REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 dicembre 2006, n. 17660

Linee interpretative condivise dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del DLgs 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato nella G.U. del 14/2/2006, n. 37) - Recepimento e diffusione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DLgs 19 settembre 2004, n. 626 "Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE
90/394/CEE 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE,
99//38/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro";
- il DLgs 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle
capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti ed ai
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori, a
norma dell'articolo 21 della Legge 1 marzo 2002, n. 39" (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);
- l'"Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo
dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del DLgs 23 giugno 2003, n. 195,
che integra il DLgs 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" del
26/1/2006, per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del
Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente
denominati "RSPP" e "ASPP"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 febbraio 2006;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 3 luglio 2006
"Recepimento Accordo Stato-Regioni - DLgs 195/03. Prime disposizioni
per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di
Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP";
preso atto che nella seduta del 5 ottobre 2006 della Conferenza
Stato-Regioni, sono state approvate le "Linee interpretative condivise
dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni attuativo dell'art. 2, commi
2 e 3, del DLgs 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato nella G.U. del
14/02/2006, n. 37)";
considerato che le sopra citate "Linee interpretative", cosi'
denominate per brevita', sono state definite per favorire l'attuazione
di quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni - DLgs 195/03, di cui
alla citata D.G.R. 938/06;
ravvisata l'opportunita' di recepire le Linee sopraccitate, anche al
fine di darne la massima diffusione;
sentito, per quanto di competenza, il parere del dr. Leonida Grisendi,
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale  447/03 e successive
modifiche dalla Responsabile del Servizio Formazione professionale,
dr.ssa Fabrizia Monti;
determina:
1) di recepire "Linee interpretative condivise dell'Accordo in
Conferenza Stato-Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del DLgs
23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato nella G.U. del 14/2/2006, n. 37)"
nella forma integrale approvata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, il 5 ottobre 2006, di cui all'Allegato 1;
2) di approvare l'Allegato 2 "Linee interpretative condivise
dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni - DLgs 195/03" che riporta le
scadenze e gli adempimenti previsti;
3) di stabilire la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna degli Allegati 1 e
2, che sono parte integrante della presente determinazione.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fabrizia Monti
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
Le scadenze e gli adempimenti previsti dalle "Linee interpretative
condivise dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni - DLgs 195/03"
- Entro il 14 febbraio 2007 devono essere attivati i corsi o almeno
essere espletate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio
dei medesimi corsi per RSPP e ASPP che beneficiano della norma
transitoria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del DLgs 195/03;
- il 14 febbraio 2008 cessera' la disciplina transitoria e quindi a
tale data devono essersi conclusi i corsi per RSPP e ASPP di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 3 sopracitato;
- entro il quinquennio intercorrente tra il 14 febbraio 2007 e il 14
febbraio 2012 dovra' obbligatoriamente iniziare e completarsi
l'aggiornamento "immediato" per i RSPP e gli ASPP esonerati dalla
frequenza del modulo B ai sensi della normativa sovraordinata e
recepita con la deliberazione di G.R. 938/06 di cui alla voce
"Decorrenza corsi di aggiornamento": Situazione 1 e 2;
- entro il 14 febbraio 2008 la frequenza del percorso di aggiornamento
"immediato" di cui sopra  dovra' aver raggiunto almeno il 20% del
monte ore complessivo  relativo ai macrosettori di appartenenza;
- dal 14 febbraio 2012 decorre per tutti i RSPP e gli ASPP, che hanno
usufruito dell'esonero dal modulo B e hanno frequentato
l'aggiornamento "immediato", il nuovo quinquennio di aggiornamento
obbligatorio;
- la frequenza del modulo C e' obbligatoria per tutti i RSPP anche se
in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2, comma 6 del
DLgs 195/03;
- la frequenza del modulo A e' propedeutica a quella degli altri
moduli;
- la frequenza del modulo B non e' propedeutica a quella del modulo
C;
- nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2006 e il 14 febbraio
2008 la Regione Emilia-Romagna, previo Accordo con le altre Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, partecipera' alla fase di
sperimentazione prevista nell'Accordo e nelle Linee interpretative e
finalizzata a testare l'impianto complessivo predisposto con
l'Accordo, ma anche moduli formativi B scaturiti da aggregazioni
settoriali fra i vari macrosettori ATECO con rischi assimilabili tra
loro;
- con successivo atto e sulla base delle decisioni assunte dal gruppo
di lavoro interdirezionale, costituito con determinazione dirigenziale
n. 12791 del 18 settembre 2006, verranno formalizzate le modalita' di
documentazione dell'aggiornamento effettuato, nonche' individuati i
Soggetti istituzionalmente delegati alla conservazione dei verbali
delle verifiche di apprendimento.
Si raccomanda il rispetto delle scadenze sopraindicate per le singole
attivita' previste e, per gli argomenti non trattati, si rinvia alle
disposizioni contenute nelle Linee interpretative sopracitate di cui
all'Allegato 1.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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