REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 1732

L.R. 44/95. Affidamento ad ARPA Ingegneria ambientale della valutazione degli effetti dell'applicazione del Piano tutela delle acque sul settore idroelettrico. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano di tutela delle
acque con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del
26/12/2005;
- il Piano di tutela sopra citato prevede all'art. 50 l'applicazione
del DMV (Deflusso Minimo Vitale) alle derivazioni di acqua e quindi
anche a quelle per l'uso idroelettrico;
vista la propria deliberazione n. 2679 del 23 dicembre 2002 con la
quale si e' approvato il documento denominato "Piano energetico
regionale (PER)" il quale indica con riferimento al settore
idroelettrico un incremento della potenza installata, passando dagli
600 MW al 2000, ai 620 MW al 2010 con un corrispondente incremento
della produzione, che passerebbe dai 1.2 TWh al 2000 ai 1.4 TWh al
2010;
considerato che:
- l'applicazione del DMV comportera' riduzioni della produzione di
energia negli impianti idroelettrici attivi sul territorio regionale;
- la riduzione di energia producibile potrebbe riguardare anche gli
impianti di nuova realizzazione previsti dal PER a cui e' riferibile
l'incremento di potenzialita' e di produzione indicata per lo scenario
del 2010;
ritenuto quindi necessario valutare gli effetti dell'applicazione del
PTA sul settore idroelettrico, di aggiornare in relazione al contesto
normativo attuale le previsioni di sviluppo del settore prodotte in
passato e sintetizzate nel PER mediante:
- l'analisi e sintesi dei contenuti degli strumenti pianificatori di
riferimento per il settore idroelettrico;
- la ricognizione riguardo lo stato attuale del settore
idroelettrico;
- le potenzialita' idroelettriche residue del territorio regionale;
- l'effetto dell'applicazione del DMV sulla producibilita'
idroelettrica;
- gli scenari di sviluppo della produzione idroelettrica nel breve
termine;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, comma 1, lettera n),
tra le sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua la
proposta tecnico-economica presentata da ARPA Struttura di Ingegneria
ambientale relativa a "Valutazione degli effetti dell'applicazione del
Piano di tutela delle acque sul settore idroelettrico e aggiornamento
delle relative previsioni di sviluppo", che prevede un costo
complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 48.000,00 iva inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Struttura
Tematica di Ingegneria ambientale per la realizzazione dell'intervento
di cui trattasi, secondo le modalita' previste dallo schema di
convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 48.000,00 IVA inclusa si
fara' fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo 37250 "Spese per
la redazione del Piano regionale per il risanamento, l'uso e la tutela
delle acque (art. 144, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'UPB
1.4.2.3. 14170 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2006, che e'
dotato della necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto;
visti:
- il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001;
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001;
- la Legge 350/03;
- le LL.RR. nn. 20 e 21 del 22 dicembre 2005;
- le LL.RR nn. 13 e 14 del 28 luglio 2006;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di
legge:
- n. 1150 del 31 luglio 2006, concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino
delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in
merito alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione
delle funzioni trasversali";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda
Boschetti;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Gestione della spesa regionale dott. Marcello Bonaccurso;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente -
ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale con sede a Bologna in Vicolo
Carega n. 3 secondo le motivazioni espresse in premessa e sulla base
della specifica tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua, per la realizzazione delle attivita'
relative a "Valutazione degli effetti dell'applicazione del Piano di
tutela delle acque sul settore idroelettrico e aggiornamento delle
relative previsioni di sviluppo" per un importo di Euro 48.000,00 IVA
inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato schema di
convenzione;
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, le cui attivita'
avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' della presente
deliberazione, previa sottoscrizione della convenzione stessa, e
dovranno terminare entro 12 mesi, sulla base delle attivita' di cui
alla specifica tecnico-economica, salvo proroga motivata per un
periodo massimo di 9 mesi;
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvedera'
il Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della
Regione, ai sensi della normativa vigente;
D) di impegnare la spesa di Euro 48.000,00 IVA inclusa, al n. 4936 di
impegno sul Capitolo 37250 "Spese per la redazione del Piano regionale
per il risanamento, l'uso e la tutela delle acque (art. 144, L.R. 21
aprile 1999, n. 3)" di cui all'UPB 1.4.2.3.14170 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2006, che e' dotato della necessaria
disponibilita';
E) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione
della richiesta dei titolo di pagamento di cui alla lettera A)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti formali,
ai sensi della normativa contabile vigente, secondo le modalita' di
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente atto;
F) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA Struttura
Tematica di Ingegneria ambientale per le attivita'di valutazione degli
effetti dell'applicazione del Piano di tutela delle acque sul settore
idrolelettrico e aggiornamento delle relative previsioni di sviluppo
L'anno . . . . . . . . . , il giorno . . . . . . . . . del mese . . .
. . . . . . . . .
tra
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .
. . . . del . . . . . . . . . . . . . . ,
- l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA Struttura Tematica di
Ingegneria ambientale partita IVA e codice fiscale 04290860370 con
sede in Vicolo Carega n. 3 Bologna, rappresentata dal Direttore dott.
Francesco Fortezza,
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano di tutela delle
acque con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del
26/12/2005;
- il Piano di tutela sopra citato prevede all'art. 50 l'applicazione
del DMV (Deflusso Minimo Vitale) alle derivazioni di acqua e quindi
anche a quelle per l'uso idroelettrico;
vista la propria deliberazione n. 2679 del 23 dicembre 2002 con la
quale si e' approvato il documento "Piano Energetico Regionale (PER)"
il quale indica con riferimento al settore idroelettrico un incremento
della potenza installata, passando dagli 600 MW al 2000, ai 620 MW al
2010 con un corrispondente incremento della produzione, che passerebbe
dai 1.2 TWh al 2000 ai 1.4 TWh al 2010;
considerato che:
- l'applicazione del DMV comportera' riduzioni della produzione di
energia negli impianti idroelettrici attivi sul territorio regionale;
- la riduzione di energia producibile potrebbe riguardare anche gli
impianti di nuova realizzazione previsti dal PER a cui e' riferibile
l'incremento di potenzialita' e di produzione indicata per lo scenario
del 2010;
ritenuto quindi necessario valutare gli effetti dell'applicazione del
PTA sul settore idroelettrico, di aggiornare in relazione al contesto
normativo attuale le previsioni di sviluppo del settore prodotte in
passato e sintetizzate nel PER mediante:
1) l'analisi e sintesi dei contenuti degli strumenti pianificatori di
riferimento per il settore idroelettrico;
2) la ricognizione riguardo lo stato attuale del settore
idroelettrico;
3) le potenzialita' idroelettriche residue del territorio regionale;
4) l'effetto dell'applicazione del DMV sulla producibilita'
idroelettrica;
5) gli scenari di sviluppo della produzione idroelettrica nel breve
termine;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, comma 1, lettera n),
tra le sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti Locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
- il DLgs n. 152 del 3 aprile 2006;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua la
proposta tecnico-economica presentata da ARPA Struttura Tematica di
Ingegneria ambientale relativa all'attivita' di valutazione degli
effetti dell'applicazione del Piano di tutela delle acque sul settore
idroelettrico e aggiornamento delle relative previsioni di sviluppo,
che prevede un costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro
48.000,00 IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico.
Tutto cio' premesso si stipula quanto segue
Art. 1
Oggetto della Convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA Struttura Tematica di
Ingegneria ambientale, che accetta la realizzazione delle attivita' di
"Valutazione degli effetti dell'applicazione del Piano di tutela delle
acque sul settore idroelettrico e aggiornamento delle relative
previsioni di sviluppo" analiticamente descritte nella proposta
tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua.
Art. 2
Tempi di esecuzione
Le attivita' previste dalla presente convenzione decorrono dalla data
di esecutivita' della deliberazione Giunta regionale n. . . . . . . 
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., previa sottoscrizione
della convenzione stessa e dovranno terminare entro 12 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna, per
un periodo massimo di 9 mesi, concessa mediante lettera dal
Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua.
Art. 3
Controllo sull'esecuzione dell'attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua che avvalendosi del personale del servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Art. 4
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA Struttura Tematica di Ingegneria
ambientale quale compenso per la realizzazione delle attivita' di cui
all'art. 1 l'importo di Euro 48.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione previa sottoscrizione
della convenzione, dietro presentazione di regolari fatture, secondo
le seguenti modalita':
- il 50% dell'importo complessivo pari ad Euro 24.000,00 iva inclusa a
seguito della presentazione di una relazione intermedia sulle
attivita' svolte relative ai punti 1) e 2) sopra citati;
- il 50% dell'importo complessivo, a saldo, pari ad Euro 24.000,00 IVA
inclusa a seguito della presentazione di una relazione finale di tutte
le attivita' svolte relative ai punti 3), 4) e 5) sopra citati.
Art. 5
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA Struttura Tematica di Ingegneria ambientale s'impegna,
altresi', in adempimento della presente convenzione a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione.
Art. 6
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi,
previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d.
"Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, societa',
gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente Convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita' a
titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta
della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti
e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che
si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di Enti
pubblici.
Art. 8
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Art. 9
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL DIRIGENTE REGIONALE AMBIENTALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
per ARPA
STRUTTURA TEMATICA ING.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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