REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 28 novembre 2006, n. 17010

Tutela del patrimonio regionale di biodiversita' forestale: individuazione ambiti terrritoriali di raccolta di materiale forestale di propagazione nella regione Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il DPR 24/7/1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le
funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste;
visto il DLgs 4 giugno 1997, n. 143 che conferisce alle Regioni le
funzioni amministrative relative alla vivaistica forestale;
vista la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22/12/1999, la quale
all'art. 4 specifica che gli Stati membri debbano provvedere che solo
i materiali di base ammessi dagli organismi ufficiali possano essere
utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione
destinati alla commercializzazione, e all'Allegato II indica i
requisiti minimi per l'ammissione dei materiali di base destinati alla
produzione di materiali di moltiplicazione certificati come
"identificati alla fonte";
visto il DLgs 10 novembre 2003, n. 386 recante "Attuazione della
Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione" che prevede la delimitazione di "regioni
di provenienza" secondo criteri omogenei;
considerato che:
- la conoscenza della provenienza del materiale di propagazione delle
specie forestali utilizzate in ambito regionale e' presupposto
fondamentale per la tutela della biodiversita' e del patrimonio
genetico dei popolamenti di specie autoctone della nostra regione;
- che in Emilia-Romagna attualmente sono presenti solo n. 3 boschi da
seme unicamente di conifere (abete rosso e pino silvestre) iscritti
nel Libro nazionale e classificati con i numeri 74 - 100 - 115 ai
sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269 abrogata dal DLgs 386/03;
- per l'applicazione della normativa europea e nazionale che prevede
che per le specie forestali di cui all'Allegato I del DLgs 386/03,
utilizzate a fini forestali, debba essere certificata la provenienza
del materiale di moltiplicazione da materiali di base almeno, in
assenza di materiali "selezionati" "qualificati" e "controllati",
classificato come  "identificato alla fonte";
- che gli interventi di recupero e ripristino ambientale che tendono
alla ricostruzione degli habitat originari del luogo, richiedono
necessariamente l'impiego di materiale autoctono idoneo in larga
misura di specie non ricomprese nell'Allegato I al DLgs 386/03;
- che il problema dell'approvvigionamento del seme o del materiale di
riproduzione e l'identificazione e mappatura di aree di raccolta con
caratteristiche aderenti al decreto di cui sopra diventa urgente per
perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio di biodiversita'
presente nella nostra regione;
- che in Emilia-Romagna attualmente non sono state individuate fonti
di semi per le specie forestali, in particolare latifoglie,
maggiormente utilizzate che soddisfino i requisiti degli Allegati III,
IV e V del DLgs 386/03;
- che, per quanto sopra, risulta urgente e necessario provvedere alla
individuazione di ambiti territoriali di raccolta di materiale
forestale di propagazione rispondenti ai requisiti di cui all'Allegato
II al DLgs 386/03 ed alla loro approvazione quali popolamenti
classificati come "identificati alla fonte" per permettere alle
strutture vivaistiche di potersi approvvigionare di materiale di base
idoneo e certificato per la produzione di postime di specie
forestali;
- che solo il materiale di moltiplicazione delle specie di cui
all'allegato I del DLgs 386/03 raccolto nei popolamenti individuati
dalla presente determina come "identificati alla fonte" potra' essere
certificato ai sensi della stessa, oltre che nei popolamenti gia'
iscritti nel Libro nazionale dei Boschi da Seme come "controllati";
dato atto:
- che e' stata condotta un'approfondita indagine, al fine di
individuare soprassuoli, fonti di semi, e aree di raccolta per
l'approvvigionamento di materiale di propagazione forestale sia delle
specie arboree di cui all'Allegato I del DLgs 386/03 che delle specie
arboree ed arbustive autoctone, non autoctone o naturalizzate di
interesse per la vivaistica forestale regionale;
- che l'indagine di cui sopra e' stata condotta su una lista di
complessive 68 specie, di cui 39 comprese nell'Allegato I al DLgs
386/03, elencate nell'Allegato A al presente decreto, e 29 non
ricomprese in tale elenco ma di interesse rilevante per la vivaistica
forestale regionale per l'impiego nell'arboricoltura da legno,
nell'ingegneria naturalistica e recupero ambientale, nonche' per le
specie o popolazioni relitte o sporadiche importanti per la tutela del
patrimonio di biodiversita' regionale, elencate nell'Allegato B al
presente decreto;
- che l'indagine di cui sopra per le specie di cui all'Allegato I al
DLgs ha individuato un numero complessivo di 81 popolamenti
classificati come idonei alla raccolta di materiale di moltiplicazione
avente i requisiti di cui all'Allegato II del decreto di cui sopra e
quindi idonei ad essere classificati come "identificati alla fonte";
- che, in attesa della normativa di recepimento del decreto di cui
sopra a livello regionale, il materiale di propagazione forestale
proveniente dagli ambiti territoriali di raccolta (aree di raccolta)
di cui sopra potra' essere in via provvisoria certificato come
"identificato alla fonte" ai sensi del decreto di cui sopra;
- che le funzioni di rilascio del certificato di provenienza da
materiale di base "identificato alla fonte" ex art. 6 del DLgs 386/03
sono state affidate al Corpo Forestale dello Stato, come previsto
dalla convenzione con la Regione Emilia-Romagna approvata con delibera
della Giunta regionale n. 797 del 5 maggio 2003 e prorogata con
delibera della Giunta regionale n. 753 del 29 maggio 2006;
- che per le specie non incluse nell'Allegato I al DLgs 386/03 i
popolamenti di cui sopra rappresentano aree potenzialmente idonee
all'approvvigionamento di materiale di moltiplicazione nella nostra
regione;
attestata la regolarita' amministrativa, ai sensi della delibera di
Giunta regionale 447/03;
determina:
per quanto esposto in premessa:
1) di approvare l'elenco provvisorio di complessive 68 specie di
interesse regionale per il settore forestale, di cui agli Allegati A e
B parti integranti della presente determina, di cui 39 comprese
nell'Allegato I al DLgs 386/03 e 29 non ricomprese in tale elenco ma
di interesse rilevante per la vivaistica forestale regionale per
l'impiego nell'arboricoltura da legno, nell'ingegneria naturalistica e
recupero ambientale, nonche' per le specie o popolazioni relitte o
sporadiche importanti per la tutela del patrimonio di biodiversita'
regionale;
2) di approvare gli 81 ambiti territoriali di raccolta (aree di
raccolta) di cui all'Allegato C parte integrante della presente
determina quali popolamenti classificati, in via provvisoria, in
attesa del recepimento della normativa a livello regionale, come
idonei alla raccolta di materiale di moltiplicazione avente i
requisiti di cui all'Allegato II del decreto sopra riportato e quindi
idonei ad essere classificati come "identificati alla fonte" per le
specie di cui all'Allegato I dello stesso;
3) di approvare le 81 schede descrittive elencate nell'Allegato C,
relative a ciascun ambito territoriale di raccolta del materiale di
propagazione e costituenti l'Allegato D al presente atto, depositato
presso la Direzione generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa
- Servizio Parchi e Risorse forestali;
4) di precisare che l'approvazione degli ambiti territoriali di
raccolta di cui al punto 2) e' limitata al solo materiale di
propagazione classificato come "idoneo" nelle schede di cui
all'Allegato D, le altre informazioni contenute nell'Allegato D hanno
valore puramente conoscitivo in quanto sintetizzano i risultati del
lavoro d'indagine citato in premessa;
5) di dare atto che l'approvazione delle aree di raccolta individuate
di cui al punto 2) ha carattere provvisorio in attesa del recepimento
a livello regionale della normativa di settore;
6) di dare atto inoltre che negli ambiti territoriali di raccolta
(aree di raccolta) di cui al punto 2) sono presenti individui o
popolamenti delle specie di interesse per il settore forestale
regionale di cui all'Allegato B anche se non soggette a quanto
previsto dal DLgs 386/03;
7) di disporre che le schede di cui al punto 3) e la relativa
individuazione cartografica vengano pubblicate sul portale ERMES della
Regione Emilia-Romagna;
8) di dare atto che la raccolta di materiale di propagazione nelle
aree di raccolta di cui al punto 2), potra' essere esercitata a fronte
di specifici accordi preventivi con i proprietari dei terreni;
9) di disporre che il materiale di propagazione forestale delle specie
di cui all'Allegato I al DLgs 386/03 proveniente dagli ambiti
territoriali di raccolta (aree di raccolta) di cui al punto 2) deve
essere accompagnato da certificato di provenienza come "identificato
alla fonte" ai sensi del decreto di cui sopra;
10) di dare atto che le funzioni di rilascio del certificato di
provenienza da materiale di base "identificato alla fonte" ex art. 6
del DLgs 386/03 sono affidate al Corpo Forestale dello Stato, come
previsto dalla convenzione con la Regione Emilia-Romagna approvata con
delibera della Giunta regionale n. 797 del 5 maggio 2003 e prorogata
con delibera della Giunta regionale n. 753 del 29 maggio 2006;
11) di pubblicare la presente determina nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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