposizioni dell'art. 19 del Codice, e cioe':
- il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'
consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del
Codice, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che
lo preveda espressamente;
- la comunicazione ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e'
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e'
decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, del DLgs 196/03,
vale a dire 45 giorni, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata;
- la comunicazione a privati o a Enti pubblici economici e la
diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma
di legge o di regolamento;
e) i diritti dell'interessato sono indicati nell'art. 7, DLgs 196/03 e
devono essere scrupolosamente rispettati, secondo le modalita'
indicate nel Disciplinare tecnico per il diritto all'accesso
dell'interessato ai propri dati personali in premessa citato e qui
integralmente richiamato;
f) i dati personali devono essere trattati nel rispetto degli obblighi
di sicurezza previsti dagli artt. 31 e successivi  e dall'Allegato B
del Codice, con specifico riferimento a quanto definito nei
Disciplinari Tecnici regionali in materia di protezione dei dati
personali in premessa citati e qui integralmente richiamati;
g) i dati personali sensibili e giudiziari e in particolare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, debbono
essere trattati con particolare cura, secondo i principi di cui agli
artt. 20, 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle altre disposizioni
del Codice ad essi riferite;
3) di portare a conoscenza degli incaricati di cui al punto 1) il
contenuto del presente atto, con modalita' tali da garantire la
ricezione delle istruzioni da parte di ogni incaricato del trattamento
di dati personali.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Annuska Figna

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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