DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2006, n. 1625
Valutazione impatto ambientale (VIA) sul progetto per la realizzazione impianto idroelettrico per produzione di energia rinnovabile e modifica relativa derivazione in loc. Chiesina, sul torrente Dardagna-Lizzano in Belvedere (BO). Presa d'atto det. CDS (Tit. III, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare e fare proprio il "Rapporto sull'impatto ambientale
del progetto di impianto idroelettrico in localita' Chiesina, nel
comune di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, presentato
dalla ditta Taglioli Eredi", che costituisce l'Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvato la
Conferenza di Servizi nella riunione conclusiva effettuata il 15
novembre 2006;
b) di esprimere, quindi, valutazione di impatto ambientale positiva
sulla base del Rapporto, di cui alla precedente lettera a), approvato
la Conferenza di Servizi nella riunione conclusiva effettuata il 15
novembre 2006 e di ritenere che il progetto di impianto idroelettrico
in localita' Chiesina, nel comune di Lizzano in Belvedere, in
provincia di Bologna, presentato dalla ditta Taglioli Eredi, sia
ambientalmente compatibile e quindi sia realizzabile a condizione che
siano ottemperate le prescrizioni individuate dal medesimo Rapporto e
che vengono di seguito riportate:
1) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla
pianificazione territoriale vigente (PTCP, PAI, PRG) e riportate nel
SIA;
2) dovra' essere realizzata la rampa di risalita in sinistra
idraulica in corrispondenza della briglia esistente in maniera tale da
garantire la continuita' del sistema fluviale e di permettere il
deflusso di un DMV; il progetto esecutivo di tale opera dovra',
pertanto, essere presentato al Servizio Tecnico di Bacino Enza,
Panaro, Secchia e alla Provincia di Bologna - Servizio Tutela e
Sviluppo fauna per l'approvazione di competenza; l'inizio di detti
dovra' essere preventivamente comunicato ai gia' citati Servizi;
3) l'impianto idroelettrico non potra' entrare in esercizio prima del
completamento della scala di rimonta della fauna ittica;
4) dovra' essere disattivate le opere relativa alla concessione
assentita con la delibera di Giunta regionale 5489/91 e le relative
opere di adduzione della risorsa idrica dal canale derivatore al
preesistente manufatto;
5) le opere in progetto dovranno essere realizzate con tutte le
cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese
le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di
danneggiamento; per tale motivo, le opere dovranno essere realizzate
sotto la stretta vigilanza dell'Autorita' idraulica preposta (Servizio
Tecnico Bacini Enza, Panaro, Secchia);
6) la preesistente concessione assentita con delibera di Giunta
regionale 5489/91 ed i successivi procedimenti ad essa collegati
(varianti, rinnovi, etc.) sono da intendersi conclusi e privi di ogni
validita' tecnica, civile e di diritto nel momento in cui entra in
esecuzione la delibera di Giunta con cui si da' esito della procedura
di VIA di cui al presente Rapporto;
7) il DMV (deflusso minimo vitale) da lasciar defluire in alveo viene
individuato nella misura di 128 l/s; il quantitativo del DMV
individuato e' da intendersi definito in via provvisoria, in quanto
subordinato alla verifica degli esiti del monitoraggio da attuarsi nel
corpo idrico interessato dal prelievo; il valore definitivo del DMV
sara' individuato dai competenti Servizi della Regione e della
Provincia di Bologna, a seguito degli esiti del monitoraggio ed in
conformita' al Piano regionale di Tutela delle Acque;
8) il monitoraggio dovra' prevedere misure mensili dei parametri
indicati (ad esclusione dell'IBE) per un periodo totale di 1 anno al
termine del quale verranno definiti dalla Provincia di Bologna, dal
STB, dal SRRA i parametri da monitorare per i successivi 4 anni e le
relative frequenze . Le modalita' e le caratteristiche delle
misure/valutazioni legate alla comunita' ittica si ritiene opportuno
che siano concordate dal proponente con la Provincia di Bologna
(Settore Ambiente, U.O. Gestione ittica);
9) dovranno essere installati idonei dispositivi per la misurazione
delle portate derivate ed in particolare che consentano, anche "in
automatico", di disattivare i prelievi assentiti per l'utenza
idroelettrica qualora nel corpo idrico transitino portate
corrispondenti od inferiori al DMV individuato;
10) le portate transitanti dovranno essere misurate in continuo
mediante l'utilizzo di un misuratore di livello idrometrico da
ubicarsi a monte della presa e sulla briglia, in particolare sulla
scala di risalita dei pesci;
11) prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere prodotta al competente
Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua della Regione
Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente la
strumentazione adottata e le modalita' di registrazione e trasmissione
dati; la stessa documentazione dovra' essere trasmessa, per opportuna
conoscenza, alla Provincia di Bologna;
12) la portata del DMV dovra' defluire attraverso apposita scala di
rimonta per la fauna ittica che il proponente e' tenuto a realizzare
sulla base di specifico progetto esecutivo da presentare al Servizio
Tecnico di Bacino Enza, Panaro, Secchia e alla Provincia di Bologna
per l'approvazione di competenza;
13) il manufatto per il rilascio del DMV dovra' consentire il
passaggio dello stesso in tutte le condizioni idrologiche del corso
d'acqua;
14) il proponente dovra' fornire idonee garanzie di una periodica
manutenzione sia del manufatto per il rilascio del deflusso minimo
vitale ovvero della scala di risalita della fauna ittica;
15) la bocca di presa della derivazione dovra' essere munita di doppia
griglia avente tra barra e barra una luce di mm. 20;
16) le opere di adeguamento delle sponde del canale di adduzione e
della vasca di carico devono essere realizzate sulla base di un
progetto esecutivo debitamente approvato dal Servizio Tecnico di
Bacino competente;
17) la derivazione ad uso idroelettrico potra' essere attivata solo se
e' garantita la presenza in alveo del DMV;
18) tutte le opere la cui esecuzione si rendesse eventualmente
necessaria durante l'esercizio della concessione che comportino gli
interventi in alveo, nelle pertinenze idrauliche od in qualsiasi
altro bene appartenente al demanio idrico, dovranno essere realizzate
con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando
materiale lapideo e vegetale locale, escludendo l'uso di conglomerato
cementizio per la parte fuori terra e solo subordinatamente al
rilascio di apposita autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Enza,
Panaro, Secchia;
19) l'eventuale movimentazione di materiali litoide ed in particolare
delle ghiaie presenti all'interno dell'alveo demaniale, dovra' essere
realizzata in conformita' alle norme vigenti, con esclusione
dell'asportazione e commercializzazione dei materiali;
20) per consentire i controlli di competenza, il proponente dovra'
dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione
dell'avvio dei lavori alla Provincia di Bologna, al Comune di Lizzano
in Belvedere, all'ARPA - Sezione provinciale di Bologna ed all'AUSL di
Bologna;
21) durante la fase di cantiere le operazioni di controllo
archeologico devono essere affidate a ditte specializzate al cui
coordinamento e' disponibile la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell'Emilia-Romagna; dovranno inoltre essere effettuati ricognizioni
nelle aree interessate dai movimenti terra, esecuzioni di alcuni
sondaggi preliminari di accertamento nella zona di edificazione della
nuova centrale di produzione, uno scavo stratigrafico e la
documentazione fotografica di eventuali situazioni archeologiche
individuate da inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici;
22) dovranno essere realizzati tutti gli interventi, opere di
mitigazione e monitoraggi previsti all'interno del SIA e del progetto
definitivo;
23) durante la fase degli scavi per la realizzazione delle opere in
progetto, vista la presenza nella zona di sorgenti sulfuree
(Poggioforato, Rocca Corneta e Tingano), non si esclude a priori
l'eventualita' di incontrare tali manifestazioni lungo fratture,
giunti di stratificazione o contatti geologici delle rocce e dei
terreni interessati dall'intervento; in qual caso si dovra'
immediatamente intervenire, anche in presenza di portate molto modeste
(percolazioni), regimando accuratamente il deflusso idrico
intercettato e inserendolo, a termine lavori con apposite opere di
presa, nell'importante contesto naturalistico e paesaggistico dei
luoghi;
24) la dismissione e la conservazione delle opere della vecchia
centralina dovranno essere eseguite nel rispetto dei luoghi e della
normativa vigente; in particolare qualora siano presenti, o siano
generati, cumuli di macerie o altro materiale di risulta derivante
dalla ristrutturazione della centralina dimostrativa e relativa
cantierizzazione, essi dovranno essere trasportati in apposite
discariche previo eventuale stoccaggio in sicurezza; per le opere da
disattivare si dovra' fare altrettanto e nel caso di una loro
conservazione in posto si dovranno adottare tutti gli accorgimenti per
evitare alterazioni del suolo e del sottosuolo limitrofi dovuti al
deterioramento ed alla scarsa manutenzione delle medesime; per le
opere e le strutture conservate dovra' pertanto essere garantita una
manutenzione periodica mirata oltre che al funzionamento
didattico/dimostrativo anche alla tutela dell'ambiente circostante;
25) dovra' essere previsto un monitoraggio acustico post-operam presso
i ricettori sensibili presenti nella zona ed evidenziati nel SIA al
fine di verificare i limiti differenziali di immissione e i limiti di
immissione assoluta previsti dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997
e successive modifiche ed integrazioni); nel caso si verifichi che i
limiti non sono rispettati dovranno essere eseguite le opportune opere
di mitigazione;
26) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto
necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella
stagione piu' favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde
evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilita'
dei terreni ed al buon regime delle acque;
27) gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti immediatamente
dalle opere di consolidamento e di sostegno eventualmente necessarie;
queste dovranno essere opportunamente drenate a tergo e dotate di
idonee opere di raccolta e smaltimento delle acque di percolazione;
28) il tratto di condotta interrato dovra' essere dotato di drenaggi
al fine di impedire l'accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale
detritico in cui verra' alloggiata la condotta. Tali drenaggi dovranno
essere posizionati opportunamente lungo il percorso della condotta ad
una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno essere sempre
presenti nei tratti in cui la condotta e' in contro pendenza o
presenta una pendenza molto bassa;
29) il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti, del
quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di un corretto
utilizzo nell'area di cantiere, potra' essere impiegato o ceduto a
terzi nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale
dovra' essere smaltito in discariche autorizzate;
30) l'esecuzione dei riporti dovra' essere preceduta dalla
predisposizione dei piani di posa tramite scorticatura e gradonatura,
il materiale riportato dovra' essere adeguatamente costipato;
31) eventuali scarpate, originate dalle movimentazioni di cui ai
precedenti punti, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite
ed inerbite con idonee essenze vegetali entro la prima stagione utile,
evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;
32) a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente
regimate con strutture proporzionate e durature da mantenersi
costantemente efficienti nel tempo e opportunamente convogliate in
condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di
erosione, scolo improprio e ristagno;
33) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante,
terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area
direttamente interessata dall'intervento in oggetto;
34) tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalita' ed alle
limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia
forestale" della Regione Emilia-Romagna;
35) dovranno essere adottate le indicazioni di cui alla relazione
geologica allegata al SIA;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna sull'impatto
ambientale del progetto in esame ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
DPR 12 aprile 1996 e' stato espresso con nota prot. PG 0327147 del 15
novembre 2006, acquisito al Prot. 2006. 1046046 del 15 novembre 2006
della Regione Emilia-Romagna, e costituisce l'Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
d) di dare atto che il parere del Comune di Lizzano in Belvedere
sull'impatto ambientale del progetto in esame ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del DPR 12 aprile 1996 e' ricompreso nel "Rapporto
sull'impatto ambientale del progetto di impianto idroelettrico in
localita' Chiesina, nel comune di Lizzano in Belvedere, in provincia
di Bologna, presentato dalla ditta Taglioli Eredi", di cui alla
precedente lettera a), che costituisce l'Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
e) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.
159 del DLgs 42/04, e' stata rilasciata, con esito positivo, dal
Comune di Lizzano in Belvedere con atto n. 1912/A/2006, e costituisce
l'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
f) di dare atto che il Permesso di costruire e' stato rilasciato dal
Comune di Lizzano in Belvedere con atto n. 1912 del 4 novembre 2006, e
costituisce l'Allegato D, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
g) di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali -
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi del
DLgs 42/04, con nota prot. n. 1408 del 14 novembre 2006, e costituisce
l'Allegato E, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
h) di dare atto che la Concessione alla derivazione ed utilizzazione
di acque pubbliche e per l'utilizzo di aree demaniali, ai sensi del
R.R. 41/01, del Testo Unico 523/1904 e delle L.R. 4/04 e 7/04, e'
stata rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei
Bacini Enza, Panaro e Secchia con determina n. 16461 del 17 novembre
2006, prot. n. 1047760 del 17 novembre 2006, e costituisce l'Allegato
F, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
i) di dare atto che il parere relativo alla Concessione alla
derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e per l'utilizzo di
aree demaniali, ai sensi del R.R. 41/01, della Regione Emilia-Romagna
- Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua e' ricompreso nel
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di impianto
idroelettrico in localita' Chiesina, nel comune di Lizzano in
Belvedere, in provincia di Bologna, presentato dalla ditta Taglioli
Eredi", di cui alla precedente lettera a), che costituisce l'Allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
j) di dare atto che l'Autorita' di Bacino del Po non ha partecipato
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 15
novembre 2006; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter,
comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
k) di dare atto che il parere relativo alla Concessione alla
derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e per l'utilizzo di
aree demaniali, ai sensi del R.R. 41/01, della Provincia di Bologna
e' ricompreso nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di
impianto idroelettrico in localita' Chiesina, nel comune di Lizzano in
Belvedere, in provincia di Bologna, presentato dalla ditta Taglioli
Eredi", di cui alla precedente lettera a), che costituisce l'Allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
l) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire movimento di terreno
in area soggetta a vincolo idrogeologico, a sensi del R.D.L. n.
3267/1923, e' stata rilasciata dalla Comunita' Montana Alta e Media
Valle del Reno con determina n. 8488 del 16 novembre 2006, e
costituisce l'Allegato G, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
m) di dare atto che l'AUSL - Dipartimento di Sanita' pubblica - Area
Territoriale Sud - Unita' Operativa di Igiene e Sanita' pubblica -
sede di Porretta Terme ha espresso il proprio parere favorevole, con
nota prot. n. 158492 del 6 ottobre, e costituisce l'Allegato H, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
n) di dare atto che il parere di competenza di ARPA - Sezione
provinciale di Bologna e' ricompreso nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di impianto idroelettrico in localita'
Chiesina, nel comune di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna,
presentato dalla ditta Taglioli Eredi", di cui alla precedente lettera
a), che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
o) di stabilire che, ai sensi dell' art. 17, comma 7, della L.R. 9/99
e successive modifiche ed integrazioni, la durata della presente
valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni 3;
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99,
copia del presente atto deliberativo al proponente ditta Taglioli
Eredi, con sede legale in Via Chiesina 26/A nel comune di Lizzano in
Belvedere (BO);
q) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia del presente atto deliberativo a: Provincia di Bologna, Comune
di Lizzano in Belvedere, Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e
Secchia, Autorita' del Bacino del Po, Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna, ARPA - Sezione provinciale di
Bologna, AUSL Bologna, Comunita' Montana Alta e Media Valle del Reno,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 14-ter,
comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
r) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.